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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1132/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1132/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FRABONI VALERIA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA BRUNO DE FINETTI 154 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. POPOLINI Controparte_1
AO ed elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE N 15 00100 ROMA;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 9258/21 del 10.11.21
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , già dipendente dal 23.12.2007 di con Parte_1 CP_1 la qualifica di operaio – deduceva di aver diritto, in forza dell'accordo sindacale stipulato l'8.6.2004, all'inquadramento nel livello 3B del CCNL Federambiente Sosteneva in proposito che con comunicazione di servizio n. 32/2006 in applicazione dell'accordo sindacale dell' 8.6.2004 siglato con tutte le Organizzazioni Sindacali e le RSU si stabiliva che il passaggio dal livello 2° al livello 3B Contro avrebbe riguardato il personale già inquadrato al 2° liv. CCNL Federambiente parametro “B”, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, inquadrato al 2° liv. parametro “A” CCNL Federambiente indipendentemente dal monte ore settimanale prestato purchè in possesso dei requisiti di anzianità ed esperienza professionale richiesti e disponibile a effettuare i turni di servizio 24 ore su 24
Il ricorrente dichiarava di aver manifestato la sua disponibilità all'effettuazione di tutti i turni di servizio e che ciò nonostante gli aveva negato il passaggio al livello 3° in quanto assunto CP_1 part time. Denunciava l'illegittimità della condotta aziendale e chiedeva la condanna all'inquadramento nel livello 3B dall'1.5.2017 con le differenze retributive che avrebbe maturato in ragione del superiore inquadramento e con la liquidazione dell'ulteriore danno parametrato alla perdita di chance correlata al superamento da parte sua della procedura selettiva denominata AMS
GO TALENT che gi avrebbe consentito di ambire al riconoscimento della settima qualifica o in subordine della quinta e dei relativi differenziali retributivi. Lamentava altresì un danno biologico derivante dall'illegittima condotta aziendale per il quale chiedeva la liquidazione di euro 5000,00
Il tribunale accoglieva la prima parte del ricorso riconoscendo il diritto all'inquadramento nel livello
3B e condannando la società ai relativi adempimenti. Rigettava per carenza di allegazioni le restanti domande
Avverso detta sentenza proponeva appello il rappresentando come il difetto di allegazioni Parte_1 sulla probabilità di risultare vincitore delle selezioni cui ambiva e cui non aveva potuto partecipare derivava dall'omesso ostensione degli atti relativi alle dette procedure, violazione del diritto di accesso per la quale aveva formulato anche domanda in sede giudiziale amministrativa . Lamentava che il TAR aveva negato l'accesso richiesto e che questo gli aveva impedito di provare compiutamente le proprie ragioni Con il secondo motivo di appello denunciava nuovamente il danno biologico sofferto rappresentando come l'effetto del mancato inquadramento nel superiore livello non era riconducibile ad un mero
“fastidio “ ma determinava un grave danno consistente nell'impossibilità di accedere ai concorsi interni e che egli aveva rilasciato le dimissioni per tale illegittima condotta
Contro Si costituiva formulando appello incidentale in relazione al capo di sentenza che riconosceva il diritto al superiore inquadramento nel livello 3B dal 21.4.2017 alla luce delle previsioni collettive applicabili e chiedendo il rigetto dell'integrale ricorso avversario, anche in relazione ai profili risarcitori in ragione della totale assenza di allegazioni . All'udienza del 24.6.25 parte appellante chiedeva termine per replicare all'appello incidentale;
la Corte concedeva un termine per note e rinviava . all'udienza odierna
All'udienza odierna il procuratore dell'appellante chiedeva lo stralcio delle note avversarie e si riportava alle proprie ultime conclusioni in relazione alla data di decorrenza del diritto all'inquadramento superiore ( contenuta nelle note di replica)
La Corte rileva che all'udienza del 24.6.25 è stato genericamente concesso un termine per note fino a 15 giorni prima della successiva udienza a entrambe le parti, con la conseguenza che entrambe le parti costituite erano autorizzate al deposito di note defensionali, pur a fronte dell'istanza di replica formalizzata della sola appellante principale. La richiesta di stralcio deve essere dunque respinta.
Nel merito l'appello principale è infondato;
è invece fondato l'appello incidentale.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto di all'inquadramento nel livello 3B dal Parte_1
Contro 21.4.17 e ha condannato l' ai relativi adempimenti. Il tribunale ha infatti ritenuto che il Parte_1 fosse in possesso dei requisiti previsti dall'avviso n. 32/06 per la progressione nel livello 3B Contro domandata con nota del 21.4.17 e che l' avesse illegittimamente rifiutato detta istanza stante l'articolazione dell'orario di lavoro part time richiesto al asseritamente incompatibile con Parte_1 la disponibilità ai turni 24 ore su 24 richiesti nell'avviso
Orbene, seppure è vero che l'avviso prevedeva la mera disponibilità a osservare turni 24 ore su 24 dichiarata al momento della domanda e l'irrilevanza del monte ore prestato al momento dell'istanza, tuttavia sia l'avviso n. 32 /06 che l'accordo sindacale dell'8.4.2004, di cui l'avviso era attuazione, prevedevano che il passaggio nel livello 3B del personale di livello 2A - che aveva già svolto 6 anni nel profilo 2B – necessitava di un periodo di formazione di 3 mesi e di una verifica finale di idoneità.
Lo prevedeva l'avviso n. 32/06 nell'ultimo capoverso ove si legge: ”dal giorno successivo alla data di inoltro/consegna del modulo presso la DCPO/ACRIO il responsabile della zona/sede di lavoro potrà inserire i lavoratori in regola con la fase amministrativa ( requisiti ok, modulo ok , conferma ok)e secondo le specifiche disposizioni operative impartite dalla struttura gerarchica di riferimento
(di norma DVA) a corsi di formazione specifici/affiancamento di mesi 3 con verifica finale per la condizione operativa di spazzatrici e altri mezzi tipo minicompattatore”
E lo prevedeva anche l'accordo sindacale dell'8.4.2004 che disponeva come, alla conclusione del corso di formazione di tre mesi i lavoratori di secondo livello parametro A che avevano fatto domanda sarebbero stati inquadrati ne livello 3 parametro B, previa verifica finale circa la idoneità alla conduzione di mezzi spazzatrici e altri mezzi di tipo minicompattatore
Alla luce di tali previsioni l'inquadramento nel livello 3b , pur destinato a personale di livello 2A, che aveva maturato una esperienza di 6 anni nel livello 2B , non era automatico ma richiedeva che il lavoratore seguisse un corso di formazione di mesi 3 e si sottoponesse ad una verifica finale sull'idoneità alla guida dei mezzi
Se così è, pur risultando illegittima la condotta aziendale che disconosceva la possibilità per il di accedere al percorso formativo funzionale alla progressione dal secondo al terzo livello, Parte_1 deve disconoscersi il diritto del al riconoscimento del terzo livello per la sola formulazione Parte_1 della domanda in data 21.4.2017.
Il diritto all'inquadramento superiore presupponeva in effetti lo svolgimento di un periodo formativo e/o di affiancamento di 3 mesi e il superamento di una verifica finale
Egli avrebbe dunque potuto azionare un danno da violazione della chance di accedere al terzo livello
– e non al livello 7B né al livello 5B- dimostrando l'elevata probabilità che la verifica cui fosse stato sottoposto al termine del trimestre di formazione e affiancamento avrebbe avuto esito a lui favorevole, ma giammai poteva azionare il diritto all'inquadramento nel terzo livello rivendicato , difettandone le condizioni
A maggior ragione la pretesa risarcitoria correlata alla impossibilità di partecipare alle selezioni per procedure quali AMS GO TA , riservate a personale di terzo livello deve essere disattesa.
Infatti la procedura fu indetta con termine di scadenza al 12 maggio 2017 quando, seppure il ricorrente fosse stato ammesso al percorso professionale di cui si controverte, il 21.4.2017, non avrebbe avuto i titoli per partecipare. I 3 mesi di formazione per poter rivendicare il riconoscimento della superiore qualifica terza, condizione per accedere alla selezione AMS GO TALENT maturavano in effetti solo il 21 luglio 2017. Non essendo pertanto neppure potenzialmente titolare delle condizioni per accedere alla procedura concorsuale AMS GO TA egli non poteva lamentare di esservi stato escluso Conseguentemente nessuna pretesa poteva il ricorrente rivendicare in relazione alla crescita professionale che gli sarebbe stata negata per effetto della mancata ammissione alla procedura
AMS GO TALENT nel livello 7° o 5°.
