Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 423
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Avvenuto pagamento del tributo

    L'onere della prova del pagamento grava sul contribuente, che non ha fornito alcuna documentazione a supporto della sua asserzione.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Per i tributi regionali, la riscossione avviene senza necessità di notifica dell'avviso di accertamento, essendo l'iscrizione a ruolo assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. La notifica della cartella, sebbene intervenuta dopo la scadenza ordinaria del termine triennale, è tempestiva in quanto prorogata dalla normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione triennale del credito

    Il termine triennale per la riscossione è stato sospeso e prorogato di 24 mesi dalla normativa emergenziale, rendendo la notifica della cartella tempestiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 423
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 423
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo