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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4309/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scafati - Piazza Municipio N. 1 84018 Scafati SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004570246000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6425/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259004570246000, notificata il 10.07.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Salerno lo sollecitava al pagamento, entro 5 giorni, della somma di € 4.553,90 in ragione dell'avviso di accertamento n. 2829 per TARI 2015, emesso dal Comune di Scafati, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata;
esponeva che, con sentenza n. 2834/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, emessa il
25.09.2024 e depositata il 16.05.2025, passata in giudicato, l'avviso di accertamento n. 2829, relativo alla
TARI 2015, era stato annullato;
sicché l'intimazione di pagamento era del tutto illegittima, perché basata su un'avviso di accertamento già giudizialmente invalidato;
affermava, inoltre, sussistere nella specie le condizioni per la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese del giudizio e di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, d. lgs. 546/1992
e dell'art. 96 c.p.c., avendo la predetta società intimato il pagamento di somme, sebbene l'avviso di accertamento fosse stato già annullato e, quindi, in mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie, con ciò costringendolo a difendersi in giudizio e ad accollarsi gli oneri della difesa.
Concludeva perché fosse accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, per i motivi sopra dedotti, nonché per la condanna degli enti convenuti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi nella misura - valori medi
- di cui al D.M. 55/2014.
Il Comune di Scafati non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, osservando che "le eccezioni di parte avversa sull'asserito annullamento dell'avviso di accertamento, predisposto e notificato dal Comune di Scafati, che sarebbe stato pronunciato con sentenza n. 2834/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Salerno, emessa il 25.09.2024 e depositata il 16.05.2025, quindi dopo la stampa dell'intimazione di pagamento impugnata, la quale fa parte del “Lotto di stampa n. 07913 del 21/03/2025” (così come riportato a pagina 1 della stessa)", non sarebbero state rilevanti, posto che, "a ben vedere, tale sentenza ha accolto il ricorso del contribuente, poiché ha ritenuto che mancava la prova dell'avvenuta notifca dell'avviso di accertamento (...)"; eccepiva che "qualsiasi contestazione relativa alla sussistenza della pretesa ovvero alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo" dovesse essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'ente impositore;
e, di conseguenza, "di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui era causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva"; evidenziava, altresì, che "la sentenza testè citata, ad oggi, non risulta passata in giudicato, pertanto potrebbe ancora essere impugnata dal''ente impositore"; concludeva, quindi, per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva, nonché della legittimità dell'intimazione gravata, posta in essere dall'agente della riscossione e per il rigetto delle domande del ricorrente "in quanto infondate in fatto e diritto"; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, perché fosse disposto l'obbligo, in capo all'ente impositore, da convenirsi in giudizio, di tenere indenne e manlevata l'Agenzia delle Entrate - Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, "nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell'atto contestato"; nonché perché fosse respinta la domanda di risarcimento del danno, come avanzata ex adverso, in quanto infondata in fatto e diritto;
e con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Seguiva il deposito di memorie illustrative, per il ricorrente, il quale ribadiva che l'avviso di accertamento n.
2829, relativo alla TARI 2015, in forza del quale era stata emessa l'intimazione di pagamento era stato annullato con sentenza n. 2834/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, sentenza provvisoriamente esecutiva "e ad oggi non impugnata"; inoltre, con il provvedimento di sgravio che allegava, il credito tributario era stato sgravato dal Comune di Scafati in qualità di ente impositore;
e lo stesso estratto di ruolo depositato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziava - in riferimento alla TARI 2015 e all'avviso di accertamento n. 2829 - che per ogni carico residuo iscritto a ruolo risultava un debito pari a zero. Pertanto, "essendo l'intimazione di pagamento impugnata illegittima, gli enti resistenti vanno condannati al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi nella misura – valori medi - di cui al D.M. 55/2014, posto che la stessa intimazione di pagamento era stata emessa per un avviso di accertamento annullato e per un credito tributario sgravato, circostanze entrambe note all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, parte del giudizio esitato nella sentenza di annullamento ed il cui estratto di ruolo, dalla stessa depositato, riportava un debito residuo per le somme iscritte a ruolo in forza dell'avviso di accertamento n. 2829, pari a zero;
Agenzia delle Entrate Riscossione che, pertanto, aveva intimato il pagamento di somme, benché l'avviso d'accertamento presupposto fosse già stato annullato, costringendo il ricorrente a difendersi in giudizio e ad accollarsi gli oneri della difesa, ed avendo resistito in giudizio con colpa grave, con conseguente ascrivibilità a suo carico tanto delle spese del giudizio, quanto di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis,
d. lgs. 546/1992 e dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 22.12.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione: "Il sistema della riscossione a mezzo ruoli prevede la scissione tra la titolarità del credito - che è in capo all'ente impositore - e la titolarità dell'azione esecutiva - che è invece in capo all'agente della riscossione -, per cui quest'ultimo è legittimato sia a procedere esecutivamente per la riscossione, sia, di conseguenza, legittimato passivo nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale oppure avverso l'intimazione di pagamento successiva" (Tribunale Napoli sez. V, 21/09/2023, n. 8585).
Nel merito, il ricorso va accolto, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimato il pagamento di somme riferibili ad un avviso di accertamento, per TARI 2015, annullato giudizialmente con sentenza non gravata d'appello, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dalla stessa Agenzia, costituita in giudizio, e relativamente alle quali l'ente impositore aveva già emesso provvedimento di sgravio, come da documentazione depositata da parte ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna, per la regola della soccombenza, della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, oltre accessori, in favore del ricorrente (oltre che alla restituzione del contributo unificato, come per legge), liquidate come da dispositivo e con attribuzione al difensore del medesimo ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.; laddove le spese di lite possono compensarsi rispetto al Comune di Scafati, neppure costituito, del resto, in giudizio.
Non va accolta, invece, l'istanza ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte ricorrente, conformemente a Comm.
Trib. prov.le Brescia, sez. III, 18/10/2019, n. 626: "Se dopo la proposizione del ricorso (con il quale viene chiesto il parziale annullamento dell'avviso di accertamento per infondatezza nel merito) l'Ufficio nell'atto di controdeduzioni riconosce l'errore commesso, procedendo ad un annullamento parziale in via di autotutela dell'avviso di accertamento impugnato con contestuale richiesta di rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite, ciò non impedisce l'accoglimento del ricorso perché ritenuto fondato nel merito e la contestuale condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite. Tuttavia, una simile condotta dell'Ufficio non è sufficiente ad integrare i presupposti per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per lite temeraria ".
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L' EFFETTO, ANNULLA L' ATTO
IMPUGNATO. CO L' AG ENTRATE RISCOSSIONE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL
RICORRENTE DI SPESE E COMPENSI DI LITE CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 2.000,00
OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE CON DISTRAZIONE. SPESE COMPENSATE NEI
CONFRONTI DEL COMUNE DI SCAFATI. RIGETTA LA RICHIESTA DI PARTE RICORRENTE EX ART.
96 CPC.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4309/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scafati - Piazza Municipio N. 1 84018 Scafati SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004570246000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6425/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259004570246000, notificata il 10.07.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Salerno lo sollecitava al pagamento, entro 5 giorni, della somma di € 4.553,90 in ragione dell'avviso di accertamento n. 2829 per TARI 2015, emesso dal Comune di Scafati, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata;
esponeva che, con sentenza n. 2834/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, emessa il
25.09.2024 e depositata il 16.05.2025, passata in giudicato, l'avviso di accertamento n. 2829, relativo alla
TARI 2015, era stato annullato;
sicché l'intimazione di pagamento era del tutto illegittima, perché basata su un'avviso di accertamento già giudizialmente invalidato;
affermava, inoltre, sussistere nella specie le condizioni per la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese del giudizio e di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, d. lgs. 546/1992
e dell'art. 96 c.p.c., avendo la predetta società intimato il pagamento di somme, sebbene l'avviso di accertamento fosse stato già annullato e, quindi, in mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie, con ciò costringendolo a difendersi in giudizio e ad accollarsi gli oneri della difesa.
Concludeva perché fosse accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, per i motivi sopra dedotti, nonché per la condanna degli enti convenuti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi nella misura - valori medi
- di cui al D.M. 55/2014.
Il Comune di Scafati non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, osservando che "le eccezioni di parte avversa sull'asserito annullamento dell'avviso di accertamento, predisposto e notificato dal Comune di Scafati, che sarebbe stato pronunciato con sentenza n. 2834/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Salerno, emessa il 25.09.2024 e depositata il 16.05.2025, quindi dopo la stampa dell'intimazione di pagamento impugnata, la quale fa parte del “Lotto di stampa n. 07913 del 21/03/2025” (così come riportato a pagina 1 della stessa)", non sarebbero state rilevanti, posto che, "a ben vedere, tale sentenza ha accolto il ricorso del contribuente, poiché ha ritenuto che mancava la prova dell'avvenuta notifca dell'avviso di accertamento (...)"; eccepiva che "qualsiasi contestazione relativa alla sussistenza della pretesa ovvero alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo" dovesse essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'ente impositore;
e, di conseguenza, "di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui era causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva"; evidenziava, altresì, che "la sentenza testè citata, ad oggi, non risulta passata in giudicato, pertanto potrebbe ancora essere impugnata dal''ente impositore"; concludeva, quindi, per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva, nonché della legittimità dell'intimazione gravata, posta in essere dall'agente della riscossione e per il rigetto delle domande del ricorrente "in quanto infondate in fatto e diritto"; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, perché fosse disposto l'obbligo, in capo all'ente impositore, da convenirsi in giudizio, di tenere indenne e manlevata l'Agenzia delle Entrate - Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole della lite, "nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell'atto contestato"; nonché perché fosse respinta la domanda di risarcimento del danno, come avanzata ex adverso, in quanto infondata in fatto e diritto;
e con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Seguiva il deposito di memorie illustrative, per il ricorrente, il quale ribadiva che l'avviso di accertamento n.
