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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4672/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4672/2019, avente ad oggetto Separazione giudiziale, promossa da:
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. BRUNO ROSA, dalla Parte_1
e difeso, come da mandato apposto in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata in presso lo studio degli Avv.ti LUCA SAVARESE e Controparte_1 ai quali è rappresentata e difesa, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 03.01.2025; RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/09/2019, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale con addebito alla contratto matrimonio in data 03/07/1982 in Napoli, con ulteriore richieste di tipo economico, nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti con i figli e con vittoria di spese di lite. Ha, inoltre, rappresentato che dall'unione con il coniuge sono nati i figli e Per_1 Per_2
, rispettivamente in data 14.07.1983, 08.04.1986 e 02.08.1995, la Per_3 ta ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi.
si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, con la Controparte_1 quale non si è opposta alla domanda di separazione formulata da parte ricorrente, tuttavia avanzato riconvenzionale di addebito, nonché ulteriori ed avverse richieste di tipo economico, nonché afferenti alle questioni relative ai figli alle figlie, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
In sede istruttoria, all'udienza del 20.07.2023, trattata in forma telematica, parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status e parte resistente non si è opposta a tale pronuncia, fermo restando le rispettive pretese come dedotte e richieste.
Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., in ragione della rinuncia della mera pronuncia in punto di status.
Resa, pertanto, la sentenza non definitiva n. 1715/2023, previo, peraltro, rigetto di un ricorso in modifica in corso di causa, alla successiva udienza del 03.07.2025, trattata in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e l'accordo raggiunto.
Sulla separazione. La domanda di separazione è già stata valutata e, per l'effetto, già deliberata, all'uopo emettendo la sentenza non definitiva, in premessa indicata.
Altre questioni Le parti, poi, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni di cui il Tribunale prenderà atto, ponendole alla base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare. In particolare, con il suddetto accordo le parti hanno stabilito:
- rinuncia di al proprio mantenimento;
Controparte_1
- rinuncia di al proprio mantenimento, giacché dichiaratosi Controparte_2 economicament
- rinuncia di al diritto di abitazione relativo alla casa coniugale, sita in Parte_1
pagina 2 di 3 Nocera Inferiore, alla via E. Siciliano Traversa privata n. 20, riservandosi, in altra sede, di trasferire l'immobile a;
Controparte_1
- rinuncia all'impugnat ntenza.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, recante sottoscrizione delle parti, del figlio e dei lori difensori del 25.06.2025, inviati telematicamente il 01.07.2025, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4672/2019, avente ad oggetto Separazione giudiziale, promossa da:
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. BRUNO ROSA, dalla Parte_1
e difeso, come da mandato apposto in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata in presso lo studio degli Avv.ti LUCA SAVARESE e Controparte_1 ai quali è rappresentata e difesa, come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 03.01.2025; RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/09/2019, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale con addebito alla contratto matrimonio in data 03/07/1982 in Napoli, con ulteriore richieste di tipo economico, nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti con i figli e con vittoria di spese di lite. Ha, inoltre, rappresentato che dall'unione con il coniuge sono nati i figli e Per_1 Per_2
, rispettivamente in data 14.07.1983, 08.04.1986 e 02.08.1995, la Per_3 ta ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi.
si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, con la Controparte_1 quale non si è opposta alla domanda di separazione formulata da parte ricorrente, tuttavia avanzato riconvenzionale di addebito, nonché ulteriori ed avverse richieste di tipo economico, nonché afferenti alle questioni relative ai figli alle figlie, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
In sede istruttoria, all'udienza del 20.07.2023, trattata in forma telematica, parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status e parte resistente non si è opposta a tale pronuncia, fermo restando le rispettive pretese come dedotte e richieste.
Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., in ragione della rinuncia della mera pronuncia in punto di status.
Resa, pertanto, la sentenza non definitiva n. 1715/2023, previo, peraltro, rigetto di un ricorso in modifica in corso di causa, alla successiva udienza del 03.07.2025, trattata in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e l'accordo raggiunto.
Sulla separazione. La domanda di separazione è già stata valutata e, per l'effetto, già deliberata, all'uopo emettendo la sentenza non definitiva, in premessa indicata.
Altre questioni Le parti, poi, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni di cui il Tribunale prenderà atto, ponendole alla base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare. In particolare, con il suddetto accordo le parti hanno stabilito:
- rinuncia di al proprio mantenimento;
Controparte_1
- rinuncia di al proprio mantenimento, giacché dichiaratosi Controparte_2 economicament
- rinuncia di al diritto di abitazione relativo alla casa coniugale, sita in Parte_1
pagina 2 di 3 Nocera Inferiore, alla via E. Siciliano Traversa privata n. 20, riservandosi, in altra sede, di trasferire l'immobile a;
Controparte_1
- rinuncia all'impugnat ntenza.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, recante sottoscrizione delle parti, del figlio e dei lori difensori del 25.06.2025, inviati telematicamente il 01.07.2025, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3