Sentenza 27 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2020, n. 12996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12996 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2020 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AV RU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2019 della Corte di appello di Potenza udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. ER AV RU ricorre per mezzo del suo difensore avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente con riferimento alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa commesso in danno di RA TO.
2. L'ordinanza impugnata è motivata con il fatto che la "prova nuova" era in realtà nota al ricorrente già nel corso del processo ad esito del quale egli ha riportato definitiva condanna.
3. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Sostiene a tale riguardo l'ininfluenza del fatto che la "prova nuova" sulla quale si fonda la sua istanza di revisione era in realtà a lui nota già nel corso del processo ad esito del quale egli ha riportato definitiva condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Infatti, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443). Sicché, in definitiva, nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purché le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione (Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, Segreta, Rv. 259739), anche allorché, come nel caso di specie, la "prova nuova" attenga alla rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna (Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, M., Rv. 269826). Si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 4/3/2020. Il Pr idente Giorgi Fidelbo Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Stefano Mogini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020.