2829, relativo alla TARI 2015, in forza del quale era stata emessa l'intimazione di pagamento era stato annullato con sentenza n. 2834/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, sentenza provvisoriamente esecutiva "e ad oggi non impugnata"; inoltre, con il provvedimento di sgravio che allegava, il credito tributario era stato sgravato dal Comune di Scafati in qualità di ente impositore;
e lo stesso estratto di ruolo depositato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziava - in riferimento alla TARI 2015 e all'avviso di accertamento n. 2829 - che per ogni carico residuo iscritto a ruolo risultava un debito pari a zero. Pertanto, "essendo l'intimazione di pagamento impugnata illegittima, gli enti resistenti vanno condannati al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi nella misura – valori medi - di cui al D.M. 55/2014, posto che la stessa intimazione di pagamento era stata emessa per un avviso di accertamento annullato e per un credito tributario sgravato, circostanze entrambe note all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, parte del giudizio esitato nella sentenza di annullamento ed il cui estratto di ruolo, dalla stessa depositato, riportava un debito residuo per le somme iscritte a ruolo in forza dell'avviso di accertamento n. 2829, pari a zero;
Agenzia delle Entrate Riscossione che, pertanto, aveva intimato il pagamento di somme, benché l'avviso d'accertamento presupposto fosse già stato annullato, costringendo il ricorrente a difendersi in giudizio e ad accollarsi gli oneri della difesa, ed avendo resistito in giudizio con colpa grave, con conseguente ascrivibilità a suo carico tanto delle spese del giudizio, quanto di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis,
d. lgs. 546/1992 e dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 22.12.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione: "Il sistema della riscossione a mezzo ruoli prevede la scissione tra la titolarità del credito - che è in capo all'ente impositore - e la titolarità dell'azione esecutiva - che è invece in capo all'agente della riscossione -, per cui quest'ultimo è legittimato sia a procedere esecutivamente per la riscossione, sia, di conseguenza, legittimato passivo nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale oppure avverso l'intimazione di pagamento successiva" (Tribunale Napoli sez. V, 21/09/2023, n. 8585).
Nel merito, il ricorso va accolto, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimato il pagamento di somme riferibili ad un avviso di accertamento, per TARI 2015, annullato giudizialmente con sentenza non gravata d'appello, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dalla stessa Agenzia, costituita in giudizio, e relativamente alle quali l'ente impositore aveva già emesso provvedimento di sgravio, come da documentazione depositata da parte ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna, per la regola della soccombenza, della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, oltre accessori, in favore del ricorrente (oltre che alla restituzione del contributo unificato, come per legge), liquidate come da dispositivo e con attribuzione al difensore del medesimo ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.; laddove le spese di lite possono compensarsi rispetto al Comune di Scafati, neppure costituito, del resto, in giudizio.
Non va accolta, invece, l'istanza ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte ricorrente, conformemente a Comm.
Trib. prov.le Brescia, sez. III, 18/10/2019, n. 626: "Se dopo la proposizione del ricorso (con il quale viene chiesto il parziale annullamento dell'avviso di accertamento per infondatezza nel merito) l'Ufficio nell'atto di controdeduzioni riconosce l'errore commesso, procedendo ad un annullamento parziale in via di autotutela dell'avviso di accertamento impugnato con contestuale richiesta di rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite, ciò non impedisce l'accoglimento del ricorso perché ritenuto fondato nel merito e la contestuale condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite. Tuttavia, una simile condotta dell'Ufficio non è sufficiente ad integrare i presupposti per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per lite temeraria ".
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L' EFFETTO, ANNULLA L' ATTO
IMPUGNATO. CO L' AG ENTRATE RISCOSSIONE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL
RICORRENTE DI SPESE E COMPENSI DI LITE CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 2.000,00
OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE CON DISTRAZIONE. SPESE COMPENSATE NEI
CONFRONTI DEL COMUNE DI SCAFATI. RIGETTA LA RICHIESTA DI PARTE RICORRENTE EX ART.
96 CPC.