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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1755/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OT ER, LA
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7565/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010401054/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010401054/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010401054/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 842/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino impugnava la sentenza n. 417/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, depositata il 3.5.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. TFK01041054/2023 – notificato al contribuente in data
27.7.2023 -, avente ad oggetto il recupero a tassazione del reddito estero per omessa dichiarazione.
A tal fine, premesso che allo Resistente_1 era stato preliminarmente notificato un invito alla compliance, a cui faceva seguito la presentazione, ad opera del predetto, della dichiarazione integrativa, ma non l'assoggettamento a tassazione dell'importo di euro 12.055,00, indicato nel quadro RW, afferente le attività finanziarie estere possedute alla fine dell'anno solare, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia, nella parte in cui, erroneamente, riteneva fondata “la doglianza attinente alla violazione dell'art. 38, comma 3, d.
P.R. 600/1973, attesa la mancanza di elementi di prova, ed in particolare, di presunzioni gravi precise e concordanti idonee a dimostrare l'inesattezza dei dati contenuti nella dichiarazione integrativa del Mod.
730/2018 (...), apparendo, al contrario, evidente che la documentazione depositata dal ricorrente, fin nella fase del contraddittorio preventivo, sia significativa nel senso di escludere che l'importo di euro 12.055,00 non costituisca il reddito percepito all'estero, rappresentando piuttosto una somma già tassata in Italia e non frutto di operazioni estere”.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata non si costituiva in giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 9.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, poiché, da un lato, l'estratto conto, richiamato nella impugnata sentenza, non è relativo a tutta l'annualità 2017, ma esclusivamente agli ultimi cinque giorni della predetta annualità e, dall'altro, a fronte di un importo pari ad euro 12.055,00 dichiarato dal contribuente, la somma indicata nel richiamato documento contabile è pari a soli euro 300,00, non può non conseguire un giudizio di inidoneità del prodotto compendio documentale ad assurgere a prova della tesi sostenuta nell'atto introduttivo del giudizio (e fatta propria dal
Giudice di prime cure). In buona sostanza, poiché gli importi dichiarati sono tra di loro significativamente differenti, appare evidente che l'estratto documenti soltanto il saldo al 31.12.2017 e non l'andamento delle entrate registrato nel corso dell'anno 2017. A ciò si aggiunga che, a seguito dell'invito a compilare la dichiarazione integrativa, lo stesso appellato indicava nel quadro RW – ovvero quello afferente le attività finanziarie estere possedute alla fine dell'anno solare - l'importo di euro 12.055,00.
In ragione di tali considerazioni, pertanto, l'appello va senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OT ER, LA
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7565/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010401054/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010401054/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010401054/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 842/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino impugnava la sentenza n. 417/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, depositata il 3.5.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. TFK01041054/2023 – notificato al contribuente in data
27.7.2023 -, avente ad oggetto il recupero a tassazione del reddito estero per omessa dichiarazione.
A tal fine, premesso che allo Resistente_1 era stato preliminarmente notificato un invito alla compliance, a cui faceva seguito la presentazione, ad opera del predetto, della dichiarazione integrativa, ma non l'assoggettamento a tassazione dell'importo di euro 12.055,00, indicato nel quadro RW, afferente le attività finanziarie estere possedute alla fine dell'anno solare, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia, nella parte in cui, erroneamente, riteneva fondata “la doglianza attinente alla violazione dell'art. 38, comma 3, d.
P.R. 600/1973, attesa la mancanza di elementi di prova, ed in particolare, di presunzioni gravi precise e concordanti idonee a dimostrare l'inesattezza dei dati contenuti nella dichiarazione integrativa del Mod.
730/2018 (...), apparendo, al contrario, evidente che la documentazione depositata dal ricorrente, fin nella fase del contraddittorio preventivo, sia significativa nel senso di escludere che l'importo di euro 12.055,00 non costituisca il reddito percepito all'estero, rappresentando piuttosto una somma già tassata in Italia e non frutto di operazioni estere”.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata non si costituiva in giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 9.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, poiché, da un lato, l'estratto conto, richiamato nella impugnata sentenza, non è relativo a tutta l'annualità 2017, ma esclusivamente agli ultimi cinque giorni della predetta annualità e, dall'altro, a fronte di un importo pari ad euro 12.055,00 dichiarato dal contribuente, la somma indicata nel richiamato documento contabile è pari a soli euro 300,00, non può non conseguire un giudizio di inidoneità del prodotto compendio documentale ad assurgere a prova della tesi sostenuta nell'atto introduttivo del giudizio (e fatta propria dal
Giudice di prime cure). In buona sostanza, poiché gli importi dichiarati sono tra di loro significativamente differenti, appare evidente che l'estratto documenti soltanto il saldo al 31.12.2017 e non l'andamento delle entrate registrato nel corso dell'anno 2017. A ciò si aggiunga che, a seguito dell'invito a compilare la dichiarazione integrativa, lo stesso appellato indicava nel quadro RW – ovvero quello afferente le attività finanziarie estere possedute alla fine dell'anno solare - l'importo di euro 12.055,00.
In ragione di tali considerazioni, pertanto, l'appello va senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.