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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 16.9.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
23.10.1989 a Piacenza, rappresentata e difesa dall' Avv. Viviana
Bergonzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Castel San AN (PC), rappresentato e difeso dall' Avv. Viviana
Bergonzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di
AL (PC) in data 27.6.2020 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 16.9.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. La casa familiare sita in AL resta assegnata al sig. CP_1
unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti. La sig.ra
[...]
ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali e tutti Parte_1
i beni mobili di proprietà nell'abitazione dove si è trasferita e presso la quale chiederà l'iscrizione anagrafica al momento della cessione di cui al punto 2). I ratei del mutuo ipotecario in scadenza in data successiva al
2 04/01/2025 saranno a carico esclusivo del sig. , sul quale Controparte_1
graverà altresì il pagamento delle utenze domestiche successive al trasferimento della moglie nella nuova abitazione.
2. Il sig. impegna ad acquistare dalla sig.ra Parte_2 Parte_1
– e quest'ultima si impegna a vendere - la quota di ½ (un mezzo)
[...]
della proprietà dei seguenti beni immobili siti in AL (PC) nel fabbricato edificato sull'area censita al Catasto Terreni del detto Comune
al foglio 19 mappale 164, ente urbano di mq. 130 (centotrenta), sito in piazza Bergamaschi al numero civico 4 con accesso indipendente da via
Nuova civico numero 4: a) appartamento a uso abitazione disposto su tre livelli fuori terra, collegati da scala interna, censito nel Catasto Fabbricati
di detto Comune come segue: - Foglio 19, Mappale 164, subalterno 5
(graffato al mappale 164 subalterno 7), piazza Bergamaschi n. 4, piani T -
1-2, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale 161 mq., superficie catastale totale escluse aree scoperte 161 mq.,
rendita catastale € 245,06 ; b) vano a uso cantina/deposito privato, posto al piano terra e costituente pertinenza dell'appartamento sopra descritt o,
censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: - Foglio 19,
Mappale 164, Subalterno 6, via Nuova n. 4, piano T, categoria C/2, classe
1, consistenza mq. 19, superficie catastale totale 22 mq., rendita catastale
€ 20,61 . Tali immobili sono pervenuti ai sigg.ri e Parte_1 CP_1
in forza di compravendita a ministero del Notaio Persona_1
in data 30/10/2020 (n. 10742 rep. e n. 8067 racc.), registrato a Piacenza il
04/11/2020 al n. 8980 serie 1T, trascritto a Piacenza il 04/11 /2020 al n.
3 3. Il valore dell'immobile di cui sopra, costituente la casa coniugale, è
stato determinato di comune accordo dai coniugi in € 75.000,00 (pari al prezzo originario di acquisto dell'immobile effettuato nel 2020), per cui la cessione della quota di ½ dalla sig.ra a favore del sig. Parte_1
verrà effettuata al corrispettivo di € 11.000,00 -corrispondente CP_1
al 50% della differenza tra il valore di stima dell'immobile (ovvero €
75.000,00) e l'importo del mutuo residuo sussistente alla data del
31.12.2024 (pari ad € 52.998,43) –, importo che la sig.ra Parte_1
dichiara di aver già ricevuto in pagamento dal marito (con bonifici rispettivamente del 16/12/2024, 02/01/2025 e 09/01/2025) rilasciandone quietanza. A tal fine le Parti si impegnano sin d'ora a recuperare la necessaria documentazione bancaria che attesti il predetto valore residuo del mutuo qualora necessario in sede di stipula dell'atto notarile.
4. Il sig. i obbliga, inoltre, ad acquistare dalla sig.ra Controparte_1
– e quest'ultima si obbliga a vendere - la quota di 1/30 Parte_1
(un trentesimo) della proprietà del bene immobile sito nel Comune di
Castel San AN, strada del Merlino n. 14, censito al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 23, particella 24, sub.4, categoria
C/6, classe 06, consistenza 28 mq., rendita € 111,35, al corrispettivo di €
700,00 che la sig.ra dichiara di aver già ricevuto in pagamento Parte_1
dal marito (con bonifico del 16/12/2024) rilasciandone quietanza. Con la precisazione che in tale trasferimento è ricompresa altresì la quota indivisa pari a 1/1000 in piena proprietà spettante ad essa su Parte_1
porzioni di area cortilizia pertinenziale individuate al Catasto Fabbricati
del Comune di Castel San AN al foglio 23, particelle 548, 549, 550,
4 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 e, comunque, sono ricompresi tutti i diritti spettanti alla medesima su tali porzioni Parte_1
di area cortilizia, anche quali dovessero essere rideterminati per correzione di errori materiali nella loro determinazione.
