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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
ZI GR - IU
Enrica DI TURSI - IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2717 del R.G. 2025 avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
– rappresentato e difeso dall'avv. Gianfredi Perrucci Parte_1
ATTORE
E
- contumace CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTI
All'udienza del 5-11-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell' 11-6-2025 ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in Sava con in data 28-6-2004, CP_1
esponendo che dall'unione non erano nati figli e che in precedenza era intervenuta separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale del 14-1-2015. E'
rimasta contumace . CP_1
La causa non abbisognevole di istruzione è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dalla parte attrice rassegnate all'udienza del 5-11-2025.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Sava il 28-6-2004, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa di questo Tribunale in data 14-1-2015. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa dell'affectio coniugale ,ai sensi dell'art. 3
comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge,
riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Non sono state proposte domande di contenuto patrimoniale.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della non opposizione della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sava il 28-6-
2004 da , nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] (atto n.33 p.2 serie A dell'anno 2004); 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso il 5-11-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente est. (dott.Marcello Maggi)