TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 612
TAR
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 9, comma 7, della L.R. Veneto n. 14/2019 e dell’art. 17 comma 1 della l.r.v. n. n. 14/2019. Eccesso di potere per irragionevolezza. Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per illogicità e per carenza di presupposto sotto altro profilo. Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Violazione della distanza di 10 mt. tra pareti finestrate ex art. 9 del D.M. 1444/68 e art. 27 comma 1 lett. a del Reg. Edilizio di Chioggia

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Violazione della distanza dal confine prevista dall’art. 62 NTA del PRG

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Vizi procedurali e di merito degli atti istruttori

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Vizi della comunicazione

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Vizi dei supplementi di istruttoria

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Vizi del parere favorevole

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

  • Inammissibile
    Vizi degli atti connessi

    La Corte ha ritenuto che la maggior parte dei ricorrenti difetti di interesse ad agire, rendendo il ricorso collettivo inammissibile. Non sono stati esaminati i singoli motivi di ricorso nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 612
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 612
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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