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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250009646981000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi
Resistente/Appellato: come da atti e verbali l'AdE; AdE-R non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava, il 14 Aprile 2025, a Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 01720250009646981000, per liquidazioni periodiche IVA anno 2021, portante un credito di euro 5.205,94, oltre alle spese di notificazione.
Si trattava della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentata ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.78/2010 per il III trimestre 2021.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n.633 del 1972.
Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 1°.
6.2022 con codice atto numero 04653002214, consegnata in data 2.6.2022.
Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 31.10.2022.
2. Il Ricorrente_1 impugnava l'atto.
Nella rateazione, egli si era attenuto al dettato dell'art. 1, co. 155, l. 197/2022.
3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituiva.
4. Si costituiva, invece, l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva l'estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese di lite: essa ed il ricorrente, invero, presentavano istanza congiunta affinché, ai sensi dell'art. 48, si pronunziasse l'estinzione del giudizio, essendo stata conclusa una conciliazione stragiudiziale della lite, che prevedeva, altresì, appunto, la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa, in ragione della conclusa conciliazione fuori udienza, dev'essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 48, d. lgs. 546/1992: pur non avendo l'AdE-R partecipato alla conciliazione, essa non vanta un proprio autonomo diritto all'esazione del credito, e, quanto al rapporto interno con l'Agenzia delle Entrate, esso dovrà essere regolato in altra sede.
2. Le spese di lite, come convenuto dalle parti, si compenseranno: irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita.
P.Q.M.
LA CORTE 1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, dichiarandole irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Benevento, così deciso in data 13 Gennaio 2026 Il Giudice Dott. Luigi GALASSO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250009646981000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi
Resistente/Appellato: come da atti e verbali l'AdE; AdE-R non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava, il 14 Aprile 2025, a Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 01720250009646981000, per liquidazioni periodiche IVA anno 2021, portante un credito di euro 5.205,94, oltre alle spese di notificazione.
Si trattava della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentata ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.78/2010 per il III trimestre 2021.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n.633 del 1972.
Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 1°.
6.2022 con codice atto numero 04653002214, consegnata in data 2.6.2022.
Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 31.10.2022.
2. Il Ricorrente_1 impugnava l'atto.
Nella rateazione, egli si era attenuto al dettato dell'art. 1, co. 155, l. 197/2022.
3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituiva.
4. Si costituiva, invece, l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva l'estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese di lite: essa ed il ricorrente, invero, presentavano istanza congiunta affinché, ai sensi dell'art. 48, si pronunziasse l'estinzione del giudizio, essendo stata conclusa una conciliazione stragiudiziale della lite, che prevedeva, altresì, appunto, la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa, in ragione della conclusa conciliazione fuori udienza, dev'essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 48, d. lgs. 546/1992: pur non avendo l'AdE-R partecipato alla conciliazione, essa non vanta un proprio autonomo diritto all'esazione del credito, e, quanto al rapporto interno con l'Agenzia delle Entrate, esso dovrà essere regolato in altra sede.
2. Le spese di lite, come convenuto dalle parti, si compenseranno: irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita.
P.Q.M.
LA CORTE 1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, dichiarandole irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Benevento, così deciso in data 13 Gennaio 2026 Il Giudice Dott. Luigi GALASSO