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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 417/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 9
aprile 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile
2025, vertente
TRA
, in persona del liquidatore pro tempore Sig. Parte_1
, con sede in Milazzo (ME), Piazza Nastasi n.4, P.I.: Parte_2
, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta P.IVA_1
procura speciale in calce alla citazione, dall'Avv. Salvatore Coppolino
( ) e dall' Avv. Davide Coppolino, C.F._1
attrice in revocazione contro
, C.F. sito in Milazzo (ME), via Risorgimento Controparte_1 P.IVA_2
n. 101, nella persona dell'amministratore pro tempore Dott. Controparte_2 , elettivamente domiciliato in Via San Filippo Del Mela Via C.F._2
G. La Scala n. 40 98040 - Olivarella presso e nello studio dell'avv. Giuseppa
Gatto C.F. che lo rappresenta e difende per procura in C.F._3
atti,
convenuta
Oggetto: giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. avverso la sentenza di questa
Corte n. 423/2023.
Motivi della decisione
1. Con sentenza 17 maggio 2023 n. 423 questa Corte ha accolto l'appello proposto dal contro Controparte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 19 dicembre 2017, n. 914
che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta dallo stesso contro il d.i. n.210/2016 e il pedissequo precetto. In CP_1
particolare, è stata dichiarata la “nullità della sentenza impugnata là dove ha
ritenuto perfezionata la notificazione del provvedimento emesso in esito al
monitorio”, in quanto “non consta (…) la presenza dell'A.R. relativo alla C.A.D.
prima richiamata (ossia, del cd. secondo avviso di deposito del piego
raccomandato contenente il decreto ingiuntivo di lite)”: ciò in quanto si è dato atto del solo deposito a) della prima raccomandata (n. 76698550120-7), con il relativo avviso di ricevimento, nel quale si legge che “il piego (…) fu immesso in cassetta per
mancanza del destinatario;
previo deposito in ufficio postale, fu formata
raccomandata di C.A.D. n. 76638462-6 e spedita in data 12.4.2016; restituita al mittente per “compiuta giacenza”; b) dell'annotazione da parte dell'agente postale di avvenuto compimento di giacenza al 22.4.2016, con richiamo dell'invio al destinatario della superiore ma senza che sia stato depositato il relativo AR;
Pt_3
Pertanto, ritenendo provata la mancata conoscenza da parte del CP_1
opponente del d.i., avvenuta solo con la notifica del precetto, questa Corte,
esaminando il merito, ha accolto l'opposizione del e, per l'effetto, ha CP_1
revocato il titolo monitorio.
2. La ha proposto ricorso per revocazione avverso Parte_1
tale sentenza che, a suo dire, è basata su “errore di fatto risultante dall'omessa
considerazione di un documento agli atti (fin dal procedimento di primo grado),
documento che, invece, la sentenza di secondo grado riferisce non essere
presente in atti (avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 76698550120-7, riportante num.
Cron. 2172) (doc n. 3)”;
L'attrice in revocazione così ricostruisce i passaggi procedurali iniziali:
a) il D.I. n. 210/2016 è stato notificato presso lo studio dell'amministratore pro
tempore del Condominio ingiunto con raccomandata n. 76698550120-7 con timbro sull'AR. dell'8 aprile 2026 (doc. n. 1 allegato al ricorso per revocazione);
b) nell'assenza del destinatario, l'addetto alla consegna, in data 12 aprile 2016
aveva immesso il relativo avviso nella cassetta postale e aveva spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 76639846262-6;
Par c) il plico tornava al mittente per compiuta giacenza con raccomandata n.
76743472846-5. Assume, pertanto, la che tutti i passaggi stabiliti per legge sono Parte_1
avvenuti e sono stati documentati e provati, essendosi perfezionata la notifica del d.i. nei confronti dell'opponente tardivo Condominio.
3. Costituendosi in giudizio, il resistente ha eccepito in via CP_1
preliminare l'inammissibilità/nullità/improcedibilità della citazione per revocazione per insussistenza dei presupposti;
nel merito, ha contestato la domanda,
sull'assunto che “non risponde al vero che in sentenza la Corte D'appello lamenti
l'assenza dell'avviso della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto
giudiziario spedito con raccomandata n 76698550120-7 cron. 2172”; “Nè può
trovare ingresso nel giudizio di revocazione documentazione non presente nel
fascicolo di appello e prodotta solo in sede di revocazione”.
