Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1758
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Eccezione di prescrizione

    Il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo esaminare nel merito le eccezioni.

  • Altro
    Eccezione di nullità del ruolo

    Il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo esaminare nel merito le eccezioni.

  • Altro
    Eccezione di decadenza

    Il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo esaminare nel merito le eccezioni.

  • Altro
    Eccezione di difetto di motivazione

    Il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo esaminare nel merito le eccezioni.

  • Altro
    Eccezione di omessa indicazione del responsabile del procedimento

    Il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo esaminare nel merito le eccezioni.

  • Altro
    Violazione dello Statuto del Contribuente

    Il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non potendo esaminare nel merito le eccezioni.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    Il giudice accoglie l'eccezione, ritenendo che la cartella si riferisca a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e non a tributi, e che pertanto la competenza sia del giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1758
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1758
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo