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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente e Relatore GRASSO PASQUALE, Giudice CASTELLI FRANCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Ricorrente_1- DINIEGO RIMBORSO n. II 33 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA Ricorrente_2- DINIEGO RIMBORSO n. II 33 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2Con ricorso n. 65/25 e impugnavano il silenzio-rigetto su istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
Tale indennità aggiuntiva era stata interamente assoggettata a tassazione senza applicare alcuna riduzione della base imponibile in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2.
Con il parere n. 91/2024 l'Agenzia delle Entrate precisava che tale indennità deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni.
I ricorrenti pertanto chiedevano il riconoscimento di tale diritto precisando che l'istanza di rimborso doveva ritenersi tempestiva dal momento che i termini di quarantotto mesi dovevano decorrere dalla data della risposta dell'Agenzia delle Entrate.
Chiedevano pertanto in via principale che, in accoglimento del ricorso, i Giudici aditi ordinassero all'Agenzia delle Entrate di ricalcolare le ritenute Irpef applicate dal F.A.F. e, di conseguenza, disporre a favore di ciascuno dei ricorrenti il rimborso delle ritenute effettuate e versate in eccesso;
in subordine (nel caso in cui le istanze vengano valutate decadute) la condanna dell'Agenzia alla restituzione delle somme incamerate in eccesso, in applicazione della disposizione civilistica in tema di arricchimento senza causa (art. 2041 codice civile).
Chiedevano Infine, la condanna dell'Ufficio alle spese di lite a favore del difensore antistatario. L' Ufficio preliminarmente chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perché lo stesso era stato depositato presso questa Corte oltre il trentesimo giorno dalla notifica all' ufficio stesso. Precisava inoltre che non era in discussione il diritto al rimborso ma la tempestività di questa richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché depositato tardivamente presso questa Corte.
Il ricorso fu notificato all' Ufficio in data 17/12/2024 e fu depositato telematicamente a questa Corte di Giustizia Tributaria in data 17/01/2025, quindi il trentunesimo giorno.
L' art. 22 del D.Lgs. 546/92 stabilisce che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita…l'originale del ricorso notificato…”
Il secondo comma dell'articolo citato prevede che “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Pertanto poiché il deposito presso questa Corte è tardivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con pagamento di € 100,00 per spese.
L' inammissibilità impedisce l'esame del merito.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese a carico ricorrente euro 100,00
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente e Relatore GRASSO PASQUALE, Giudice CASTELLI FRANCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Ricorrente_1- DINIEGO RIMBORSO n. II 33 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA Ricorrente_2- DINIEGO RIMBORSO n. II 33 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2Con ricorso n. 65/25 e impugnavano il silenzio-rigetto su istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
Tale indennità aggiuntiva era stata interamente assoggettata a tassazione senza applicare alcuna riduzione della base imponibile in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2.
Con il parere n. 91/2024 l'Agenzia delle Entrate precisava che tale indennità deve essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni.
I ricorrenti pertanto chiedevano il riconoscimento di tale diritto precisando che l'istanza di rimborso doveva ritenersi tempestiva dal momento che i termini di quarantotto mesi dovevano decorrere dalla data della risposta dell'Agenzia delle Entrate.
Chiedevano pertanto in via principale che, in accoglimento del ricorso, i Giudici aditi ordinassero all'Agenzia delle Entrate di ricalcolare le ritenute Irpef applicate dal F.A.F. e, di conseguenza, disporre a favore di ciascuno dei ricorrenti il rimborso delle ritenute effettuate e versate in eccesso;
in subordine (nel caso in cui le istanze vengano valutate decadute) la condanna dell'Agenzia alla restituzione delle somme incamerate in eccesso, in applicazione della disposizione civilistica in tema di arricchimento senza causa (art. 2041 codice civile).
Chiedevano Infine, la condanna dell'Ufficio alle spese di lite a favore del difensore antistatario. L' Ufficio preliminarmente chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perché lo stesso era stato depositato presso questa Corte oltre il trentesimo giorno dalla notifica all' ufficio stesso. Precisava inoltre che non era in discussione il diritto al rimborso ma la tempestività di questa richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché depositato tardivamente presso questa Corte.
Il ricorso fu notificato all' Ufficio in data 17/12/2024 e fu depositato telematicamente a questa Corte di Giustizia Tributaria in data 17/01/2025, quindi il trentunesimo giorno.
L' art. 22 del D.Lgs. 546/92 stabilisce che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita…l'originale del ricorso notificato…”
Il secondo comma dell'articolo citato prevede che “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Pertanto poiché il deposito presso questa Corte è tardivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con pagamento di € 100,00 per spese.
L' inammissibilità impedisce l'esame del merito.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese a carico ricorrente euro 100,00