Assume in sostanza il resistente che nel caso specifico non risulta CP_1
ottemperato l'art. 7, co. 4, legge n. 890/1982 (nel testo ratione temporis vigente,
ex art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007), secondo cui “Se
il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente
postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a
mezzo di lettera raccomandata”. In sostanza, “non risulta prodotta nel giudizio a
quo nè in primo grado nè in appello la ricevuta di ritorno della comunicazione
informativa riportante sul plico il numero 76743472846-5 (è questo il riferimento
numerico non quello indicato dall'attore) attestante la formalità dell'avvenuto
deposito la cui mancata produzione rende inesistente la notifica”.
4. Occorre premettere in punto di diritto che (v. ex multis, Cass. 18 marzo
2022, n. 8895; Cass. 6 luglio 2020, n. 13917) “in tema di notifica (…) a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale
postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della
raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso
nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente,
la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto
destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.
CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così
determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo
la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è
pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso
il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il
ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335
c.c.” (cfr. anche Cass. 10 marzo 2017, n. 6242, secondo cui la notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del
1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione).
5. Ciò premesso in diritto, a giudizio della Corte intanto è infondata l'eccezione
del resistente di inammissibilità/improcedibilità/nullità della CP_1
citazione per revocazione, per difetto dei presupposti di legge, fondata sul fatto che “il ricorrente propone una rivalutazione del merito su cui non è possibile pronunciarsi in questa sede” ed “una rilettura dei documenti esaminati dalla Corte
d'appello”.
In realtà, con la domanda di revocazione, come prima evidenziato, la società
ricorrente assume che la sentenza oggetto di gravame sia basata su “errore di
fatto risultante dall'omessa considerazione di un documento agli atti (fin dal
procedimento di primo grado), documento che, invece, la sentenza di secondo
grado riferisce non essere presente in atti”: in tal modo, integrandosi incontestabilmente il presupposto previsto dall'art. 395, n. 4), c.p.c., secondo cui la revocazione è ammissibile “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la
decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto
la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il
fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Si tratta, infatti, non già di sviste di giudizio ma della percezione di una falsa realtà documentale, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa (Cass. lav. 11
aprile 2025, n. 9471; per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, v. Cass. 9 gennaio 2025, n. 512, secondo cui l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento).
In definitiva, sussiste il presupposto ex art. 395, n. 4, c.p.c., avendo l'attrice in revocazione dedotto che la decisione impugnata sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali (cfr. anche Cass. 6
giugno 20117, n. 14002).
6. Andando adesso ad esaminare il merito dell'impugnazione nella fase rescindente, in punto di fatto a giudizio della Corte ha errato il Collegio che ha emesso la gravata sentenza 17 maggio 2023 n. 423 nell'affermare che “non
consta (…) la presenza dell'A.R. relativo alla C.A.D. prima richiamata (ossia, del
cd. secondo avviso di deposito del piego raccomandato contenente il decreto
ingiuntivo di lite)”: infatti, tra i documenti ritualmente prodotti in giudizio sin dal primo grado innanzi al Tribunale dalla originaria opposta nel costituirsi Parte_1
nel giudizio di opposizione a precetto e a d.i. proposto dal , vi era (v. CP_1
fascicolo di parte di primo grado, allegato al ricorso per revocazione)
a) il fronte/retro della busta dell' di notificazione del titolo monitorio per Pt_5
raccomandata n. 76698550120-7, indirizzata all'amministratore del predetto, con il relativo avviso di ricevimento datato 8 aprile CP_1
2016;
b) avviso di ricevimento n. 2172 del cronologico della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), spedita con raccomandata n. 766398462-6.
Quest'ultimo è proprio il documento, presente in atti, che la Corte –
erroneamente - ha ritenuto non depositato, integrandosi in tal modo, alla luce dei principi prima enunciati, l'errore di fatto revocatorio che ha condotto alla contestata pronuncia di secondo grado. 6.1 - Né, in contrario, potrebbe ritenersi, come infondatamente eccepito dal convenuto, che quel documento non era stato tempestivamente CP_1
depositato, per le ragioni fattuali prima evidenziate.
