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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2958 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...], (SP), Brasile, il CP_1
14.04.1971,
2. , nato a [...], (SP), Brasile, il CP_2
10.09.1956,
3. , nata a [...], (SP), Brasi- Controparte_3 le, il 14.07.1986,
4. , nato a [...], (SP), Brasi- Parte_1 le, il 18.12.1989, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Pa- lermo alla Via R.L. 24 n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Stella
La Malfa, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_4
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 9 FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. ovvero CP_5 CP_5 ovvero cittadino italiano, nato a [...] il Persona_1
02.02.1900, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita (doc.3), figlio di e che, in Persona_1 Parte_2 data 18.09.1920, si sposava con (doc.5). Lo stesso, Persona_2 come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazio- nale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, mante- neva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discen- denti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.”
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue: “ 2. Dal matrimonio tra ovvero CP_5 CP_6
ovvero e nasceva, in data
[...] Persona_1 Persona_2
26.10.1933, titolare della cittadinanza italiana in Persona_3 quanto nato da padre italiano (doc. 6) che, in data 31.10.1953, contraeva matrimonio con (doc. 7), dalla cui unio- Persona_4 ne nascevano:
- in data 10.09.1956, odierno ricorrente e cittadino CP_2 italiano in quanto nato da padre italiano, (doc. 8);
- in data 14.04.1971, odierna ricorrente e cittadina CP_1 italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 14).
3. in data 03.09.1982, contraeva matrimonio con CP_2
(doc. 9) dalla cui unione nascevano: Persona_5
- In data 14.07.1986, odierna ricorrente e Controparte_3 cittadina italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 10);
- In data 18.12.1989, odierno ricorrente e Parte_1 cittadino italiano in quanto nato da padre italiano, (doc. 13).”
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4
Pag. 3 di 9 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. (alias CP_5 CP_5
ovvero , loro avo, nasceva a Ma-
[...] Persona_1 tera (Mt), città che rientra nella competenza del Distretto della
Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmen- te il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cit- tadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generaziona- li per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nes-
Pag. 4 di 9 sun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giuri- sprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmis- sione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_4 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un citta- dino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver inviato al Conso- lato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (raccomandata inviata da Persona_6 ne, ricevuta in data 08.5.23; raccomandata inviata da
[...]
, ricevuta in data 08.5.23); ha fornito prova di aver ri- Parte_3 cevuto risposte automatiche dal generale d'Italia a San Parte_4
Paolo, comprovanti l'inserimento nelle liste di attesa (anno 2023 per e;
anno 2021 per Parte_1 Controparte_3
e . Hanno rappresentato di non aver CP_1 CP_2 ricevuto alcuna convocazione, deducendo anzi che il predetto Con- solato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro, versando in una situazione di paralisi dei propri uffici, considerato che sono attualmente in corso di convocazione richie- ste presentate nell'anno 2011.
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte-
Pag. 5 di 9 resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i pro- cedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo esse- re conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis, da parte degli Uffici sia pari a 730 giorni. Cio- Parte_5 nonostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibi- lità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello sta- tus civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso tem- porale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano in- vero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ra- gioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per
Pag. 6 di 9 nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano CP_5
(alias ovvero , nato a CP_5 Persona_1
Matera (MT) il 02.02.1900, abbia mai rinunciato alla cittadinan- za italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal certi- ficato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giu- stizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e
Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc.4 in atti), sicché ha
Pag. 7 di 9 potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva Persona_3 tramessa a sua volta ai suoi discendenti, e CP_2 CP_1
(figli), e (nipo-
[...] Controparte_3 Parte_1 ti), odierni ricorrenti.
