CASS
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2025, n. 17184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17184 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo FR IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Palermo udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2025 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di IO Lo FR di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: Penale Sent. Sez. 1 Num. 17184 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/04/2025 1. sentenza del 15 dicembre 2021 della Corte d'appello di Palermo, per reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 17 novembre 2020; 2. sentenza del 14 giugno 2023 della Corte d'appello di Palermo, per reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 commessi tra il 30 dicembre 2017 ed il 15 aprile 2018. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l'uno dall'altro, e l'uno era stato commesso dal solo istante mentre l'altro era stato commesso con correi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza nonostante l'errore nella indicazione della distanza temporale tra i reati oggetto dell'istanza, posto che l'ordinanza sostiene che il secondo è stato commesso 17 anni dopo il primo mentre si nota dalle date di commissione che ciò non è vero, e perché l'ordinanza ha evidenziato l'essere stato commesso un reato dal solo ricorrente e l'altro insieme a dei correi, ma il reato della sentenza sub 1. è, in realtà, stato giudicato a seguito di arresto in flagranza e questo è il motivo per cui il soggetto è stato processato da solo;
a ragionare come ha fatto l'ordinanza impugnata, ogni volta che ci si trova in presenza di un reato cui segue l'arresto in flagranza sarebbe impossibile riconoscere la continuazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Raffaele Piccirillo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il ricorso deduce che l'ordinanza è illegittima perché la motivazione contiene un errore nella indicazione della distanza temporale tra i reati, errore che avrebbe inciso sulla percezione dell'esistenza o meno di una volizione unitaria. L'argomento è infondato. E' vero che nella motivazione c'è un errore nella indicazione della distanza temporale tra i reati (indicata in 17 anni di distanza), ma si tratta di un mero, evidente, refuso in quanto le date di commissione dei reati sono indicate nella stessa ordinanza del giudice dell'esecuzione, che, quindi, era consapevole che vi fosse uno spazio temporale di circa tre anni tra il primo reato della sentenza n. 2 2 e quello della sentenza n. 1, distanza che è in ogni caso molto consistente e che regge in modo adeguato la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto la distanza temporale tra i reati fosse nel caso in esame un ostacolo al riconoscimento della volizione unitaria, in conformità alla giurisprudenza di legittimità che considera la distanza temporale tra i reati uno degli indici astratti da cui ricavare l'esistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). Il ricorso deduce che l'ordinanza è illegittima anche perché desume l'inesistenza della volizione criminale unitaria anche dalle differenze nelle modalità di commissione dei reati, ed, in particolare, dalla circostanza che il reato della sentenza n. 1 fosse stato commesso dall'imputato da •Solo e quelli della sentenza n. 2 in concorso con altri. L'argomento è infondato. Le differenze esistenti nelle caratteristiche delle condotte criminose che integrano i reati oggetto dell'istanza - se commessi in forma individuale o insieme a correi - rientrano tra gli indici astratti di esistenza di una volizione criminale unitaria che possono essere, in modo non illogico, essere presi in considerazione dal giudice nel momento in cui decide sul riconoscimento o meno dell'istituto di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 45894 del 11/09/2024, Guastafierro, n.m.), per cui tale caratteristica dei reati oggetto dell'istanza è stata in modo pertinente richiamata nell'ordinanza impugnata. Il ricorso deduce che, nel caso oggetto della sentenza n. 1, i correi non sono emersi, perché al reato è conseguito l'arresto in flagranza dell'imputato, ma nascosti nell'ombra, dietro all'autore materiale del reato di detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, vi sarebbero stati anche altri soggetti, ma l'argomento è manifestamente infondato, perchè puramente congetturale, atteso che il ricorso non riferisce da quale parte della sentenza di cognizione si dovrebbe desumere tale circostanza. In quanto argomento meramente congetturale, essole non è in grado di introdurre un vizio nella motivazione del provvedimento 3 impugnato (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ne consegue che l'ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2025.