Peraltro, l'eccezione di tardività nel deposito riguarda non l'A.R. della CAD n.
766398462-6, ma la “ricevuta di ritorno della comunicazione informativa
riportante sul plico il numero 76743472846-5”. E qui il convenuto in revocazione erra, perché quel numero si riferisce alla raccomandata di restituzione del plico
Parte al mittente, avv. Coppolino, e non alla , che, come visto, ha il numero
766398462-6.
Da quanto detto consegue che la domanda di revocazione per errore di fatto va accolta, dovendosi pertanto pronunciare la revocazione della sentenza di questa Corte n. 423/2023.
7. Occorre ora passare alla fase rescissoria e, quindi, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto del diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.
7.1 - Va ricordato che il Tribunale di Barcellona PG. con sentenza 19 dicembre
2017, n. 914 aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta dallo stesso contro il d.i. n.210/2016 e il pedissequo precetto, CP_1
notificatigli dalla Parte_1
Il aveva proposto appello, contestando preliminarmente CP_1
l'affermazione giudiziale di regolarità della notifica del titolo monitorio,
assumendo (e reiterando l'eccezione svolta in primo grado) di averne avuto conoscenza solo con la successiva notifica del precetto. 7.2 – Sulla base della documentazione prima indicata, il motivo di appello in esame, idoneo a definire la controversia, è infondato.
Infatti, dal fronte/retro della busta dell'UNEP di notificazione del titolo monitorio per raccomandata n. 76698550120-7, indirizzata all'amministratore del predetto, con il relativo avviso di ricevimento datato 8 aprile 2016 si CP_1
ricava a) che la busta contenente il d.i. era stata immessa nella cassetta postale del destinatario, per sua assenza,
Parte b) che il 12 aprile 2016 l'avviso di ricevimento della (ugualmente prodotto) era stato immesso nella cassetta postale del destinatario, come da attestazione dell'agente postale;
c) che erano decorsi 10 giorni, integrandosi la c.d. compiuta giacenza;
d) che il plico era stato restituito al mittente (avv. Coppolino, legale della Pt_1
con raccomandata 76743472846-5 del 26 aprile 2016.
[...]
7.3 - A giudizio della Corte, pertanto, gli atti tempestivamente depositati sin dal primo grado di giudizio dall'opposta (oggi attrice in revocazione) consentivano di affermare che il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo si era regolarmente perfezionato con la compiuta giacenza in data 22 aprile 2016 e che,
pertanto, l'opposizione a precetto notificata dal Condominio alla in Parte_1
data 25 novembre 2016 era palesemente tardiva: ne deriva che correttamente il
Tribunale aveva ritenuto quell'opposizione inammissibile, perché proposta oltre il termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c., sicché essa non andava esaminata nel merito. 8. Deve quindi confermarsi la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 19
dicembre 2017, n. 914, con la precisazione che, non potendo rivivere il decreto ingiuntivo revocato dalla pur annullata sentenza di appello, deve confermarsi la condanna del Condominio opponente al pagamento in favore della opposta
[...]
della somma di € 7.389,41 oltre IVA, e gli interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in €
500,00 per compensi ed € 145,50 per spese oltre agli accessori di legge.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella misura di € 355,50 per esborsi e di € 5.809,00 per compensi,
in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva
€ 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisoria € 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 417/2023 R.G., nel giudizio di revocazione avverso la sentenza di questa Corte n. 423/2023, proposto da Parte_1
contro :
[...] Controparte_3
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata;
2. pronunciando nel merito, rigetta l'appello proposto dal Controparte_1
contro la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 19 dicembre 2017, n.
914, che, conseguentemente, conferma, condannando il CP_1
stesso al pagamento in favore della della somma Parte_1
di € 7.389,41 oltre IVA, e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in € 500,00 per compensi ed € 145,50 per spese oltre agli accessori di legge;
3. condanna altresì il a pagare all'attrice le spese di lite, liquidate CP_1
in € 355,50 per esborsi e di € 5.809,00 per compensi oltre spese generali,
c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 2 ottobre 2025.
Il consigliere rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)