Considerata tuttavia l'illegittimità del diniego di ammissione alla procedura di progressione prevista dall'avviso 32 del 2006 , il Collegio reputa di vagliare anche il secondo motivo di appello relativamente al danno biologico asseritamente sofferto per il mancato riconoscimento dell'inquadramento rivendicato nel terzo livello. Invero il ricorrente non può rivendicare il danno da mancato riconoscimento del terzo livello ma quello da mancata ammissione alla procedura prodromica al riconoscimento del 3° livello
Ma in tema di danno biologico difetta completamente qualsivoglia allegazione. Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico , non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile . Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare la violazione sofferta ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. ( tra le altre Cass. 21527/2024)
. Il danno biologico del lavoratore dipendente non è dunque mai in re ipsa, come vorrebbe argomentare la difesa dell'appellante .
Il ricorrente nulla ha dedotto in relazione al preteso danno biologico salvo riconnetterlo curiosamente alla sua decisione di dimettersi. Le dimissioni tuttavia non riportano alcun riferimento alla violazione commessa dalla società nella mancata ammissione alla procedura di progressione , ma risultano essere acausali e peraltro successive all'instaurazione del giudizio, non potendo dunque valere a argomentare il danno posto a fondamento del ricorso originario
Per le considerazioni espresse l'appello incidentale deve essere accolto e respinto l'appello principale.
L'accertata illegittimità della condotta aziendale che non ha ammesso il alla procedura di Parte_1 progressione in esito alla domanda formulata il 21.4.2017 nonostante sussistessero i requisiti personali e professionali – considerato anche che il dipendente assume , pur senza provarlo, di avere avuto notizia solo tardivamente di detta procedura , per fatto addebitabile alla società - legittima la compensazione delle spese del doppio grado. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta integralmente il ricorso di . Compensa le spese del doppio grado Parte_1
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA AN RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1132/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FRABONI VALERIA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA BRUNO DE FINETTI 154 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. POPOLINI Controparte_1
AO ed elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE N 15 00100 ROMA;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 9258/21 del 10.11.21
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , già dipendente dal 23.12.2007 di con Parte_1 CP_1 la qualifica di operaio – deduceva di aver diritto, in forza dell'accordo sindacale stipulato l'8.6.2004, all'inquadramento nel livello 3B del CCNL Federambiente Sosteneva in proposito che con comunicazione di servizio n. 32/2006 in applicazione dell'accordo sindacale dell' 8.6.2004 siglato con tutte le Organizzazioni Sindacali e le RSU si stabiliva che il passaggio dal livello 2° al livello 3B Contro avrebbe riguardato il personale già inquadrato al 2° liv. CCNL Federambiente parametro “B”, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, inquadrato al 2° liv. parametro “A” CCNL Federambiente indipendentemente dal monte ore settimanale prestato purchè in possesso dei requisiti di anzianità ed esperienza professionale richiesti e disponibile a effettuare i turni di servizio 24 ore su 24
Il ricorrente dichiarava di aver manifestato la sua disponibilità all'effettuazione di tutti i turni di servizio e che ciò nonostante gli aveva negato il passaggio al livello 3° in quanto assunto CP_1 part time. Denunciava l'illegittimità della condotta aziendale e chiedeva la condanna all'inquadramento nel livello 3B dall'1.5.2017 con le differenze retributive che avrebbe maturato in ragione del superiore inquadramento e con la liquidazione dell'ulteriore danno parametrato alla perdita di chance correlata al superamento da parte sua della procedura selettiva denominata AMS
GO TALENT che gi avrebbe consentito di ambire al riconoscimento della settima qualifica o in subordine della quinta e dei relativi differenziali retributivi. Lamentava altresì un danno biologico derivante dall'illegittima condotta aziendale per il quale chiedeva la liquidazione di euro 5000,00
Il tribunale accoglieva la prima parte del ricorso riconoscendo il diritto all'inquadramento nel livello
3B e condannando la società ai relativi adempimenti. Rigettava per carenza di allegazioni le restanti domande
