Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5739 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Glorioso, presso il cui studio a Palermo, via F.sco
Bentivegna n. 55, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] in data [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Francesco Martorana, presso il cui studio a
Palermo, via Principe di Scordia n. 3, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
14/05/2001 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 10/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Art. 2 I figli e , entrambi maggiorenni ma non A_ Persona_2
economicamente indipendenti, saranno collocati prevalentemente presso la madre.
Art. 3 Il SI. , considerata l'obbligazione di cui al successivo punto 5), si obbliga a Pt_1
corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario CP_1
dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e A_
, la somma complessiva mensile di € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascuno, Persona_2 da rivalutarsi ogni anno secondo l'indice Istat come per legge e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con deco rrenza dal mese di dicembre 2024.
I ricorrenti rinunziano ad ogni assegno di mantenimento tra di loro, avendo ognuno redditi sufficienti al proprio mantenimento.
Art. 4 Le spese straordinarie per i figli saranno ripartiti al 50%. E in particolare, in riferimento alle spese mediche si precisa che il SI. essendo un dipendente della Pt_1
Società Enel s.p.a. beneficia del diritto a sconti tariffari per se e per i propri figli se le suddette spese vengano effettuate presso centri convenzionati.
La SI.ra e/o i figli e dovranno pertanto CP_1 A_ Persona_2
adeguatamente motivare le spese mediche da sostenere e/o sostenute ai fini del rimborso da parte del del 50% quando desiderano non avvalersi dei centri Parte_1
convenzionati ENEL.
Art. 5 il SI. si impegna a trasferire a titolo gratuito, per i titoli in Parte_1
premessa indicati, in favore dei figli e , entrambi A_ Persona_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la piena proprietà dell'immobile dell'immobile sito in Villabate distinto al Catasto U, sez. -, Fg. 1 Part. 2001, sub 14, piano 2, acquistato con atto notarile in notar Persona_3 dell'8.10.1998 repertorio n. 27101 e registrato a Palermo il 30.10.1998.
2 Il rogito notarile di trasferimento verrà effettuato, a cura e spese del SI. Pt_1
nel termine di tre mesi successivi dalla cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio dalla SI.ra . Controparte_1
Il trasferimento immobiliare sopra riportato viene effettuato dal genitore in favore dei suoi due figli e a titolo di contributo al mantenimento A_ Persona_2
degli stessi e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del
21.06.2012 e ss.mm.ii.)
Al riguardo, si precisa che ai fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L. 6 marzo
1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Art. 6 Il SI. e la SI.ra dichiarano, oltre alle Parte_1 Controparte_1
condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatti e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 14/05/2001 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a Palermo in [...] C.F._1 Controparte_1
08/11/1974 , alle condizioni di cui al ricorso congiunto C.F._2
depositato il 10/12/2024, come riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 28, parte II, serie A dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
3 Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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