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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/12/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1338 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t. e del suo l.r.p.t. Dott. , elettivamente domiciliato in nella Parte_2 Parte_3 Pt_1
Via Petrarca n.5 presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonello Pais, dal quale è rapp.to e difeso in forza di procura speciale in atti attore
contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, c.f. e p.i. , in persona CP_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, NG. , nato a [...] in data [...], Controparte_2
C.F. , nella qualità di Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
FR SE, giusta procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio sito a Sassari, in Viale Umberto I, n. 28;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 6 conclusioni
nell'interesse dell'attore come da atto di citazione del 31.05.24; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 26.11.24, e ribadite nei rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, il conveniva in giudizio esponendo: Parte_1 CP_1
- di aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento n. 54757/388/2024 per un importo di €. 65.053,14, per la fornitura di servizio idrico, notificata a mezzo racc. a.r. in data 02/05/2024;
- che tale ingiunzione è basata sulle seguenti fatture:
1) fattura n.2017/510258361 dell'importo ingiunto di €33.813,01;
2) fattura n.2017/530513418 dell'importo ingiunto di €5.627,94;
3) fattura n.2018/978402 dell'importo ingiunto di €3.855,39;
4) fattura n.2018/1334847 dell'importo ingiunto di €2479,31
5) fattura n.2018/1981129 dell'importo ingiunto di €2295,76
6) fattura n.2019/728447 dell'importo ingiunto di €768,60;
7) fattura n.2019/1294283 dell'importo ingiunto di €2619,71;
8) fattura n.2022/1460766 dell'importo ingiunto di €3205,90;
9) fattura n.2022/ 2245738 dell'importo ingiunto di €1036,05;
10) fattura n.2023/682118 dell'importo ingiunto di €1991,81;
11) fattura n.2023/1529721 dell'importo ingiunto di €5367,28;
- che tali fatture non sarebbero mai state ricevute dal Condominio;
- che gli importi richiesti sarebbero prescritti, per decorso del termine quinquennale di cui all'art.2948,
comma 1 n.4, c.c., con specifico riferimento a tutte le partite di credito, riferite alle citate fatture,
maturate antecedente al periodo 31/12/2019, e per decorso del termine biennale per le scadenze di pagamento successive al 01/01/2020; pagina 2 di 6 - che non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- nel merito, che vi sarebbe anomalia nelle registrazioni del contatore Master;
- che tali anomalie sarebbero dovute alla presenza di flussi d'aria all'interno della rete pubblica di distribuzione dell'acqua, determinato delle frequenti perdite e riparazioni delle condotte idriche stradali verificatesi in prossimità del Condominio che avrebbero determinato più volte lo Controparte_3
svuotamento delle reti e delle condotte pubbliche di alimentazione delle utenze che sarebbero state rialimentate con brusche riaperture delle condotte pubbliche causando la formazione di flussi di aria e sfiati determinanti errate letture del contatore Master, in assenza di reale passaggio di acqua potabile;
- che identico fenomeno sarebbe avvenuto nel periodo di razionamento estivo della somministrazione d'acqua potabile, durante il quale tutte le notti veniva interrotto il servizio per poi essere riattivato alle
08:00 del mattino seguente;
- che tale anomalia sarebbe stata segnalata ad con richiesta del 05.06.2023 e che per la stessa CP_1
penderebbe la verifica del corretto funzionamento del contatore Master e del ricalcolo in seguito all'accertamento dei consumi reali;
- che sarebbe, inoltre, illegittima la fatturazione pluriennale così come effettuata da CP_1
Concludeva chiedendo la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 54757/388/2024
emessa da e dichiararsi non dovute le somme di cui alle fatture ivi richiamate anche per CP_1
intervenuta prescrizione del credito. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione dell'attore ed CP_1
esponendo:
- che l'utente avrebbe il dovere di richiedere il duplicato delle fatture asseritamente non ricevute,
soprattutto il dovere pubblico di contribuire al pagamento delle somme per il consumo dell'acqua;
- che i solleciti di pagamento sarebbero stati correttamente ricevuti e quindi non sarebbe maturata la prescrizione e che varrebbe a tal fine anche la ricezione della fattura commerciale;
pagina 3 di 6 - che l'invio all'indirizzo comunicato dal sarebbe sufficiente per ritenere assolto l'onere di Parte_1
essendo compito dell'utente comunicare le eventuali variazioni di recapito CP_1
dell'Amministratore;
- che la segnalazione ad Abbanoa del 2023 varrebbe a dimostrare che il Condominio era a conoscenza del debito;
- che anche nel verbale di assemblea prodotto in atti, verrebbe dichiarato che nel Condominio vi è stata una perdita importante e che vi sono debiti nei confronti di CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione e della domanda dell'attore e,
per l'effetto la condanna del al pagamento della somma di €. 65.053,14 o della Parte_1
diversa somma accertata, oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento
del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Va premesso che il credito vantato da non è contestato nell'an, ma nel quantum, CP_1
poiché nell'atto introduttivo è espressa la volontà di versare ad il dovuto, in quanto CP_1
corrispondente ai consumi reali come ricalcolati, previa istanza di rateizzazione.
In relazione alla fattura n. 10258361 del 5.8.2017 per €. 33.813,01 è intervenuto espresso riconoscimento di debito nel verbale di assemblea condominiale del 28.06.2018 che la indica esplicitamente, dando atto che i partecipanti approvano il piano di riparto e il prospetto dei condomini morosi in relazione a tale posta debitoria. Inoltre, in data 28.5.2021 è stato emesso sollecito e inviato all'indirizzo dell'Amministratore di , che nuovamente Parte_1
la indica, atto valevole a interrompere il termine prescrizionale. Nella medesima assemblea del 28.6.2018 si dà atto della sussistenza di una perdita occulta che ha interessato la condotta condominiale e che il deve sopportare, essendovi stato consumo di acqua e non Parte_1
pagina 4 di 6 avendo lo stesso segnalato tempestivamente ad la perdita occulta. Infatti, la CP_1
segnalazione inviata ad del 5.6.2023 è relativa solo alla “messa in prova” del CP_1
contatore, al fine di verificare la sussistenza di non meglio precisate anomalie rispetto al confronto dei consumi delle sottoutenze e del contatore Master letto da senza CP_1
alcun riferimento né alla perdita occulta né alla richiesta di pagamento di poste prescritte.
Ciò conferma che sia alla data del 2018 sia al giugno 2023 il era perfettamente Parte_1
a conoscenza della propria situazione di morosità e dei relativi importi e li aveva riconosciuti
(altrimenti non avrebbe potuto effettuare alcun confronto), salva la generica richiesta di messa in prova del contatore – in base anche al principio di buona fede che deve informare il comportamento dell'utente che, consapevole della propria morosità, mai si è attivato per far accertare la perdita occulta, né per segnalarla all'Ente gestore, né per conoscere l'ammontare del proprio debito (risalente negli anni), né per saldare il dovuto.
Quanto esposto emerge dagli atti depositati dall'attore e dalla convenuta in allegato alla comparsa di risposta, senza tenere in considerazione gli allegati alla comparsa conclusionale di in quanto tardivamente depositati. CP_1
A tale stregua, ritenuto che il abbia complessivamente riconosciuto il debito Parte_1
sino alla data del giugno 2023 e che l'unica fattura emessa successivamente a tale data rechi un importo non prescritto, e alla luce della mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore Master in relazione al quantum, rigetta le domande di parte attrice e conferma l'ingiunzione di pagamento n. 54757/388/2024 di per l'importo di €. 65.053,14, di CP_1
cui è chiesto l'annullamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente parametri minimi ad eccezione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pagina 5 di 6 - rigetta le domande dell'attore e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento n.
