Ordinanza cautelare 2 febbraio 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Colangelo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (protocollo K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis del 23 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza adottato dal Ministero resistente in ragione dei precedenti penali della ricorrente (nella specie, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Pisa il 3 marzo 2016, per il delitto p. e p. dall’art. 589, comma 2, c.p., commesso il 28 marzo 2015) e dell’omessa autocertificazione dell’effettiva posizione giudiziaria.
La ricorrente, a sostegno del ricorso, ha articolato un unico motivo di censura così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonché dell’art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errore e traviamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifeste.”.
In particolare, il gravato provvedimento sarebbe viziato per difetto di motivazione in quanto il Ministero avrebbe rigettato l’istanza, senza tra l’altro tener conto del radicamento sul territorio italiano del richiedente e dei suoi familiari, sulla base di un mero automatismo discendente dal richiamato precedente giudiziario e dell’omessa autocertificazione dei precedenti penali, a dire della stessa, inconsapevole.
Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha depositato documentazione senza articolare una memoria difensiva.
All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. indicata in epigrafe, come da verbale, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato alla luce delle argomentazioni che seguono.
Appare in primo luogo utile richiamare i principi accolti da consolidata giurisprudenza con riguardo alla materia oggetto di contendere (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, V-bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Occorre rammentare che la formulazione contenuta nell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, intende significare che la residenza del soggetto per il periodo indicato è solo uno dei presupposti per proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza, a cui segue tuttavia “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, n. 4447/2018).
Più precisamente, l’Amministrazione deve verificare, oltre al citato requisito della residenza legale, anche l’inserimento del richiedente nel contesto sociale del Paese per cui è chiesta la cittadinanza, valutando un insieme di elementi eterogenei – quali le condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché la irreprensibilità della condotta – tesi a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del medesimo nel tessuto sociale del Paese di residenza.
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce quindi in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di circostanze, tra cui particolare rilievo assume, senza dubbio, l’irreprensibilità della condotta del soggetto richiedente (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 3547/2012), da valutarsi non solo alla luce del rispetto delle regole di rilevanza penale, ma, più in generale, delle regole di convivenza civile (cfr. Cons. Stato, I, nn. 943/2022 e 1959/2020).
Dunque, l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto un profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 5565/2013), partendo dal presupposto che l’acquisto di tale status, lungi dal costituire per l’istante una sorta di diritto necessariamente e automaticamente riconoscibile in presenza di determinati requisiti e in assenza di fattori ostativi, rappresenta invece il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Ne discende che il provvedimento di concessione della cittadinanza va inteso come “atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis ’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Cons. Stato, III, n. 104/2022).
In virtù di tale qualificazione, l’anzidetta valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo in particolare detto sindacato estendersi sino a un vaglio di merito della valutazione compiuta, dovendosi piuttosto limitare alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis , Cons. Stato, III, n. 7036/2020).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente che – a prescindere dalla condanna per omicidio colposo stradale per una grave violazione di importanti norme precauzionali – è autore di una dichiarazione mendace in sede di presentazione dell’istanza.
Non pare quindi dubitabile il significativo disvalore attribuibile all’aver volutamente omesso tale necessaria indicazione, circostanza che non può non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2017) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (cfr. in termini T.A.R. Lazio, Roma, V, n. 16276/2023).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su circostanze – la falsa dichiarazione – che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Cons. Stato, III, n. 1057/2022).
Nel caso di specie, la falsa dichiarazione circa l’assenza di condanne penali è un dato oggettivo che il ricorrente – facendo generico riferimento a un improbabile “errore materiale” o all’errata comprensione della dichiarazione da rendere – non è riuscito a superare.
Occorre sul punto evidenziare come per la prevalente giurisprudenza “tale omissione non solo sarebbe suscettibile di essere perseguita penalmente, ma in attuazione del principio ricavabile dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 può determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda. In ogni caso, tale elemento è indicativo di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento di cui si tratta, nonché di una mancata lealtà che sta alla base del vincolo di cittadinanza. In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che il citato art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 “si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero” (Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933)” (Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 334 nonché Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2023, n. 5133).
In conclusione, il ricorso va rigettato stante l’infondatezza delle censure proposte.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle difese, di mero stile, presentate dall’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta-bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AU TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.