5. Il sig. si impegna sin d'ora ad accollarsi, in occasione Controparte_1
della stipula dell'atto notarile di cessione della quota di cui al punto 2),
l'intero debito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto da entrambi i coniugi il 30/10/2020 con Credit OL Italia
SPA (contratto a ministero Notaio repertorio n. 10743 raccolta n. Per_1
8068, registrato a Piacenza il 04/11/2020 al n. 8981, serie 1T) e si impegna, altresì, a produrre al notaio rogante apposita certificazione rilasciata dal predetto Istituto di credito dalla quale risulti la conferma dell'operazione deliberata dalla banca in seguito al cui perfezionamento il sig. diventerà unico intestatario del predetto mutuo, con effetto CP_1
liberatorio della sig.ra Previa esibizione della citata Parte_1
documentazione bancaria, la sig.ra adempiendo Parte_1
all'obbligazione assunta ai sensi del punto 2), cederà al sig. la CP_1
proprietà della propria quota al corrispettivo determinato dalle Parti e dalla stessa già incassato. L'atto notarile di cessione delle quote di proprietà indicate ai punti 2) e 4) dovrà perfezionarsi entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, presso il Notaio dr.
[...]
scelto dal sig. il quale si impegna ed obbliga sin Per_2 Controparte_1
d'ora a sostenere le spese necessarie per il trasferimento immobiliare.
Perfezionata la stipula dell'atto notarile, il sig. i impegna Parte_2
a trasmettere senza ritardo alla Credit OL Italia Spa la copia
5 autentica dell'atto di accollo completa del duplo della nota di trascrizione,
dando contezza anche documentale alla sig.ra dell'effettivo Parte_1
perfezionamento dell'operazione di cui sopra.
Nell'eventualità in cui, per qualunque ragione, la Credit OL Italia
SPA dovesse revocare la decisione in ordine alla fattibilità dell'operazione finalizzata all'intestazione dell'intero mutuo al sig. Controparte_1
quest'ultimo si obbliga a ricorrere ad altro istituto di credito al fine di ottenere un prestito/mutuo col quale provvedere all'estinzione del mutuo fondiario presso Credit OL Italia SPA e, dunque, la liberazione della sig.ra da ogni obbligazione derivante dal mut uo Parte_1
attualmente cointestato.
6. Dichiarano espressamente i coniugi che l'accordo patrimoniale di cui sopra, avente ad oggetto il trasferimento delle quote immobiliari dei beni ivi descritti a beneficio del sig. , costituisce elemento Controparte_1
funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(viene dunque dai coniugi convenuto con la precipua finalità di regolare e definire ogni rapporto giuridico di natura economico -patrimoniale relativo al procedimento di separazione personale e scioglimento del matrimonio),
concordando entrambi su come tale accordo sia ritenuto equo in ragione
(anche) del fatto che il sig. si impegna ad accollarsi Controparte_1
l'intero debito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario in essere con Credi OL Italia SPA.
7. Qualora, nelle more della stipula dell'atto notarile di trasferimento delle predette quote immobiliari, venissero effettuate trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli contro le quote intestate alla sig.ra la Parte_1
6 stessa si obbliga ad ottenerne la relativa cancellazione con spese a proprio esclusivo carico e nel rispetto del termine previsto per la stipula dell'atto notarile.
8. La sig.ra dichiara e riconosce, inoltre, di aver Parte_1
ricevuto dal marito, in relazione alla separazione personale intercorsa, la somma di € 2.700,00 quale contributo per poter acquistare la propria autovettura, nonché ulteriori € 1.000,00 (mille/00) quale contributo per procedere alla sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile in cui si è trasferita dal 04/01/2025.
9. I conti correnti intestati personalmente a ciascuno dei coniugi e le somme ivi depositate rimangono nell'esclusiva titolarità dell'intestatario con espressa rinuncia dell'altra parte a ogni pretesa economica presente e/o futura.
10. Il conto corrente cointestato presso Credit OL Italia SPA verrà
estinto nel momento in cui il sig. in adempimento di quanto CP_1
previsto al punto 5), diventerà unico intestatario del mutuo fondiario accesso presso Credit OL Italia SPA, con impegno della sig.ra a sottoscrivere presso l'Istituto di Credito tutta la Parte_1
documentazione necessaria per formalizzare la predetta chiusura.
11. Con l'adempimento delle condizioni di cui sopra i coniugi dichiarano,
ora per allora, di aver definito ogni questione di carattere economico patrimoniale derivante dal matrimonio.
12. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con il corretto adempimento delle presenti pattuizioni, di non avere più nulla a
7 che pretendere a qualsiasi titolo, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento.
13. Le spese legali del procedimento sono a carico esclusivo del sig.
Controparte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
8 Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
9 - Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di AL (Pc) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 1, anno 2020, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12611 gen. e n. 9104 part. ed al n. 12612 gen. e n. 9105 part..
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 16.9.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
23.10.1989 a Piacenza, rappresentata e difesa dall' Avv. Viviana
Bergonzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Castel San AN (PC), rappresentato e difeso dall' Avv. Viviana
Bergonzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di
AL (PC) in data 27.6.2020 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 16.9.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. La casa familiare sita in AL resta assegnata al sig. CP_1
unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti. La sig.ra
[...]
ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali e tutti Parte_1
i beni mobili di proprietà nell'abitazione dove si è trasferita e presso la quale chiederà l'iscrizione anagrafica al momento della cessione di cui al punto 2). I ratei del mutuo ipotecario in scadenza in data successiva al
2 04/01/2025 saranno a carico esclusivo del sig. , sul quale Controparte_1
graverà altresì il pagamento delle utenze domestiche successive al trasferimento della moglie nella nuova abitazione.
2. Il sig. impegna ad acquistare dalla sig.ra Parte_2 Parte_1
– e quest'ultima si impegna a vendere - la quota di ½ (un mezzo)
[...]
della proprietà dei seguenti beni immobili siti in AL (PC) nel fabbricato edificato sull'area censita al Catasto Terreni del detto Comune
al foglio 19 mappale 164, ente urbano di mq. 130 (centotrenta), sito in piazza Bergamaschi al numero civico 4 con accesso indipendente da via
Nuova civico numero 4: a) appartamento a uso abitazione disposto su tre livelli fuori terra, collegati da scala interna, censito nel Catasto Fabbricati
di detto Comune come segue: - Foglio 19, Mappale 164, subalterno 5
(graffato al mappale 164 subalterno 7), piazza Bergamaschi n. 4, piani T -
1-2, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale 161 mq., superficie catastale totale escluse aree scoperte 161 mq.,
rendita catastale € 245,06 ; b) vano a uso cantina/deposito privato, posto al piano terra e costituente pertinenza dell'appartamento sopra descritt o,
censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: - Foglio 19,
Mappale 164, Subalterno 6, via Nuova n. 4, piano T, categoria C/2, classe
1, consistenza mq. 19, superficie catastale totale 22 mq., rendita catastale
€ 20,61 . Tali immobili sono pervenuti ai sigg.ri e Parte_1 CP_1
in forza di compravendita a ministero del Notaio Persona_1
in data 30/10/2020 (n. 10742 rep. e n. 8067 racc.), registrato a Piacenza il
04/11/2020 al n. 8980 serie 1T, trascritto a Piacenza il 04/11 /2020 al n.
3 3. Il valore dell'immobile di cui sopra, costituente la casa coniugale, è
stato determinato di comune accordo dai coniugi in € 75.000,00 (pari al prezzo originario di acquisto dell'immobile effettuato nel 2020), per cui la cessione della quota di ½ dalla sig.ra a favore del sig. Parte_1
verrà effettuata al corrispettivo di € 11.000,00 -corrispondente CP_1
al 50% della differenza tra il valore di stima dell'immobile (ovvero €
75.000,00) e l'importo del mutuo residuo sussistente alla data del
31.12.2024 (pari ad € 52.998,43) –, importo che la sig.ra Parte_1
dichiara di aver già ricevuto in pagamento dal marito (con bonifici rispettivamente del 16/12/2024, 02/01/2025 e 09/01/2025) rilasciandone quietanza. A tal fine le Parti si impegnano sin d'ora a recuperare la necessaria documentazione bancaria che attesti il predetto valore residuo del mutuo qualora necessario in sede di stipula dell'atto notarile.
4. Il sig. i obbliga, inoltre, ad acquistare dalla sig.ra Controparte_1
– e quest'ultima si obbliga a vendere - la quota di 1/30 Parte_1
(un trentesimo) della proprietà del bene immobile sito nel Comune di
Castel San AN, strada del Merlino n. 14, censito al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 23, particella 24, sub.4, categoria
C/6, classe 06, consistenza 28 mq., rendita € 111,35, al corrispettivo di €
700,00 che la sig.ra dichiara di aver già ricevuto in pagamento Parte_1
dal marito (con bonifico del 16/12/2024) rilasciandone quietanza. Con la precisazione che in tale trasferimento è ricompresa altresì la quota indivisa pari a 1/1000 in piena proprietà spettante ad essa su Parte_1
porzioni di area cortilizia pertinenziale individuate al Catasto Fabbricati
del Comune di Castel San AN al foglio 23, particelle 548, 549, 550,
4 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 e, comunque, sono ricompresi tutti i diritti spettanti alla medesima su tali porzioni Parte_1
di area cortilizia, anche quali dovessero essere rideterminati per correzione di errori materiali nella loro determinazione.
