Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 651
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione. Nonostante l'agente della riscossione abbia provato la notifica della cartella di pagamento presupposta, non ha fornito prova della notifica di ulteriori atti interruttivi nel successivo termine triennale. Le intimazioni di pagamento prodotte non consentivano di verificare se avessero ad oggetto la cartella di pagamento in questione e se la loro notifica avesse spiegato effetto interruttivo. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il credito era estinto per prescrizione.

  • Altro
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La doglianza è assorbita dalla decisione sulla prescrizione.

  • Altro
    Omessa indicazione criterio di calcolo interessi

    La doglianza è assorbita dalla decisione sulla prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 651
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 651
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo