Art. 7.
Per le opere relative al riadattamento dei castelli storici del Piemonte e del Museo dell'artiglieria di Torino sono autorizzate le spese di lire 1.100.000.000 e di lire 20.000.000 da iscrivere, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.
Per le opere relative al riadattamento dei castelli storici del Piemonte e del Museo dell'artiglieria di Torino sono autorizzate le spese di lire 1.100.000.000 e di lire 20.000.000 da iscrivere, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.