CASS
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 26495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26495 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR AR nato a [...]( ROMANIA) il 22/05/1982 RI MI nato a [...]( ROMANIA) il 22/05/1976 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26495 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3.12.2024 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 10.1.2022 aveva ritenuto RU AR e NI AI responsabili per alcune delle ipotesi di furto in abitazione loro contestate (segnatamente quelle di cui ai capi B), C), D), I), A35), A36), A40), A41) il RU;
B), C), D),I) il NI) condannandoli, ritenuta la continuazione per il RU anche con i fatti di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Udine del 12 aprile 2018, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 650,00 di multa, il primo, ed alla pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed Euro 400,00 di multa, il secondo;
dichiarando altresì gli stessi interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
dichiarando inoltre non doversi procedere nei confronti dei medesimi in relazione ai reati di cui ai capi A47) e A50) per essere stati già giudicati con sentenza del Gip del Tribunale di Udine del 12 aprile 2018, irrevocabile il 6 maggio 2018 e del 14 dicembre 2017, irrevocabile il 14 gennaio 2018, assolvendo infine gli imputati dai rimanenti reati in rubrica per non aver commesso il fatto. 2. Il presente procedimento é stato instaurato all'esito dell'attività di indagine compiuta dai Carabinieri del Norm di Palmanova (UD) scaturita da una serie di furti in abitazione commessi nei territori di Gonars e Bagnaria Arsa a partire dal gennaio 2017, tutti commessi di notte e previa effrazione di porte e finestre anche con la presenza in casa dei proprietari. Proprio le caratteristiche similari dei furti, avevano fatto ritenere si trattasse dell'attività di un unico gruppo criminale. Sulla scorta dell'ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, servizi di OCP e di localizzazione dei mezzi utilizzati, si perveniva all'individuazione degli odierni imputati che venivano tratti in arresto in data 1 maggio 2017. 3.. Avverso la sentenza d'appello entrambi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deducono la violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per vizio di legge e di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 624 bis cod.pen. in relazione ai capi sub C), I), A36) e A41). Si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 624 bis cod.pen. in relazione ai fatti contestati ai capi sub C), I), A36) e A41) non essendo in tali casi configurabile il furto in abitazione di cui all'art. 624 bis 2 cod.pen. bensì il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.2, cod.pen., ossia il furto aggravato dalla violenza sulle cose e ciò in quanto la sottrazione dei beni sarebbe avvenuta mediante effrazione della finestra e/o della porta degli esercizi commerciali meglio indicati nei capi di imputazione, ovvero presso i locali della società Flysinthesis s.r.l. (capo C)); della società agricola di AV AN (capo I)), dell'Agriturismo "Campo di Sotto" di De CO PE (capo A36)) e dell'attività commerciale di OL NN (capo 41)). Si assume, invero, che detti luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di "privata dimora" salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 8276 del 02/02/1995, Amato;
Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, Ficarra) ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il secondo comma dell'art. 609, ultima parte, del vigente codice di rito conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di decidere le questioni non dedotte nei motivi di appello, qualora la relativa deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente. Tale facoltà si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano per "ius superveniens" ovvero per circostanze non emerse prima che abbiano un'indubbia valenza di legittimità sul piano della congruità della motivazione. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni, in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, LI GA, Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). 2. Nel caso in esame la questione della qualificazione giuridica dei reati contestati sub C), I), A 36) e A41) ai sensi dell'art. 624 cod.pen. invece che ai 3 Il Presidente Il Con stensore sensi dell'art. 624 bis cod.pen. non è stata dedotta nei motivi di appello e come tale non è entrata nel dibattito processuale, né può ritenersi che la medesima costituisca ius superveniens. 3. Se poi si vuole sostenere (Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Rv.254543), che la lettura giuridica adeguata del fatto contestato è punto della decisione che può essere introdotto anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, tuttavia, tale tardiva deduzione, pur in sè ammissibile, soffre inevitabilmente dei limiti di cognizione della Corte suprema, che non consentono alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con la sua valutazione di merito. Quando infatti il tema della riqualificazione giuridica è introdotto come motivo nuovo, il fatto storico con cui è possibile il confronto deve necessariamente essere quello ricostruito dai giudici del merito, insuscettibile di letture alternative del fatto. 3.1. Nel caso di specie, la sollecitazione difensiva alla derubricazione poggia su aspetti in fatto non dedotti alla Corte d'appello, ovvero le caratteristiche degli esercizi commerciali ove sarebbero stati perpetrati i furti di cui ai capi C), I), A36) e A41) e ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. Un. n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076 che hanno escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). Detti aspetti oltre a non essere stati dedotti non risultano in alcun modo sviluppati nel corpo della motivazione. 4. In conclusione i ricorsi proposti vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 luglio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26495 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3.12.2024 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 10.1.2022 aveva ritenuto RU AR e NI AI responsabili per alcune delle ipotesi di furto in abitazione loro contestate (segnatamente quelle di cui ai capi B), C), D), I), A35), A36), A40), A41) il RU;
B), C), D),I) il NI) condannandoli, ritenuta la continuazione per il RU anche con i fatti di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Udine del 12 aprile 2018, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 650,00 di multa, il primo, ed alla pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed Euro 400,00 di multa, il secondo;
dichiarando altresì gli stessi interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
dichiarando inoltre non doversi procedere nei confronti dei medesimi in relazione ai reati di cui ai capi A47) e A50) per essere stati già giudicati con sentenza del Gip del Tribunale di Udine del 12 aprile 2018, irrevocabile il 6 maggio 2018 e del 14 dicembre 2017, irrevocabile il 14 gennaio 2018, assolvendo infine gli imputati dai rimanenti reati in rubrica per non aver commesso il fatto. 2. Il presente procedimento é stato instaurato all'esito dell'attività di indagine compiuta dai Carabinieri del Norm di Palmanova (UD) scaturita da una serie di furti in abitazione commessi nei territori di Gonars e Bagnaria Arsa a partire dal gennaio 2017, tutti commessi di notte e previa effrazione di porte e finestre anche con la presenza in casa dei proprietari. Proprio le caratteristiche similari dei furti, avevano fatto ritenere si trattasse dell'attività di un unico gruppo criminale. Sulla scorta dell'ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, servizi di OCP e di localizzazione dei mezzi utilizzati, si perveniva all'individuazione degli odierni imputati che venivano tratti in arresto in data 1 maggio 2017. 3.. Avverso la sentenza d'appello entrambi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deducono la violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per vizio di legge e di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 624 bis cod.pen. in relazione ai capi sub C), I), A36) e A41). Si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 624 bis cod.pen. in relazione ai fatti contestati ai capi sub C), I), A36) e A41) non essendo in tali casi configurabile il furto in abitazione di cui all'art. 624 bis 2 cod.pen. bensì il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.2, cod.pen., ossia il furto aggravato dalla violenza sulle cose e ciò in quanto la sottrazione dei beni sarebbe avvenuta mediante effrazione della finestra e/o della porta degli esercizi commerciali meglio indicati nei capi di imputazione, ovvero presso i locali della società Flysinthesis s.r.l. (capo C)); della società agricola di AV AN (capo I)), dell'Agriturismo "Campo di Sotto" di De CO PE (capo A36)) e dell'attività commerciale di OL NN (capo 41)). Si assume, invero, che detti luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di "privata dimora" salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 8276 del 02/02/1995, Amato;
Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, Ficarra) ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il secondo comma dell'art. 609, ultima parte, del vigente codice di rito conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di decidere le questioni non dedotte nei motivi di appello, qualora la relativa deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente. Tale facoltà si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano per "ius superveniens" ovvero per circostanze non emerse prima che abbiano un'indubbia valenza di legittimità sul piano della congruità della motivazione. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni, in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, LI GA, Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). 2. Nel caso in esame la questione della qualificazione giuridica dei reati contestati sub C), I), A 36) e A41) ai sensi dell'art. 624 cod.pen. invece che ai 3 Il Presidente Il Con stensore sensi dell'art. 624 bis cod.pen. non è stata dedotta nei motivi di appello e come tale non è entrata nel dibattito processuale, né può ritenersi che la medesima costituisca ius superveniens. 3. Se poi si vuole sostenere (Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Rv.254543), che la lettura giuridica adeguata del fatto contestato è punto della decisione che può essere introdotto anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, tuttavia, tale tardiva deduzione, pur in sè ammissibile, soffre inevitabilmente dei limiti di cognizione della Corte suprema, che non consentono alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con la sua valutazione di merito. Quando infatti il tema della riqualificazione giuridica è introdotto come motivo nuovo, il fatto storico con cui è possibile il confronto deve necessariamente essere quello ricostruito dai giudici del merito, insuscettibile di letture alternative del fatto. 3.1. Nel caso di specie, la sollecitazione difensiva alla derubricazione poggia su aspetti in fatto non dedotti alla Corte d'appello, ovvero le caratteristiche degli esercizi commerciali ove sarebbero stati perpetrati i furti di cui ai capi C), I), A36) e A41) e ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. Un. n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076 che hanno escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). Detti aspetti oltre a non essere stati dedotti non risultano in alcun modo sviluppati nel corpo della motivazione. 4. In conclusione i ricorsi proposti vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 luglio 2025