Art. 3. 1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge. ((3)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89 . (2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 , ha disposto (con l'art. 1-septies, comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge. ((3)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89 . (2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , ha disposto (con l'art. 1-septies , comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 , convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 , come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 , ha disposto (con l'art. 1-septies, comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 , conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".