Avverso detta sentenza proponeva appello il rappresentando come il difetto di allegazioni Parte_1 sulla probabilità di risultare vincitore delle selezioni cui ambiva e cui non aveva potuto partecipare derivava dall'omesso ostensione degli atti relativi alle dette procedure, violazione del diritto di accesso per la quale aveva formulato anche domanda in sede giudiziale amministrativa . Lamentava che il TAR aveva negato l'accesso richiesto e che questo gli aveva impedito di provare compiutamente le proprie ragioni Con il secondo motivo di appello denunciava nuovamente il danno biologico sofferto rappresentando come l'effetto del mancato inquadramento nel superiore livello non era riconducibile ad un mero
“fastidio “ ma determinava un grave danno consistente nell'impossibilità di accedere ai concorsi interni e che egli aveva rilasciato le dimissioni per tale illegittima condotta
Contro Si costituiva formulando appello incidentale in relazione al capo di sentenza che riconosceva il diritto al superiore inquadramento nel livello 3B dal 21.4.2017 alla luce delle previsioni collettive applicabili e chiedendo il rigetto dell'integrale ricorso avversario, anche in relazione ai profili risarcitori in ragione della totale assenza di allegazioni . All'udienza del 24.6.25 parte appellante chiedeva termine per replicare all'appello incidentale;
la Corte concedeva un termine per note e rinviava . all'udienza odierna
All'udienza odierna il procuratore dell'appellante chiedeva lo stralcio delle note avversarie e si riportava alle proprie ultime conclusioni in relazione alla data di decorrenza del diritto all'inquadramento superiore ( contenuta nelle note di replica)
La Corte rileva che all'udienza del 24.6.25 è stato genericamente concesso un termine per note fino a 15 giorni prima della successiva udienza a entrambe le parti, con la conseguenza che entrambe le parti costituite erano autorizzate al deposito di note defensionali, pur a fronte dell'istanza di replica formalizzata della sola appellante principale. La richiesta di stralcio deve essere dunque respinta.
Nel merito l'appello principale è infondato;
è invece fondato l'appello incidentale.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto di all'inquadramento nel livello 3B dal Parte_1
Contro 21.4.17 e ha condannato l' ai relativi adempimenti. Il tribunale ha infatti ritenuto che il Parte_1 fosse in possesso dei requisiti previsti dall'avviso n. 32/06 per la progressione nel livello 3B Contro domandata con nota del 21.4.17 e che l' avesse illegittimamente rifiutato detta istanza stante l'articolazione dell'orario di lavoro part time richiesto al asseritamente incompatibile con Parte_1 la disponibilità ai turni 24 ore su 24 richiesti nell'avviso
Orbene, seppure è vero che l'avviso prevedeva la mera disponibilità a osservare turni 24 ore su 24 dichiarata al momento della domanda e l'irrilevanza del monte ore prestato al momento dell'istanza, tuttavia sia l'avviso n. 32 /06 che l'accordo sindacale dell'8.4.2004, di cui l'avviso era attuazione, prevedevano che il passaggio nel livello 3B del personale di livello 2A - che aveva già svolto 6 anni nel profilo 2B – necessitava di un periodo di formazione di 3 mesi e di una verifica finale di idoneità.
Lo prevedeva l'avviso n. 32/06 nell'ultimo capoverso ove si legge: ”dal giorno successivo alla data di inoltro/consegna del modulo presso la DCPO/ACRIO il responsabile della zona/sede di lavoro potrà inserire i lavoratori in regola con la fase amministrativa ( requisiti ok, modulo ok , conferma ok)e secondo le specifiche disposizioni operative impartite dalla struttura gerarchica di riferimento
(di norma DVA) a corsi di formazione specifici/affiancamento di mesi 3 con verifica finale per la condizione operativa di spazzatrici e altri mezzi tipo minicompattatore”
E lo prevedeva anche l'accordo sindacale dell'8.4.2004 che disponeva come, alla conclusione del corso di formazione di tre mesi i lavoratori di secondo livello parametro A che avevano fatto domanda sarebbero stati inquadrati ne livello 3 parametro B, previa verifica finale circa la idoneità alla conduzione di mezzi spazzatrici e altri mezzi di tipo minicompattatore
Alla luce di tali previsioni l'inquadramento nel livello 3b , pur destinato a personale di livello 2A, che aveva maturato una esperienza di 6 anni nel livello 2B , non era automatico ma richiedeva che il lavoratore seguisse un corso di formazione di mesi 3 e si sottoponesse ad una verifica finale sull'idoneità alla guida dei mezzi
Se così è, pur risultando illegittima la condotta aziendale che disconosceva la possibilità per il di accedere al percorso formativo funzionale alla progressione dal secondo al terzo livello, Parte_1 deve disconoscersi il diritto del al riconoscimento del terzo livello per la sola formulazione Parte_1 della domanda in data 21.4.2017.
