CASS
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 12236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12236 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR IE, nato a [...] il [...], difeso dall'avv. AT TA del Foro di Catania;
avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - preso atto del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non luogo a provvedere sull'istanza di applicazione provvisoria della misura, alla luce del «recentissimo inizio pena e dell'ancora lontano fine pena» - avanzata da IE OR, evidenziando che «alla luce della gravità del fatto e del profilo personologico 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12236 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 27/02/2025 desumibile dai precedenti e dal carico pendente, dell'ancora lontano fine pena e dell'essere tuttora in corso l'osservazione intramuraria, il cui esito è indispensabile ai fini del decidere, unitamente all'indagine socio-familiare, non vi sono, allo stato, i presupposti per formulare la doppia prognosi di cui all'art. 47 Ord. pen., presupposto per l'ampia misura richiesta». 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 47 Ord. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione. In primis, il provvedimento si rivelerebbe viziato, avendo indicato, quale fine-pena, la data del 26 giugno 2028, invece che il 26 ottobre 2026, secondo l'indicazione emergente dall'ordinanza ex art. 671 cod. proc. per). Tale erroneo elemento si rifletterebbe sulla motivazione, nella misura in cui, nella considerazione del giudice circa l'ammissione alla misura alternativa, si fa riferimento, quale elemento ostativo, alla circostanza che il fine-pena è ancora lontano, sicché l'erroneità di tale dato cronologico si rivela decisivo nell'economia del provvedimento impugnato. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Palermo abbia trascurato di considerare che numerosi reati, oggetto di condanne annotate sul certificato del Casellario giudiziale attengono a fattispecie ormai depenalizzate e che i «carichi pendenti» non sono più tali, essendo stati definiti i relativi processi, in taluni casi con esito assolutorio. In ordine alla indagine personologica intramuraria, valutata negativamente dal Tribunale, il ricorrente rappresenta la positività del relativo esito, alla luce dell'inizio di un percorso scolastico, dell'assenza di richiami disciplinari, del rispetto delle regole detentive, dell'età avanzata del condannato: in definitiva, la decisione del Tribunale si rivela inosservante dei principi in tema di trattamento del condannato, avendo disatteso la ratio dell'istituto dell'affidamento al servizio sociale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo. 2 1.1. È fondato il rilievo del ricorrente che lamenta l'errata indicazione, incidente sulla valutazione del Tribunale di sorveglianza circa la concedibilità della misura alternativa, relativa alla data del fine-pena del condannato. Invero, come emerge dall'allegato «ordine di scarcerazione per rideterminazione della pena a seguito di ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.», datato 19 giugno 2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania SIEP 1275/2023, emesso all'esito della applicazione della disciplina del reato continuato nei confronti di IE OR, il fine- pena risulta essere stato fissato alla data del 26 ottobre 2026, palesandosi pertanto errata la diversa indicazione del 26 giugno 2028, relativa al precedente computo avvenuto con provvedimento del 18 aprile 2024. Si tratta di elemento fattuale suscettibile di inficiare la valutazione svolta dal Tribunale, nella misura in cui si è osservato che la «gravità del fatto e del profilo personologico desumibile dai precedenti e dal carico pendente, dell'ancòra lontano fine pena e dall'essere ancora in corso l'osservazione intramuraria» sono ostativi alla possibilità di formulare la doppia prognosi di cui all'art. 47 Ord. pen. 1.2. Il provvedimento si rivela parimenti viziato, come lamenta il ricorrente, sotto il profilo della asserita, insufficiente attività di osservazione, non confluita in alcuna relazione di sintesi, in quanto tale attività era stata avviata soltanto a partire dal maggio 2024. In proposito, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, Ord. pen., è previsto che il provvedimento relativo alla richiesta di misura alternativa sia adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità condotta in istituto nell'arco di almeno un mese. Preme altresì ricordare, con la giurisprudenza condivisa dal Collegio, che «Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato » (così, Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402-01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti) e che, con specifico riferimento al periodo di osservazione, «Il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato, condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato, sempre che il beneficio richiesto sia ammissibile e che il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento» (Sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Correnti, Rv. 265428-01). 3 2. Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato si rivela pertanto viziato. Emerge dal provvedimento impugnato che IE OR non abbia riportato rapporti disciplinari, si sia comportato «nella norma» con gli operatori e con i compagni, abbia mostrato disponibilità all'incontro con il funzionario giuridico-pedagogico, abbia intrapreso percorso scolastico, abbia intrattenuto colloqui visivi con la figlia, rammaricandosi di trovarsi in istituto distante dalla residenza dei suoi familiari, per cui aveva avanzato istanza di trasferimento ad altro penitenziario. Alla luce del descritto quadro, la difesa fondatamente si duole del fatto che, a distanza di sei mesi dall'ingresso in istituto, il Tribunale, ritenendo non sufficiente il periodo di osservazione, abbia respinto l'istanza, omettendo, da un lato, di valorizzare positivamente le emergenze, di cui ha pure fatta menzione, circa il corretto comportamento intramurario del condannato, dall'altro, di disporre l'acquisizione officiosa della relazione sull'osservazione, non potendo ricadere negativamente sul condannato la mancanza, in atti, del menzionato documento. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo, al fine di una nuova valutazione della istanza, alla luce degli esposti principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 27/02/2025
avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - preso atto del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non luogo a provvedere sull'istanza di applicazione provvisoria della misura, alla luce del «recentissimo inizio pena e dell'ancora lontano fine pena» - avanzata da IE OR, evidenziando che «alla luce della gravità del fatto e del profilo personologico 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12236 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 27/02/2025 desumibile dai precedenti e dal carico pendente, dell'ancora lontano fine pena e dell'essere tuttora in corso l'osservazione intramuraria, il cui esito è indispensabile ai fini del decidere, unitamente all'indagine socio-familiare, non vi sono, allo stato, i presupposti per formulare la doppia prognosi di cui all'art. 47 Ord. pen., presupposto per l'ampia misura richiesta». 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 47 Ord. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione. In primis, il provvedimento si rivelerebbe viziato, avendo indicato, quale fine-pena, la data del 26 giugno 2028, invece che il 26 ottobre 2026, secondo l'indicazione emergente dall'ordinanza ex art. 671 cod. proc. per). Tale erroneo elemento si rifletterebbe sulla motivazione, nella misura in cui, nella considerazione del giudice circa l'ammissione alla misura alternativa, si fa riferimento, quale elemento ostativo, alla circostanza che il fine-pena è ancora lontano, sicché l'erroneità di tale dato cronologico si rivela decisivo nell'economia del provvedimento impugnato. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Palermo abbia trascurato di considerare che numerosi reati, oggetto di condanne annotate sul certificato del Casellario giudiziale attengono a fattispecie ormai depenalizzate e che i «carichi pendenti» non sono più tali, essendo stati definiti i relativi processi, in taluni casi con esito assolutorio. In ordine alla indagine personologica intramuraria, valutata negativamente dal Tribunale, il ricorrente rappresenta la positività del relativo esito, alla luce dell'inizio di un percorso scolastico, dell'assenza di richiami disciplinari, del rispetto delle regole detentive, dell'età avanzata del condannato: in definitiva, la decisione del Tribunale si rivela inosservante dei principi in tema di trattamento del condannato, avendo disatteso la ratio dell'istituto dell'affidamento al servizio sociale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo. 2 1.1. È fondato il rilievo del ricorrente che lamenta l'errata indicazione, incidente sulla valutazione del Tribunale di sorveglianza circa la concedibilità della misura alternativa, relativa alla data del fine-pena del condannato. Invero, come emerge dall'allegato «ordine di scarcerazione per rideterminazione della pena a seguito di ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.», datato 19 giugno 2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania SIEP 1275/2023, emesso all'esito della applicazione della disciplina del reato continuato nei confronti di IE OR, il fine- pena risulta essere stato fissato alla data del 26 ottobre 2026, palesandosi pertanto errata la diversa indicazione del 26 giugno 2028, relativa al precedente computo avvenuto con provvedimento del 18 aprile 2024. Si tratta di elemento fattuale suscettibile di inficiare la valutazione svolta dal Tribunale, nella misura in cui si è osservato che la «gravità del fatto e del profilo personologico desumibile dai precedenti e dal carico pendente, dell'ancòra lontano fine pena e dall'essere ancora in corso l'osservazione intramuraria» sono ostativi alla possibilità di formulare la doppia prognosi di cui all'art. 47 Ord. pen. 1.2. Il provvedimento si rivela parimenti viziato, come lamenta il ricorrente, sotto il profilo della asserita, insufficiente attività di osservazione, non confluita in alcuna relazione di sintesi, in quanto tale attività era stata avviata soltanto a partire dal maggio 2024. In proposito, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, Ord. pen., è previsto che il provvedimento relativo alla richiesta di misura alternativa sia adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità condotta in istituto nell'arco di almeno un mese. Preme altresì ricordare, con la giurisprudenza condivisa dal Collegio, che «Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato » (così, Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402-01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti) e che, con specifico riferimento al periodo di osservazione, «Il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato, condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato, sempre che il beneficio richiesto sia ammissibile e che il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento» (Sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Correnti, Rv. 265428-01). 3 2. Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato si rivela pertanto viziato. Emerge dal provvedimento impugnato che IE OR non abbia riportato rapporti disciplinari, si sia comportato «nella norma» con gli operatori e con i compagni, abbia mostrato disponibilità all'incontro con il funzionario giuridico-pedagogico, abbia intrapreso percorso scolastico, abbia intrattenuto colloqui visivi con la figlia, rammaricandosi di trovarsi in istituto distante dalla residenza dei suoi familiari, per cui aveva avanzato istanza di trasferimento ad altro penitenziario. Alla luce del descritto quadro, la difesa fondatamente si duole del fatto che, a distanza di sei mesi dall'ingresso in istituto, il Tribunale, ritenendo non sufficiente il periodo di osservazione, abbia respinto l'istanza, omettendo, da un lato, di valorizzare positivamente le emergenze, di cui ha pure fatta menzione, circa il corretto comportamento intramurario del condannato, dall'altro, di disporre l'acquisizione officiosa della relazione sull'osservazione, non potendo ricadere negativamente sul condannato la mancanza, in atti, del menzionato documento. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo, al fine di una nuova valutazione della istanza, alla luce degli esposti principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 27/02/2025