lette le conclusioni del PG, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2025 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di IO Lo FR di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: Penale Sent. Sez. 1 Num. 17184 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/04/2025 1. sentenza del 15 dicembre 2021 della Corte d'appello di Palermo, per reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 17 novembre 2020; 2. sentenza del 14 giugno 2023 della Corte d'appello di Palermo, per reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 commessi tra il 30 dicembre 2017 ed il 15 aprile 2018. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l'uno dall'altro, e l'uno era stato commesso dal solo istante mentre l'altro era stato commesso con correi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza nonostante l'errore nella indicazione della distanza temporale tra i reati oggetto dell'istanza, posto che l'ordinanza sostiene che il secondo è stato commesso 17 anni dopo il primo mentre si nota dalle date di commissione che ciò non è vero, e perché l'ordinanza ha evidenziato l'essere stato commesso un reato dal solo ricorrente e l'altro insieme a dei correi, ma il reato della sentenza sub 1. è, in realtà, stato giudicato a seguito di arresto in flagranza e questo è il motivo per cui il soggetto è stato processato da solo;
a ragionare come ha fatto l'ordinanza impugnata, ogni volta che ci si trova in presenza di un reato cui segue l'arresto in flagranza sarebbe impossibile riconoscere la continuazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Raffaele Piccirillo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il ricorso deduce che l'ordinanza è illegittima perché la motivazione contiene un errore nella indicazione della distanza temporale tra i reati, errore che avrebbe inciso sulla percezione dell'esistenza o meno di una volizione unitaria. L'argomento è infondato. E' vero che nella motivazione c'è un errore nella indicazione della distanza temporale tra i reati (indicata in 17 anni di distanza), ma si tratta di un mero, evidente, refuso in quanto le date di commissione dei reati sono indicate nella stessa ordinanza del giudice dell'esecuzione, che, quindi, era consapevole che vi fosse uno spazio temporale di circa tre anni tra il primo reato della sentenza n. 2 2 e quello della sentenza n. 1, distanza che è in ogni caso molto consistente e che regge in modo adeguato la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto la distanza temporale tra i reati fosse nel caso in esame un ostacolo al riconoscimento della volizione unitaria, in conformità alla giurisprudenza di legittimità che considera la distanza temporale tra i reati uno degli indici astratti da cui ricavare l'esistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). Il ricorso deduce che l'ordinanza è illegittima anche perché desume l'inesistenza della volizione criminale unitaria anche dalle differenze nelle modalità di commissione dei reati, ed, in particolare, dalla circostanza che il reato della sentenza n. 1 fosse stato commesso dall'imputato da •Solo e quelli della sentenza n. 2 in concorso con altri. L'argomento è infondato. Le differenze esistenti nelle caratteristiche delle condotte criminose che integrano i reati oggetto dell'istanza - se commessi in forma individuale o insieme a correi - rientrano tra gli indici astratti di esistenza di una volizione criminale unitaria che possono essere, in modo non illogico, essere presi in considerazione dal giudice nel momento in cui decide sul riconoscimento o meno dell'istituto di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 45894 del 11/09/2024, Guastafierro, n.m.), per cui tale caratteristica dei reati oggetto dell'istanza è stata in modo pertinente richiamata nell'ordinanza impugnata. Il ricorso deduce che, nel caso oggetto della sentenza n. 1, i correi non sono emersi, perché al reato è conseguito l'arresto in flagranza dell'imputato, ma nascosti nell'ombra, dietro all'autore materiale del reato di detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, vi sarebbero stati anche altri soggetti, ma l'argomento è manifestamente infondato, perchè puramente congetturale, atteso che il ricorso non riferisce da quale parte della sentenza di cognizione si dovrebbe desumere tale circostanza. In quanto argomento meramente congetturale, essole non è in grado di introdurre un vizio nella motivazione del provvedimento 3 impugnato (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ne consegue che l'ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2025.