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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001516141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249001516141/000, notificata da ADER il 14.10.2024 e relativa alla cartella di pagamento n. 03420150015990247000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2010, chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) la prescrizione del credito;
2) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3)
l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Con memoria depositata il 20.2.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16.4.2025 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto, cogliendo nel segno l'eccezione di prescrizione del credito.
Ed invero, benché costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione abbia provato la notifica in data 28.9.2025 della cartella di pagamento presupposta, nondimeno non vi è prova che nel successivo termine triennale abbia notificato al ricorrente ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Ed invero, ADER ha dedotto di aver notificato, successivamente alla cartella di pagamento citata, le intimazioni di pagamento n. 03420189000093957000 e n. 03420199008978672000 (cfr. pag. 5 della memoria) e tuttavia si è limitata a depositare i relativi avvisi di ricevimento omettendo di produrre la copia di dette intimazioni, in tal modo non consentendo di verificare se tali atti abbiano avuto ad oggetto la cartella di pagamento qui di interesse e se la loro notifica abbia quindi spiegato effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Da ciò consegue che non potendosi valorizzare ai fini interruttivi del termine di prescrizione le menzionate intimazioni di pagamento, alla data del 14.10.2024, di notifica dell'intimazione qui impugnata, il credito portato dalla cartella di pagamento presupposta era estinto per prescrizione.
Assorbita ogni altra doglianza.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e ADER seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre devono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione Calabria, estranea al motivo posto alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione Calabria.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001516141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249001516141/000, notificata da ADER il 14.10.2024 e relativa alla cartella di pagamento n. 03420150015990247000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2010, chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) la prescrizione del credito;
2) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3)
l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Con memoria depositata il 20.2.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16.4.2025 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto, cogliendo nel segno l'eccezione di prescrizione del credito.
Ed invero, benché costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione abbia provato la notifica in data 28.9.2025 della cartella di pagamento presupposta, nondimeno non vi è prova che nel successivo termine triennale abbia notificato al ricorrente ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Ed invero, ADER ha dedotto di aver notificato, successivamente alla cartella di pagamento citata, le intimazioni di pagamento n. 03420189000093957000 e n. 03420199008978672000 (cfr. pag. 5 della memoria) e tuttavia si è limitata a depositare i relativi avvisi di ricevimento omettendo di produrre la copia di dette intimazioni, in tal modo non consentendo di verificare se tali atti abbiano avuto ad oggetto la cartella di pagamento qui di interesse e se la loro notifica abbia quindi spiegato effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Da ciò consegue che non potendosi valorizzare ai fini interruttivi del termine di prescrizione le menzionate intimazioni di pagamento, alla data del 14.10.2024, di notifica dell'intimazione qui impugnata, il credito portato dalla cartella di pagamento presupposta era estinto per prescrizione.
Assorbita ogni altra doglianza.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e ADER seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre devono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione Calabria, estranea al motivo posto alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione Calabria.