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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27759 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FE TO nato a [...] il [...] ON OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO IN, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 13/2/2024 ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 21/2/2022, ché aveva condannato OR AR e AS NT per il reato di truffa aggravata, per aver prospettato alla persona offesa che aveva inserito in maniera irregolare un annuncio di vendita su un sito internet e che, se non avesse versato la somma di denaro richiesta, sarebbe andata incontro ad una sanzione pecuniaria ed all'apertura di un procedimento presso il Tribunale di Torino. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27759 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 b), c) ed e), cod. proc. pen., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla base di una errata dimostrazione di carattere logico-indiziario della loro messa a disposizione di strumenti necessari alla esecuzione del reato, segnatamente la formale intestazione dell'utenza telefonica e della carta postepay;
che ciò ha fatto senza ac:certare né che detti strumenti fossero nella sostanziale disponibilità degli imputati, né la consapevole partecipazione degli stessi alla truffa;
che del tutto erroneamente ha ritenuto dimostrato che quella utenza e quella postepay sarebbero state utilizzate anche in altre occasioni, atteso che trattasi di circostanze apprese da una sentenza di patteggiamento, che non costituisce di per sé una prova certa dei fatti;
che ancora erroneamente ha utilizzato le risultanze dei tabulati telefonici in assenza dei decreti autorizzativi, peraltro senza considerare che possono essere utilizzate a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova, che nel caso di specie sono carenti;
che l'erroneo utilizzo dei risultati emergenti dai tabulati dell'utenza telefonica intestata al NT è tale che la sua analisi corretta sarebbe viceversa in grado di scompaginare il costrutto argomentativo di entrambe le sentenze di merito;
che ancora erroneamente ha utilizzato il silenzio serbato dagli imputati a loro carico, nonostante si tratti di diritto costituzionalmente garantito, tutelato anche a livello sovranazionale dall'art. 7 della Direttiva 2016/343/UE, senza considerare che il silenzio potrebbe assumere qualche valenza, sia pure residuale e complementare rispetto agli altri dati acquisiti, solo in presenza di un quadro probatorio già solido;
che comunque non risulta rispettata la regola di giudizio dell'
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO IN, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 13/2/2024 ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 21/2/2022, ché aveva condannato OR AR e AS NT per il reato di truffa aggravata, per aver prospettato alla persona offesa che aveva inserito in maniera irregolare un annuncio di vendita su un sito internet e che, se non avesse versato la somma di denaro richiesta, sarebbe andata incontro ad una sanzione pecuniaria ed all'apertura di un procedimento presso il Tribunale di Torino. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27759 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 b), c) ed e), cod. proc. pen., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla base di una errata dimostrazione di carattere logico-indiziario della loro messa a disposizione di strumenti necessari alla esecuzione del reato, segnatamente la formale intestazione dell'utenza telefonica e della carta postepay;
che ciò ha fatto senza ac:certare né che detti strumenti fossero nella sostanziale disponibilità degli imputati, né la consapevole partecipazione degli stessi alla truffa;
che del tutto erroneamente ha ritenuto dimostrato che quella utenza e quella postepay sarebbero state utilizzate anche in altre occasioni, atteso che trattasi di circostanze apprese da una sentenza di patteggiamento, che non costituisce di per sé una prova certa dei fatti;
che ancora erroneamente ha utilizzato le risultanze dei tabulati telefonici in assenza dei decreti autorizzativi, peraltro senza considerare che possono essere utilizzate a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova, che nel caso di specie sono carenti;
che l'erroneo utilizzo dei risultati emergenti dai tabulati dell'utenza telefonica intestata al NT è tale che la sua analisi corretta sarebbe viceversa in grado di scompaginare il costrutto argomentativo di entrambe le sentenze di merito;
che ancora erroneamente ha utilizzato il silenzio serbato dagli imputati a loro carico, nonostante si tratti di diritto costituzionalmente garantito, tutelato anche a livello sovranazionale dall'art. 7 della Direttiva 2016/343/UE, senza considerare che il silenzio potrebbe assumere qualche valenza, sia pure residuale e complementare rispetto agli altri dati acquisiti, solo in presenza di un quadro probatorio già solido;
che comunque non risulta rispettata la regola di giudizio dell'