Sentenza 7 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2018, n. 25930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25930 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da OR ON BE n. in Belgio 1'1/9/1968 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 8/11/2016 -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
-Udita nell'udienza pubblica del 4/5/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
-Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Giuseppina Casella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena pecuniaria e per l'inammissibilità nel resto;
-Udito il difensore, Avv. Domenico Carchia che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del GU del Tribunale di Forlì, assolveva l'RT dal delitto associativo ascritto al capo 1); confermava il giudizio di penale responsabilità dell'imputato per i fatti di riciclaggio ascritti al capo 4) e, previa esclusione della recidiva contestata, determinava la pena in anni due,mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa.
2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo: I' Avv. Domenico Carchia 2.1 la mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo di gravame con il quale, sulla base del rilievo emergente in atti circa la punzonatura artigianale dei dati identificativi del numero di telaio, prospettava l'inidoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, profilo in ordine al quale la Corte territoriale ha omesso ogni spiegazione;
2.2 la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per travisamento della prova in relazione ai contenuti delle intercettazioni telefoniche dalle quali emerge che l'RT era stato chiamato dai IN ad eseguire un lavoro di saldatura sul veicolo riciclato da sottoporre a revisione, i cui tempi non appaiono conciliabili con la ricostruzione accusatoria e con i caratteri delle alterazioni riscontrate sul mezzo;
2.3 la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla spiegazione fornita dalla sentenza impugnata circa la difformità della verniciatura della sequenza alfanumerica contraffatta , indicata come grigia nell'annotazione della Squadra Mobile e bianca nell'accertamento ex art. 360 cod.proc.pen. L'Avv. Carlo Benini 3.1 la violazione ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità;
3.2 l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la corte territoriale fissato la pena pecuniaria individuando il minimo edittale in euro 3.000 e non in euro 1032, con pena finale pari ad C 688,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Le doglianze che attingono l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di riciclaggio sono inammissibili in quanto reiterano quelle formulate in sede d'appello, evase dalla Corte territoriale con ampia motivazione esente da incongruenze logiche. Infatti, la sentenza impugnata ha puntualmente argomentato circa la ricorrenza degli estremi costitutivi del delitto sub 4), consistito nella contraffazione della sequenza alfanumerica del telaio del rimorchio provento di furto in danno del locatario MA VI IO e nella sostituzione della originaria targhetta identificativa con altra appartenente a diverso mezzo, materialmente ascrivibile al prevenuto sulla scorta del chiaro tenore delle telefonate intercettate in data 19/4/2011, dalle quali emerge che il ricorrente si occupò delle cennate operazioni alla presenza di IN CA, il quale gli comunicò il numero di telaio da sostituire a quello originale. Le obiezioni difensive eludono il confronto critico con le ragioni poste a fondamento della reiezione del gravame, proponendo un'alternativa lettura delle emergenze probatorie acquisite che la Corte territoriale ha radicalmente confutato, negando valore alla tesi di un intervento di mera riverniciatura del mezzo e alle discordanti indicazioni circa la colorazione della stessa, alla luce delle asserzioni dei IN nella conversazione captata il 22/4/2011, con un supporto giustificativo congruo. Non pare, dunque, nella specie sussistente il denunziato travisamento della prova, attesa la piena aderenza dei dati scrutinati alle emergenze captative acquisite, né il vizio motivazionale in relazione alla pretesa inidoneità della condotta, risultando detta doglianza implicitamente ma inequivocabilmente disattesa dal complessivo costrutto argomentativo della decisione. Infatti, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non risultando necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette in quanto è sufficiente che il giudice di merito spieghi le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105;Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340).
5. Quanto alla doglianza in ordine alla quantificazione della pena pecuniaria, deve rilevarsi che il primo giudice ha determinato la pena base nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, operando sulla stessa gli aumenti per recidiva e continuazione, esclusi dalla Corte d'Appello a seguito dell'intervenuta assoluzione per il delitto associativo e della ritenuta insussistenza dell'aggravante ex art. 99, comma 2, cod.pen. La sentenza impugnata ha osservato, nel richiamare la determinazione operata dal GU , che la multa sarebbe stata quantificata in misura inferiore al minimo e siffatto errore non risultava emendabile in assenza di impugnazione del P.m. Tuttavia, il rilievo della Corte Distrettuale è erroneo giacchè il fatto di riciclaggio contestato risulta commesso in data prossima al 3/4/2011, allorchè la sanzione pecuniaria prevista per il delitto ex art. 648 bis cod.pen. era fissata da C 1.032,00 a C 15.493,00, forbice elevata da C 5.000,00 a C 25.000 dall'art. 3, comma 1, L. 15/12/2014 n. 186. Del tutto legittimamente, quindi, il primo giudice aveva determinato la misura della multa, scostandosi modestamente dal minimo edittale, e siffatto computo è stato correttamente posto a fondamento del nuovo calcolo da parte della sentenza impugnata. La censura difensiva muove dal presupposto che la multa dovesse essere quantificata ai minimi al pari della pena detentiva ma detta obiezione non ha pregio alla luce del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste l'obbligo del giudice di merito, nel caso di reato punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, di seguire il medesimo criterio nella determinazione della pena base detentiva e di quella pecuniaria, con la conseguenza che la determinazione nel minimo della pena detentiva non comporta che anche la pena pecuniaria debba essere determinata nel minimo (Sez. 4, n. 20228 del 15/03/2012, Lucky, Rv. 252682;Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D G, Rv. 265184).
6. Alla declaratoria d'inammissibilità accede la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in considerazione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 maggio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria