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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200050253589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320200050253589000 relativa alla tassa automobilistica anno 2017, deducendone:
- l'avvenuto pagamento del tributo;
- la mancata notifica degli atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate–Riscossione non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
All'udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
1. Sull'asserito avvenuto pagamento. Il contribuente deduce di avere pagato il tributo, ma non ha prodotto alcuna documentazione probatoria, dichiarando egli stesso di non essere più in possesso delle ricevute.
L'onere di provare il pagamento del tributo, quale fatto estintivo della pretesa dell'ente, grava sul contribuente;
nella specie, nessuna prova è stata fornita.
Ne consegue il rigetto del motivo.
2. Sulla dedotta mancata notifica degli atti presupposti. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio
2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma
1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza maturava al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta). La cartella è stata notificata il 18.10.22. Ciò nonostante la notifica è tempestiva. Infatti il termine triennale è stato sospeso e prorogato di 24 mesi per effetto della normativa emergenziale (artt. 67 e 68 D.L. n.18/2020), sicché la notifica del 18.10.22 è avvenuta entro il termine.
Al di là della mancata costituzione dei due Uffici, contumaci nel giudizio, nessun elemento depone per la fondatezza del ricorso. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta
"ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n.
19185). Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore (Regione
Siciliana) e di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1. Nulla per le spese.
Palermo 18.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200050253589000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320200050253589000 relativa alla tassa automobilistica anno 2017, deducendone:
- l'avvenuto pagamento del tributo;
- la mancata notifica degli atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate–Riscossione non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
All'udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
1. Sull'asserito avvenuto pagamento. Il contribuente deduce di avere pagato il tributo, ma non ha prodotto alcuna documentazione probatoria, dichiarando egli stesso di non essere più in possesso delle ricevute.
L'onere di provare il pagamento del tributo, quale fatto estintivo della pretesa dell'ente, grava sul contribuente;
nella specie, nessuna prova è stata fornita.
Ne consegue il rigetto del motivo.
2. Sulla dedotta mancata notifica degli atti presupposti. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio
2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma
1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza maturava al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta). La cartella è stata notificata il 18.10.22. Ciò nonostante la notifica è tempestiva. Infatti il termine triennale è stato sospeso e prorogato di 24 mesi per effetto della normativa emergenziale (artt. 67 e 68 D.L. n.18/2020), sicché la notifica del 18.10.22 è avvenuta entro il termine.
Al di là della mancata costituzione dei due Uffici, contumaci nel giudizio, nessun elemento depone per la fondatezza del ricorso. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta
"ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n.
19185). Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore (Regione
Siciliana) e di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1. Nulla per le spese.
Palermo 18.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE