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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1758/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3621/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249012038906000 UPICA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120044712759001 UPICA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante di Ricorrente_1 ARL, impugna l'intimazione di pagamento n. 29320170017630056/000 notificata in data 14.03.2024 limitatamente alla cartella ivi richiamata n. 29320120044712759001 per Recupero spese generali e notifica legge n. 689/81.
Eccepisce:
- L'intervenuta prescrizione
- La nullità del ruolo in quanto mai portato a conoscenza del contribuente
- L'intervenuta decadenza
- Il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento
- La violazione dello Statuto del Contribuente
Conclude chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, atteso che la cartella di pagamento oggetto del ricorso si riferisce a sanzioni amministrative ex
L. 689/1981 rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
Conclude chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con provvedimento del 02.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 23.02.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che risulta fondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice tributario.
In effetti, la cartella richiamata in ricorso si riferisce a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e non a tributi, ancorché irrogate dalla Camera di Commercio, di talché la relativa contestazione deve essere promossa dinanzi al giudice ordinario competente per valore e territorio.
Le spese vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano in euro 150,00, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice Ordinario competente per valore e per territorio. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro
150,00, oltre accessori, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Catania il 23.02.2026.
Il Giudice monocratico
RO La OS
(firma digitale)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3621/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249012038906000 UPICA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120044712759001 UPICA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante di Ricorrente_1 ARL, impugna l'intimazione di pagamento n. 29320170017630056/000 notificata in data 14.03.2024 limitatamente alla cartella ivi richiamata n. 29320120044712759001 per Recupero spese generali e notifica legge n. 689/81.
Eccepisce:
- L'intervenuta prescrizione
- La nullità del ruolo in quanto mai portato a conoscenza del contribuente
- L'intervenuta decadenza
- Il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento
- La violazione dello Statuto del Contribuente
Conclude chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, atteso che la cartella di pagamento oggetto del ricorso si riferisce a sanzioni amministrative ex
L. 689/1981 rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
Conclude chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con provvedimento del 02.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 23.02.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che risulta fondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice tributario.
In effetti, la cartella richiamata in ricorso si riferisce a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e non a tributi, ancorché irrogate dalla Camera di Commercio, di talché la relativa contestazione deve essere promossa dinanzi al giudice ordinario competente per valore e territorio.
Le spese vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano in euro 150,00, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice Ordinario competente per valore e per territorio. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro
150,00, oltre accessori, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Catania il 23.02.2026.
Il Giudice monocratico
RO La OS
(firma digitale)