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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1241/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1986/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210052773468 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.3.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 26.1.2024 cartela di pagamento di € 621.28 per tassa auto anno 2015.
Eccepiva l'omessa dell'accertamento con conseguente decadenza e prescrizione.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Integrato il contraddittorio ex art. 14 d.lgs 546/92 AdE si costituiva opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie non AdE ha comprovato l'avvenuta notifica (in data 16.8.2018) a mani del ricorrente dei due pvc a base della cartella opposta.
Il ricorrente aveva – tuttavia – eccepito anche la prescrizione maturata tra la data di notifica degli accertamenti e la data di notifica della cartella opposta. Tra le due date è maturato il termine triennale di prescrizione (prorogato al 31.12.2023 dalla normativa emnergenziale da Covid19) in assenza di atti interruttivi.
Tenuto conto della accertata regolare notifica dei pvc, della non contestazione sulla debenza della tassa e del mancato pagamento le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro ADER e AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1986/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210052773468 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.3.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 26.1.2024 cartela di pagamento di € 621.28 per tassa auto anno 2015.
Eccepiva l'omessa dell'accertamento con conseguente decadenza e prescrizione.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Integrato il contraddittorio ex art. 14 d.lgs 546/92 AdE si costituiva opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie non AdE ha comprovato l'avvenuta notifica (in data 16.8.2018) a mani del ricorrente dei due pvc a base della cartella opposta.
Il ricorrente aveva – tuttavia – eccepito anche la prescrizione maturata tra la data di notifica degli accertamenti e la data di notifica della cartella opposta. Tra le due date è maturato il termine triennale di prescrizione (prorogato al 31.12.2023 dalla normativa emnergenziale da Covid19) in assenza di atti interruttivi.
Tenuto conto della accertata regolare notifica dei pvc, della non contestazione sulla debenza della tassa e del mancato pagamento le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro ADER e AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)