5. Il sig. si impegna sin d'ora ad accollarsi, in occasione Controparte_1
della stipula dell'atto notarile di cessione della quota di cui al punto 2),
l'intero debito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto da entrambi i coniugi il 30/10/2020 con Credit OL Italia
SPA (contratto a ministero Notaio repertorio n. 10743 raccolta n. Per_1
8068, registrato a Piacenza il 04/11/2020 al n. 8981, serie 1T) e si impegna, altresì, a produrre al notaio rogante apposita certificazione rilasciata dal predetto Istituto di credito dalla quale risulti la conferma dell'operazione deliberata dalla banca in seguito al cui perfezionamento il sig. diventerà unico intestatario del predetto mutuo, con effetto CP_1
liberatorio della sig.ra Previa esibizione della citata Parte_1
documentazione bancaria, la sig.ra adempiendo Parte_1
all'obbligazione assunta ai sensi del punto 2), cederà al sig. la CP_1
proprietà della propria quota al corrispettivo determinato dalle Parti e dalla stessa già incassato. L'atto notarile di cessione delle quote di proprietà indicate ai punti 2) e 4) dovrà perfezionarsi entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, presso il Notaio dr.
[...]
scelto dal sig. il quale si impegna ed obbliga sin Per_2 Controparte_1
d'ora a sostenere le spese necessarie per il trasferimento immobiliare.
Perfezionata la stipula dell'atto notarile, il sig. i impegna Parte_2
a trasmettere senza ritardo alla Credit OL Italia Spa la copia
5 autentica dell'atto di accollo completa del duplo della nota di trascrizione,
dando contezza anche documentale alla sig.ra dell'effettivo Parte_1
perfezionamento dell'operazione di cui sopra.
Nell'eventualità in cui, per qualunque ragione, la Credit OL Italia
SPA dovesse revocare la decisione in ordine alla fattibilità dell'operazione finalizzata all'intestazione dell'intero mutuo al sig. Controparte_1
quest'ultimo si obbliga a ricorrere ad altro istituto di credito al fine di ottenere un prestito/mutuo col quale provvedere all'estinzione del mutuo fondiario presso Credit OL Italia SPA e, dunque, la liberazione della sig.ra da ogni obbligazione derivante dal mut uo Parte_1
attualmente cointestato.
6. Dichiarano espressamente i coniugi che l'accordo patrimoniale di cui sopra, avente ad oggetto il trasferimento delle quote immobiliari dei beni ivi descritti a beneficio del sig. , costituisce elemento Controparte_1
funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(viene dunque dai coniugi convenuto con la precipua finalità di regolare e definire ogni rapporto giuridico di natura economico -patrimoniale relativo al procedimento di separazione personale e scioglimento del matrimonio),
concordando entrambi su come tale accordo sia ritenuto equo in ragione
(anche) del fatto che il sig. si impegna ad accollarsi Controparte_1
l'intero debito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario in essere con Credi OL Italia SPA.
7. Qualora, nelle more della stipula dell'atto notarile di trasferimento delle predette quote immobiliari, venissero effettuate trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli contro le quote intestate alla sig.ra la Parte_1
6 stessa si obbliga ad ottenerne la relativa cancellazione con spese a proprio esclusivo carico e nel rispetto del termine previsto per la stipula dell'atto notarile.
8. La sig.ra dichiara e riconosce, inoltre, di aver Parte_1
ricevuto dal marito, in relazione alla separazione personale intercorsa, la somma di € 2.700,00 quale contributo per poter acquistare la propria autovettura, nonché ulteriori € 1.000,00 (mille/00) quale contributo per procedere alla sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile in cui si è trasferita dal 04/01/2025.
9. I conti correnti intestati personalmente a ciascuno dei coniugi e le somme ivi depositate rimangono nell'esclusiva titolarità dell'intestatario con espressa rinuncia dell'altra parte a ogni pretesa economica presente e/o futura.
10. Il conto corrente cointestato presso Credit OL Italia SPA verrà
estinto nel momento in cui il sig. in adempimento di quanto CP_1
previsto al punto 5), diventerà unico intestatario del mutuo fondiario accesso presso Credit OL Italia SPA, con impegno della sig.ra a sottoscrivere presso l'Istituto di Credito tutta la Parte_1
documentazione necessaria per formalizzare la predetta chiusura.
11. Con l'adempimento delle condizioni di cui sopra i coniugi dichiarano,
ora per allora, di aver definito ogni questione di carattere economico patrimoniale derivante dal matrimonio.
12. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con il corretto adempimento delle presenti pattuizioni, di non avere più nulla a
7 che pretendere a qualsiasi titolo, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento.
13. Le spese legali del procedimento sono a carico esclusivo del sig.
Controparte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
8 Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
9 - Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di AL (Pc) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 1, anno 2020, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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12611 gen. e n. 9104 part. ed al n. 12612 gen. e n. 9105 part..