Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 41425
CASS
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima acquisizione degli elementi probatori

    Il Tribunale ha ritenuto che, al momento dell'escussione dei lavoratori, non vi fossero elementi probatori tali da farli considerare indagati, ma solo indizi generici di un sistema truffaldino. Inoltre, anche a voler considerare inutilizzabili tali dichiarazioni, vi sarebbero state altre propalazioni sufficienti a supportare l'accusa.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione riguardo alla preesistenza della ditta individuale

    La Corte ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale, che ha considerato recessive le deduzioni difensive volte a giustificare la creazione della società con ragioni fiscali e riorganizzazione aziendale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 41425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41425
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo