Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2025, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnara Calabra, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 147 del 05.04.2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. 668/2024 r.g. nei confronti del Comune di Bagnara Calabra, non opposto e divenuto definitivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IU IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12.05.2025 e depositato il 13.05.2025 la società Banca Sistema S.p.A. agisce in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 147/2024, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto al Comune di Bagnara Calabra di pagare in suo favore, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società Enel Energia S.p.A., “ la somma di € 86.480,50; gli interessi come da domanda sulla sorte capitale di € 83.600,50, a far data dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture; gli interessi legali sulla somma di € 2.880,00 (risarcimento ex art. 6 d.lgs.231/2002) a far data dal deposito del ricorso monitorio; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.p.a ed I.v.a. ”.
1.1. A fondamento della domanda deduce che il suddetto decreto, ritualmente notificato al Comune debitore in data 15.04.2024 e non opposto nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. n. 803 del 24.07.2024, per essere quindi rinotificato al Comune il successivo 25.07.2024, munito di rituale asseverazione di conformità ex artt. 196 octies e 196 undecies disp.att. c.p.c..
1.2. Chiede, pertanto, al Tribunale di ordinare al Comune di Bagnara Calabra il compimento degli atti utili e necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo de quo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, con assegnazione di un termine perentorio entro il quale provvedere e con nomina, in caso di persistente inerzia, di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
2. Il Comune di Bagnara Calabra, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 28.1.2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
6. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione è divenuto esecutivo, giusto decreto di esecutorietà n. 803 del 24.07.2024 ed è stato rinotificato via pec all’Ente locale in data 25.07.2024.
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm.ii. per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
7. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto in forza del medesimo decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Sono dovute in questa sede, se documentate, anche le spese necessarie al rilascio del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo e le spese di notifica dello stesso, in quanto strumentali alla proposizione del presente giudizio.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito della stessa Questura, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’intimato Comune.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il Commissario ad acta avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
9. Per le suesposte ragioni, deve essere ordinato al Comune di Bagnara Calabra, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al giudicato in epigrafe, nei termini indicati al § 7.
10. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Comune di Bagnara Calabra, in persona del Sindaco pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe mediante il pagamento, in favore della società ricorrente, delle somme indicate in parte motiva, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito della stessa Questura, il quale, su istanza della ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente;
- condanna il Comune di Bagnara Calabra, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Bagnara Calabra, ancorché non costituito, nonché al Questore di Reggio Calabria, quale designato Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IU IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU IC | NA CR |
IL SEGRETARIO