Il diritto all'inquadramento superiore presupponeva in effetti lo svolgimento di un periodo formativo e/o di affiancamento di 3 mesi e il superamento di una verifica finale
Egli avrebbe dunque potuto azionare un danno da violazione della chance di accedere al terzo livello
– e non al livello 7B né al livello 5B- dimostrando l'elevata probabilità che la verifica cui fosse stato sottoposto al termine del trimestre di formazione e affiancamento avrebbe avuto esito a lui favorevole, ma giammai poteva azionare il diritto all'inquadramento nel terzo livello rivendicato , difettandone le condizioni
A maggior ragione la pretesa risarcitoria correlata alla impossibilità di partecipare alle selezioni per procedure quali AMS GO TA , riservate a personale di terzo livello deve essere disattesa.
Infatti la procedura fu indetta con termine di scadenza al 12 maggio 2017 quando, seppure il ricorrente fosse stato ammesso al percorso professionale di cui si controverte, il 21.4.2017, non avrebbe avuto i titoli per partecipare. I 3 mesi di formazione per poter rivendicare il riconoscimento della superiore qualifica terza, condizione per accedere alla selezione AMS GO TALENT maturavano in effetti solo il 21 luglio 2017. Non essendo pertanto neppure potenzialmente titolare delle condizioni per accedere alla procedura concorsuale AMS GO TA egli non poteva lamentare di esservi stato escluso Conseguentemente nessuna pretesa poteva il ricorrente rivendicare in relazione alla crescita professionale che gli sarebbe stata negata per effetto della mancata ammissione alla procedura
AMS GO TALENT nel livello 7° o 5°.
Considerata tuttavia l'illegittimità del diniego di ammissione alla procedura di progressione prevista dall'avviso 32 del 2006 , il Collegio reputa di vagliare anche il secondo motivo di appello relativamente al danno biologico asseritamente sofferto per il mancato riconoscimento dell'inquadramento rivendicato nel terzo livello. Invero il ricorrente non può rivendicare il danno da mancato riconoscimento del terzo livello ma quello da mancata ammissione alla procedura prodromica al riconoscimento del 3° livello
Ma in tema di danno biologico difetta completamente qualsivoglia allegazione. Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico , non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile . Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare la violazione sofferta ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. ( tra le altre Cass. 21527/2024)
. Il danno biologico del lavoratore dipendente non è dunque mai in re ipsa, come vorrebbe argomentare la difesa dell'appellante .
Il ricorrente nulla ha dedotto in relazione al preteso danno biologico salvo riconnetterlo curiosamente alla sua decisione di dimettersi. Le dimissioni tuttavia non riportano alcun riferimento alla violazione commessa dalla società nella mancata ammissione alla procedura di progressione , ma risultano essere acausali e peraltro successive all'instaurazione del giudizio, non potendo dunque valere a argomentare il danno posto a fondamento del ricorso originario
Per le considerazioni espresse l'appello incidentale deve essere accolto e respinto l'appello principale.
L'accertata illegittimità della condotta aziendale che non ha ammesso il alla procedura di Parte_1 progressione in esito alla domanda formulata il 21.4.2017 nonostante sussistessero i requisiti personali e professionali – considerato anche che il dipendente assume , pur senza provarlo, di avere avuto notizia solo tardivamente di detta procedura , per fatto addebitabile alla società - legittima la compensazione delle spese del doppio grado. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta integralmente il ricorso di . Compensa le spese del doppio grado Parte_1
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA AN RZ