Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2025, proposto da TA LO TO, BE LO TO, NA LO, NI SA, FU AI, SE EN, HE LO TO, NN PI, LA LO ON, ET TI SI, RI ST, SA AN, EL NZ, Aurora S.a.s. di LO BE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Cazzagon e Alessandro Di Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, non costituito in giudizio ;
nei confronti
International Dredging D.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo BE Tesserin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 30 del 12.05.2025 rilasciato dal Comune di Chioggia alla società International Dredging D.D. S.r.l. avente ad oggetto “ demolizione e ricostruzione e ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 e ai sensi dell'art. 62 del P.R.G. ”;
degli atti dell'istruttoria comunale del 18.1.2019;
della comunicazione prot. 40438 del 29.7.2019;
dei supplementi di istruttoria del 16.7.2019, dei supplementi di istruttoria del 24.12.2019, 17.11.2020, 29.3.2021, 13.8.2021, 26.5.2022, 3.8.2024, 12.3.2025;
del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica in data 12.3.2025;
di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di International Dredging D.D. S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto di impugnazione è il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Chioggia alla Società International Dredging S.r.l. per un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, per la realizzazione di un edificio costituito da tre piani fuori terra più soffitta con utilizzo delle volumetrie premiali previste dalla normativa regionale in materia di Piano casa (L.R. Veneto 14/2009), da realizzare sull’area di proprietà della società, censita catastalmente al foglio 37, mappale 896, sub. 6 e 7.
I ricorrenti si dichiarano tutti proprietari di immobili confinanti con il fondo interessato dall’intervento e affermano di avere interesse ad opporsi al progetto perché lo stesso comporterebbe la violazione delle distanze dai confini e tra pareti finestrate, nonché la chiusura delle cd. bocche di lupo posizionate nell’interrato già esistente sul mappale 896 sub. 6-7, che l’originario costruttore aveva destinato a servizio dei garage sotterranei attualmente di proprietà di alcuni dei ricorrenti, con evidenti ripercussioni sull’agibilità dei locali pertinenziali. Per taluni di essi, inoltre, la costruzione del fabbricato imporrebbe l’onere di arretrare le costruzioni sui loro terreni a distanza di 10 metri dalle pareti finestrate della realizzanda costruzione, limitandone la valenza edificatoria.
Gli esponenti ricostruiscono le vicende che hanno interessato l’area ove verrà realizzato il nuovo edificio, rappresentando che attualmente sul sito non esiste un fabbricato finito, ma unicamente un’edificazione al grezzo di parte delle murature perimetrali e dei pilastri, oggetto di permesso di costruire in sanatoria n. 141 del 2008, e rilevano che l’istanza originaria presentata dall’interessata nell’anno 2018 per il completamento dell’edificazione è stata superata e sostituita da successive domande, recanti un intervento sostanzialmente diverso da quello originario. Considerato che nel frattempo la legge regionale n. 14 del 2009 è stata abrogata, tale normativa non potrebbe essere applicata all’istanza da ultimo presentata.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 9, comma 7, della L.R. Veneto n. 14/2019 e dell’art. 17 comma 1 della l.r.v. n. n. 14/2019. Eccesso di potere per irragionevolezza. Carenza di motivazione . Non può in specie trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 17 della l.r. 14/2019, che fa salve le sole domande già presentate a valere sulla precedente legge 14/2009 alla data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che la domanda del 2021 deve essere qualificata come nuova domanda di permesso di costruire;
II. Eccesso di potere per illogicità e per carenza di presupposto sotto altro profilo. Difetto di motivazione . Nel caso in esame non vi è alcun “edificio esistente” sul quale può essere calcolata la volumetria premiale;
III. Violazione della distanza di 10 mt. tra pareti finestrate ex art. 9 del D.M. 1444/68 e art. 27 comma 1 lett. a del Reg. Edilizio di Chioggia . L’intervento prevede la realizzazione di una parete finestrata a distanza inferiore a 10 metri dalla frontistante parete dell’edificio di proprietà di Aurora s.a.s., in violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968;
IV. Violazione della distanza dal confine prevista dall’art. 62 NTA del PRG .
Si è costituita in giudizio la controinteressata International Dredging D.D. S.r.l. la quale, oltre a replicare alle censure mosse nel gravame, deducendone l’infondatezza, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di legittimazione sia per carenza di interesse ad agire di parte dei ricorrenti e per disomogeneità delle posizioni di cui gli stessi sono titolari, e -quindi- anche per carenza dei requisiti del ricorso collettivo.
Ha evidenziato, inoltre, che la sussistenza delle condizioni dell’azione è stata rappresentata dai ricorrenti in modo disordinato ed è stata documentata in modo contraddittorio, rendendo così difficoltoso il controllo sia del concreto e personale interesse di ciascuno dei ricorrenti, sia dell’omogeneità delle loro posizioni.
La controinteressata ha poi preso in esame le posizioni dei deducenti, contestandone sia la vicinitas sia l’interesse. I ricorrenti hanno replicato, precisando le loro difese.
Con ordinanza 17 ottobre 2025, n. 502 l’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso a termini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, alla quale è stata introitata per la decisione.
