Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12187 del 2025, proposto da
ZI BI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del diniego di accesso ai seguenti atti e documenti: “A) Il numero di giorni di ferie che sono stati goduti; B) Il numero di giorni di ferie che sono stati eventualmente monetizzati”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa RA EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato in data 15 ottobre 2025, parte ricorrente impugna il silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti avente ad oggetto “ A) il numero dei giorni di ferie che sono stati goduti; B) il numero dei giorni di ferie che sono stati eventualmente monetizzati ” inoltrata il 16 luglio 2025 all’addotto fine di proporre azione giudiziaria per la monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse non godute.
2. In data 23 ottobre 2025, si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto formale.
3. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
4.1 Il diniego di accesso agli atti, dovuto al silenzio mantenuto dalla predetta Amministrazione, risulta in violazione degli art. 22 e ss. l. n. 241/90, sussistendo l’interesse della ricorrente ad accedere agli atti richiesti, al fine di conoscere i giorni di ferie maturati e residui nonché la quota eventualmente monetizzata.
4.2 Com’è noto, l’art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo.
L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
È poi giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle Amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783).
5. Per le ragioni suesposte, il ricorso merita accoglimento, nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato ed accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti chiesti con l’istanza del 16 luglio 2025.
6. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, ritiene il Collegio la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di disporre l’ostensione della documentazione richiesta, con oneri a carico dell’istante.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL TO, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL BA | AL TO |
IL SEGRETARIO