Esame delle certificazioni anagrafiche depositata emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contempla- re né eventi interruttivi rappresentati da passaggi per via mater- na intervenuti in epoca precostituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cit- tadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_4 dei provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...], (SP), Brasile, il CP_1
14.04.1971,
2. , nato a [...], (SP), Brasile, il CP_2
10.09.1956,
3. , nata a [...], (SP), Brasi- Controparte_3 le, il 14.07.1986, Pag. 8 di 9 4. , nato a [...], (SP), Brasi- Parte_1 le, il 18.12.1989, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA , e per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Matera (MT), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2958 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...], (SP), Brasile, il CP_1
14.04.1971,
2. , nato a [...], (SP), Brasile, il CP_2
10.09.1956,
3. , nata a [...], (SP), Brasi- Controparte_3 le, il 14.07.1986,
4. , nato a [...], (SP), Brasi- Parte_1 le, il 18.12.1989, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Pa- lermo alla Via R.L. 24 n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Stella
La Malfa, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_4
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 9 FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. ovvero CP_5 CP_5 ovvero cittadino italiano, nato a [...] il Persona_1
02.02.1900, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita (doc.3), figlio di e che, in Persona_1 Parte_2 data 18.09.1920, si sposava con (doc.5). Lo stesso, Persona_2 come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazio- nale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, mante- neva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discen- denti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.”
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue: “ 2. Dal matrimonio tra ovvero CP_5 CP_6
ovvero e nasceva, in data
[...] Persona_1 Persona_2
26.10.1933, titolare della cittadinanza italiana in Persona_3 quanto nato da padre italiano (doc. 6) che, in data 31.10.1953, contraeva matrimonio con (doc. 7), dalla cui unio- Persona_4 ne nascevano:
- in data 10.09.1956, odierno ricorrente e cittadino CP_2 italiano in quanto nato da padre italiano, (doc. 8);
- in data 14.04.1971, odierna ricorrente e cittadina CP_1 italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 14).
3. in data 03.09.1982, contraeva matrimonio con CP_2
(doc. 9) dalla cui unione nascevano: Persona_5
- In data 14.07.1986, odierna ricorrente e Controparte_3 cittadina italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 10);
- In data 18.12.1989, odierno ricorrente e Parte_1 cittadino italiano in quanto nato da padre italiano, (doc. 13).”
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4
Pag. 3 di 9 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. (alias CP_5 CP_5
ovvero , loro avo, nasceva a Ma-
[...] Persona_1 tera (Mt), città che rientra nella competenza del Distretto della
Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmen- te il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cit- tadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generaziona- li per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nes-
Pag. 4 di 9 sun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giuri- sprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmis- sione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_4 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un citta- dino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver inviato al Conso- lato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (raccomandata inviata da Persona_6 ne, ricevuta in data 08.5.23; raccomandata inviata da
[...]
, ricevuta in data 08.5.23); ha fornito prova di aver ri- Parte_3 cevuto risposte automatiche dal generale d'Italia a San Parte_4
Paolo, comprovanti l'inserimento nelle liste di attesa (anno 2023 per e;
anno 2021 per Parte_1 Controparte_3
e . Hanno rappresentato di non aver CP_1 CP_2 ricevuto alcuna convocazione, deducendo anzi che il predetto Con- solato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro, versando in una situazione di paralisi dei propri uffici, considerato che sono attualmente in corso di convocazione richie- ste presentate nell'anno 2011.
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte-
Pag. 5 di 9 resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i pro- cedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo esse- re conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis, da parte degli Uffici sia pari a 730 giorni. Cio- Parte_5 nonostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibi- lità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello sta- tus civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso tem- porale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano in- vero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ra- gioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per
Pag. 6 di 9 nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano CP_5
(alias ovvero , nato a CP_5 Persona_1
Matera (MT) il 02.02.1900, abbia mai rinunciato alla cittadinan- za italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal certi- ficato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giu- stizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e
Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc.4 in atti), sicché ha
Pag. 7 di 9 potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva Persona_3 tramessa a sua volta ai suoi discendenti, e CP_2 CP_1
(figli), e (nipo-
[...] Controparte_3 Parte_1 ti), odierni ricorrenti.
Esame delle certificazioni anagrafiche depositata emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contempla- re né eventi interruttivi rappresentati da passaggi per via mater- na intervenuti in epoca precostituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cit- tadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_4 dei provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...], (SP), Brasile, il CP_1
14.04.1971,
2. , nato a [...], (SP), Brasile, il CP_2
10.09.1956,
3. , nata a [...], (SP), Brasi- Controparte_3 le, il 14.07.1986, Pag. 8 di 9 4. , nato a [...], (SP), Brasi- Parte_1 le, il 18.12.1989, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA , e per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Matera (MT), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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