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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. RA IC Presidente dott.ssa LA Lo AR Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10149 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
UR ARMANDO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 19/08/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento il Parte_1
3 agosto 2024, notificato all'interessato il seguente 7 agosto, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del 19 marzo 2023, non ravvisandone i presupposti per il rinnovo.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di trovarsi in Italia dal 25 luglio 2020;
- di essersi sempre adoperato per svolgere attività lavorative sul territorio e di lavorare nel settore della ristorazione;
- di comprendere e parlare fluentemente la lingua italiana.
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 10 bis della l. 241/1990 in materia di obbligo di emissione del preavviso di rigetto gravante sulla P.A. prima della adozione del provvedimento finale di diniego e l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt. 19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa.
3. Scaduto il termine del 7 ottobre 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
******
4. Tanto premesso, occorre preliminarmente affrontare la questione sollevata da parte ricorrente in merito alla violazione degli art. 10 bis della l. 241/1990 recanti l'obbligo, gravante sull'Amministrazione, di comunicare all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda prima della notificazione del formale provvedimento di rigetto.
L'istituto del c.d. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990 ha lo scopo di far conoscere all'Amministrazione procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in gioco;
tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia, in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità.
In altri termini, l'art. 10 bis, l. n. 241/1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, va interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la P.A., sicché il mancato o l'incompleto preavviso di rigetto non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale, quando, in ipotesi, possa trovare applicazione l'art. 21 octies della stessa legge, secondo il quale il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Nel caso di specie, il provvedimento di rigetto emesso dalla Questua di
è preceduto dal parare vincolante negativo reso dalla Commissione CP_1 territoriale di Trapani ai sensi dell'art. 1 co. 8 del d.l. 113/2018 convertito con l. n.
132/2018 con la conseguenza che, il provvedimento emesso dalla Questura di ed oggetto del presente giudizio, in quanto atto vincolato, è sottratto CP_1 all'obbligo del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 21 octies. Ed invero, ci si trova nell'ipotesi sopra descritta in cui seppur il ricorrente avesse ricevuto il preavviso di rigetto, non avrebbe potuto partecipare al procedimento di modo che il provvedimento finale sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato.
5. Stante la valutazione nel merito della domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, si ritengono sussistenti i presupposti il rilascio, in quanto l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale.
Ed infatti il ricorrente, giunto in Italia nel mese di luglio 2020, ha intrapreso un percorso di integrazione nel nostro Paese. Ha documentato di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di “ Controparte_2 con sede legale ad in via Magellano n. 27 (cfr. comunicazione obbligatoria CP_1
Unilav e buste paga dei mesi di novembre 2023, gennaio e febbraio 2024, maggio, giugno e agosto 2025, in atti).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito il 24 giugno 2021 presso il CPIA di un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello CP_1 A2 e di avere altresì ottenuto il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione presso la medesima struttura il 22 giugno 2022 (cfr. produzione documentale al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa cinque anni e che è espatriato in giovane età, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Stante la mancata costituzione di parte resistente, si ritiene di lasciare a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
Lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 15\10\25
Il Giudice est.
LA Lo AR Il Presidente
RA IC
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. RA IC Presidente dott.ssa LA Lo AR Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10149 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
UR ARMANDO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 19/08/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento il Parte_1
3 agosto 2024, notificato all'interessato il seguente 7 agosto, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del 19 marzo 2023, non ravvisandone i presupposti per il rinnovo.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di trovarsi in Italia dal 25 luglio 2020;
- di essersi sempre adoperato per svolgere attività lavorative sul territorio e di lavorare nel settore della ristorazione;
- di comprendere e parlare fluentemente la lingua italiana.
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 10 bis della l. 241/1990 in materia di obbligo di emissione del preavviso di rigetto gravante sulla P.A. prima della adozione del provvedimento finale di diniego e l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt. 19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa.
3. Scaduto il termine del 7 ottobre 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
******
4. Tanto premesso, occorre preliminarmente affrontare la questione sollevata da parte ricorrente in merito alla violazione degli art. 10 bis della l. 241/1990 recanti l'obbligo, gravante sull'Amministrazione, di comunicare all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda prima della notificazione del formale provvedimento di rigetto.
L'istituto del c.d. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990 ha lo scopo di far conoscere all'Amministrazione procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in gioco;
tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia, in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità.
In altri termini, l'art. 10 bis, l. n. 241/1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, va interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la P.A., sicché il mancato o l'incompleto preavviso di rigetto non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale, quando, in ipotesi, possa trovare applicazione l'art. 21 octies della stessa legge, secondo il quale il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Nel caso di specie, il provvedimento di rigetto emesso dalla Questua di
è preceduto dal parare vincolante negativo reso dalla Commissione CP_1 territoriale di Trapani ai sensi dell'art. 1 co. 8 del d.l. 113/2018 convertito con l. n.
132/2018 con la conseguenza che, il provvedimento emesso dalla Questura di ed oggetto del presente giudizio, in quanto atto vincolato, è sottratto CP_1 all'obbligo del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 21 octies. Ed invero, ci si trova nell'ipotesi sopra descritta in cui seppur il ricorrente avesse ricevuto il preavviso di rigetto, non avrebbe potuto partecipare al procedimento di modo che il provvedimento finale sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato.
5. Stante la valutazione nel merito della domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, si ritengono sussistenti i presupposti il rilascio, in quanto l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale.
Ed infatti il ricorrente, giunto in Italia nel mese di luglio 2020, ha intrapreso un percorso di integrazione nel nostro Paese. Ha documentato di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di “ Controparte_2 con sede legale ad in via Magellano n. 27 (cfr. comunicazione obbligatoria CP_1
Unilav e buste paga dei mesi di novembre 2023, gennaio e febbraio 2024, maggio, giugno e agosto 2025, in atti).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito il 24 giugno 2021 presso il CPIA di un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello CP_1 A2 e di avere altresì ottenuto il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione presso la medesima struttura il 22 giugno 2022 (cfr. produzione documentale al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa cinque anni e che è espatriato in giovane età, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Stante la mancata costituzione di parte resistente, si ritiene di lasciare a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
Lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 15\10\25
Il Giudice est.
LA Lo AR Il Presidente
RA IC
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.