Occorre prendere le mosse dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della controinteressata in punto di difetto di legittimazione e di interesse ad agire di alcuni dei ricorrenti e, per l’effetto, di carenza dei requisiti di omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali azionate in giudizio, requisito al quale è subordinata la presentazione di un ricorso collettivo.
Secondo granitica giurisprudenza, infatti “ anche nell’attuale cornice codicistica, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione.
Ciò, del resto, è il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato.
In altra prospettiva, il controllo della legittimità dell’azione amministrativa non è l’obiettivo ultimo del processo amministrativo, ma configura, invece, un (sia pur ineludibile) strumento funzionale alla tutela della situazione azionata in giudizio, che costituisce l’oggetto, lo scopo ed il limite della giurisdizione amministrativa (cfr. art. 1 c.p.a.). Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi …” (Cons. Stato, sez. III, n. 8488 del 2021; sez. IV, n. 2341 del 2021; in precedenza, v. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015);
(…) “In coerenza con il carattere soggettivo della giustizia amministrativa, in base alla disciplina dettata dal c.p.a. (art. 40) il paradigma legale del processo impugnatorio prevede, anche al fine di prevenire l’abuso del processo, l’impugnazione da parte di un solo soggetto di un uno solo provvedimento (Ad. plen. nn. 4 e 5 del 2015). Conseguentemente, il ricorso collettivo e cumulativo sono eccezioni alla regola da interpretarsi restrittivamente. Quanto al ricorso collettivo in particolare, esso si ammette solo ed esclusivamente se è fornita la prova ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione, dell’identità della situazione sostanziale e processuale (identità petitum, causa petendi, oggetto impugnativa, motivi) e dell’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4363 del 2019; sez. IV, n. 2700 del 2017)” (Cons. Stato, sez. IV, n. 6520 del 2020).
(…) Nel caso in cui il ricorso collettivo nulla specifichi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni, la non confliggenza degli interessi dei singoli e la concreta fondatezza della domanda. In definitiva, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda .” (Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775).
Ulteriormente occorre richiamare i principi che regolano le condizioni dell’azione nel processo amministrativo, con particolare riferimento all’impugnazione di titoli edilizi, così come sanciti dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22:
- anzitutto, nell’ambito delle condizioni dell’azione, va confermata l’autonomia dell’interesse ad agire dalla legittimazione. L’interesse ad agire trae il suo fondamento dall’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a., ed è caratterizzato dalla ““ prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato” (v. Cons. St., Ad. plen. n. 4/2018, al punto 16.8) ”;
- l’interesse al ricorso si lega necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio, utilità che a sua volta è in funzione del pregiudizio sofferto;
- su tale nozione riposa anche la concezione soggettiva della tutela propria del processo amministrativo e ad essa è attribuita la funzione di filtro processuale, ovvero “ strumento di selezione degli interessi che chiedono tutela secondo la loro “meritevolezza”, in una logica non lontana da quella che fonda il divieto degli atti emulativi nel codice civile (art. 833) ”;
- la verifica delle condizioni dell’azione va effettuata in modo rigoroso sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, al lume di eventuali eccezioni di parte o rilievi ex officio ; lo specifico pregiudizio che si assume illegittimo e che è necessario sussista può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi dei giudicanti, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3 c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti.
Pertanto il criterio della vicinitas , quale elemento di legittimazione, non vale di per sé in modo automatico a dimostrare la sussistenza di un interesse personale, diretto e concreto al ricorso, che va inteso come lo specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Sotto tale profilo il ricorrente è tenuto alla puntuale allegazione e alla comprova della lesione subita, anche se in termini solamente eventuali o potenziali (Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 756).
Partendo da tali premesse ermeneutiche, vanno verificate le condizioni dell’azione, in particolare l’interesse ad agire prospettato dai ricorrenti.
Nel gravame si afferma che l’edificazione avversata reca pregiudizio ai ricorrenti perché “ la realizzazione del progetto avversario (pdc n. 30/25) comporterebbe la violazione delle distanze dai confini (5 mt. ex art. 62 delle NTA) e tra pareti finestrate (10 mt. ex art. 9 del D.M. 1444/68 e art. 27 comma 1 lett. a del Reg. Edilizio di Chioggia) e, per giunta, implicherebbe la chiusura delle c.d. bocche di lupo posizionate nel mappale 896 sub 6-7 che l’originario costruttore (Ermark) aveva destinato (ex art. 1062 c.c.) al servizio dei garage sotterranei attualmente di proprietà dei ricorrenti, con inevitabili ripercussioni sulla stessa agibilità di tali locali pertinenziali. Aggiungasi che per alcuni ricorrenti (da un lato LO TO TA, LO TO HE, LO TO BE, PI NN quali proprietari del lotto a nord-ovest e dall’altro LO ON LA quale proprietaria del lotto ad ovest) la costruzione del fabbricato oggetto del pdc n. 30/25 produrrebbe sui rispettivi terreni liberi l’onere di arretrare qualsiasi edificazione ad una distanza di 10 mt. dalle pareti finestrate della controinteressata limitandone così la valenza edificatoria ”.
Tali allegazioni vanno verificate sulla scorta delle argomentate eccezioni della controinteressata e delle precisazioni fornite, in replica, dalla difesa dei ricorrenti. La controinteressata ha depositato una mappa catastale con i confini delle proprietà confinanti a quella oggetto di intervento ( doc. 19 ) e ha altresì documentato che l’edificio disterà almeno 10 metri da tutti gli edifici preesistenti tranne quello di Aurora S.r.l., il cui immobile è collocato in aderenza al confine; inoltre le pareti nord ed ovest dell’edificio non saranno finestrate (tav. 3 doc. 21 ).
Per quanto concerne la violazione delle distanze, la ricorrente ha evidenziato che i ricorrenti TA LO TO, BE LO TO, HE LO TO e NN PI sono indicati nel ricorso come proprietari dei fondi confinanti identificati dai mappali 1892, 1895, 2222. Il mappale n. 1892 dista più di 30 metri dalla zona dell’edificazione. Per quanto riguarda invece gli originari mappali 1895 e 2222, gli stessi sono stati oggetto di frazionamenti; i menzionati ricorrenti hanno precisato di essere divenuti proprietari dei nuovi mappali 4178, 4180 e 4265. Al riguardo, come evidenziato dalla resistente, va rilevato però che l’unico di tali mappali effettivamente confinante con l’area dell’intervento è il n. 4265, di cui sono comproprietari solo la ricorrente TA LO TO e il signor MA LO TO (che non ha promosso l’odierno contenzioso). Pertanto i ricorrenti BE e HE TO e NN PI non possono lamentare una violazione delle distanze dalla loro proprietà (né tra pareti finestrate).
La ricorrente SE EN è proprietaria del mappale 854 sub. 1-2, che non confina direttamente con l’area oggetto di intervento, essendo rispetto alla stessa interposta una strada di uso pubblico, il cd. “Vicolo Caladio”. Inoltre l’edificio della controinteressata sorgerà a più di 10 metri dal suo;
- la ricorrente LA LO ON si è dichiarata proprietaria del mappale 895, che però non confina direttamente con l’area dell’intervento, essendovi interposto il mappale 464. Nel corso del giudizio è emerso che la stessa è proprietaria del mappale 464 per la quota di 1/9;
- i ricorrenti NA LO, NI SA, FU AI, TI SI ET, RI ST, SA AN ed EL NZ non possono dolersi della contestata violazione della distanza dai confini (né tra pareti finestrate), perché l’immobile realizzando disterà almeno 10,39 metri dal limite della loro proprietà, indicata nel mappale 465 – subalterni vari;
- rispetto poi alla chiusura delle bocche di lupo, di cui potrebbero lamentarsi i proprietari dei garage esistenti al piano interrato del mappale 896, catastalmente identificati da subalterni del mappale 465, nessun profilo di illegittimità è stato dedotto nel gravame;
- va rilevato peraltro che il proprietario del garage sottostante la preesistente bocca di lupo (mappale 896 sub. 15 e 16), FU AI, all’atto di acquisto del garage ha acconsentito allo spostamento delle bocche di lupo e, in termini più generali che non sussiste un interesse concreto dei proprietari degli altri garage presenti nell’interrato, atteso che le bocche di lupo preesistenti non verranno eliminate, ma posizionate in altra area del seminterrato (tav. 2 – doc. 20 ).
Pertanto il pregiudizio allegato a sostegno del gravame non è confermato dagli atti di causa per la maggior parte dei ricorrenti.
Né a sostegno della ricorrenza di tale condizione dell’azione è idoneo l’argomento, formulato nella memoria del 30 dicembre 2025, con cui la difesa dei ricorrenti evidenzia che essi, in quanto proprietari di aree ed edifici prossimi all’intervento edilizio, sarebbero tutti accomunati dall’interesse a non veder sorgere un edificio palesemente illegittimo avente conseguenze negative rispetto alla visuale, alla luminosità, e al conseguente deprezzamento immobiliare dei loro immobili.
Si tratta di allegazioni del tutto generiche, non supportate da alcun principio di prova, anzi smentite dalla circostanza che gran parte delle proprietà dei ricorrenti non è adiacente, come già si è indicato, quindi non può subire pregiudizio dall’edificazione in termini di visuale e luminosità, nonché dalla considerazione che è del tutto indimostrata e inverosimile la paventata perdita di valore degli immobili preesistenti considerato che sull’area ove verrà realizzato l’edificio della controinteressata, vi è allo stato attuale un manufatto al grezzo, ben evidenziato dalla documentazione fotografica versata in giudizio, sicché il progetto contestato -per contro- consentirà di porre rimedio alla situazione attuale di abbandono e degrado.
In conclusione la maggior parte dei ricorrenti difetta di interesse ad agire e, conseguentemente, non ricorrono nemmeno i presupposti cui è subordinata l’ammissibilità della proposizione del gravame in forma collettiva. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La peculiarità del caso controverso giustifica peraltro la compensazione tra le Parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI IM, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EL AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | ZI IM |
IL SEGRETARIO