54757/388/2024 di CP_1
- condanna l'attore alla rifusione, in favore di delle spese processuali che si CP_1
liquidano in €. 4.217,00 oltre rimborso c.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a., oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 9.12.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1338 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t. e del suo l.r.p.t. Dott. , elettivamente domiciliato in nella Parte_2 Parte_3 Pt_1
Via Petrarca n.5 presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonello Pais, dal quale è rapp.to e difeso in forza di procura speciale in atti attore
contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, c.f. e p.i. , in persona CP_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, NG. , nato a [...] in data [...], Controparte_2
C.F. , nella qualità di Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
FR SE, giusta procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio sito a Sassari, in Viale Umberto I, n. 28;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 6 conclusioni
nell'interesse dell'attore come da atto di citazione del 31.05.24; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione del 26.11.24, e ribadite nei rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, il conveniva in giudizio esponendo: Parte_1 CP_1
- di aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento n. 54757/388/2024 per un importo di €. 65.053,14, per la fornitura di servizio idrico, notificata a mezzo racc. a.r. in data 02/05/2024;
- che tale ingiunzione è basata sulle seguenti fatture:
1) fattura n.2017/510258361 dell'importo ingiunto di €33.813,01;
2) fattura n.2017/530513418 dell'importo ingiunto di €5.627,94;
3) fattura n.2018/978402 dell'importo ingiunto di €3.855,39;
4) fattura n.2018/1334847 dell'importo ingiunto di €2479,31
5) fattura n.2018/1981129 dell'importo ingiunto di €2295,76
6) fattura n.2019/728447 dell'importo ingiunto di €768,60;
7) fattura n.2019/1294283 dell'importo ingiunto di €2619,71;
8) fattura n.2022/1460766 dell'importo ingiunto di €3205,90;
9) fattura n.2022/ 2245738 dell'importo ingiunto di €1036,05;
10) fattura n.2023/682118 dell'importo ingiunto di €1991,81;
11) fattura n.2023/1529721 dell'importo ingiunto di €5367,28;
- che tali fatture non sarebbero mai state ricevute dal Condominio;
- che gli importi richiesti sarebbero prescritti, per decorso del termine quinquennale di cui all'art.2948,
comma 1 n.4, c.c., con specifico riferimento a tutte le partite di credito, riferite alle citate fatture,
maturate antecedente al periodo 31/12/2019, e per decorso del termine biennale per le scadenze di pagamento successive al 01/01/2020; pagina 2 di 6 - che non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- nel merito, che vi sarebbe anomalia nelle registrazioni del contatore Master;
- che tali anomalie sarebbero dovute alla presenza di flussi d'aria all'interno della rete pubblica di distribuzione dell'acqua, determinato delle frequenti perdite e riparazioni delle condotte idriche stradali verificatesi in prossimità del Condominio che avrebbero determinato più volte lo Controparte_3
svuotamento delle reti e delle condotte pubbliche di alimentazione delle utenze che sarebbero state rialimentate con brusche riaperture delle condotte pubbliche causando la formazione di flussi di aria e sfiati determinanti errate letture del contatore Master, in assenza di reale passaggio di acqua potabile;
- che identico fenomeno sarebbe avvenuto nel periodo di razionamento estivo della somministrazione d'acqua potabile, durante il quale tutte le notti veniva interrotto il servizio per poi essere riattivato alle
08:00 del mattino seguente;
- che tale anomalia sarebbe stata segnalata ad con richiesta del 05.06.2023 e che per la stessa CP_1
penderebbe la verifica del corretto funzionamento del contatore Master e del ricalcolo in seguito all'accertamento dei consumi reali;
- che sarebbe, inoltre, illegittima la fatturazione pluriennale così come effettuata da CP_1
Concludeva chiedendo la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 54757/388/2024
emessa da e dichiararsi non dovute le somme di cui alle fatture ivi richiamate anche per CP_1
intervenuta prescrizione del credito. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione dell'attore ed CP_1
esponendo:
- che l'utente avrebbe il dovere di richiedere il duplicato delle fatture asseritamente non ricevute,
soprattutto il dovere pubblico di contribuire al pagamento delle somme per il consumo dell'acqua;
- che i solleciti di pagamento sarebbero stati correttamente ricevuti e quindi non sarebbe maturata la prescrizione e che varrebbe a tal fine anche la ricezione della fattura commerciale;
pagina 3 di 6 - che l'invio all'indirizzo comunicato dal sarebbe sufficiente per ritenere assolto l'onere di Parte_1
essendo compito dell'utente comunicare le eventuali variazioni di recapito CP_1
dell'Amministratore;
- che la segnalazione ad Abbanoa del 2023 varrebbe a dimostrare che il Condominio era a conoscenza del debito;
- che anche nel verbale di assemblea prodotto in atti, verrebbe dichiarato che nel Condominio vi è stata una perdita importante e che vi sono debiti nei confronti di CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione e della domanda dell'attore e,
per l'effetto la condanna del al pagamento della somma di €. 65.053,14 o della Parte_1
diversa somma accertata, oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento
del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Va premesso che il credito vantato da non è contestato nell'an, ma nel quantum, CP_1
poiché nell'atto introduttivo è espressa la volontà di versare ad il dovuto, in quanto CP_1
corrispondente ai consumi reali come ricalcolati, previa istanza di rateizzazione.
In relazione alla fattura n. 10258361 del 5.8.2017 per €. 33.813,01 è intervenuto espresso riconoscimento di debito nel verbale di assemblea condominiale del 28.06.2018 che la indica esplicitamente, dando atto che i partecipanti approvano il piano di riparto e il prospetto dei condomini morosi in relazione a tale posta debitoria. Inoltre, in data 28.5.2021 è stato emesso sollecito e inviato all'indirizzo dell'Amministratore di , che nuovamente Parte_1
la indica, atto valevole a interrompere il termine prescrizionale. Nella medesima assemblea del 28.6.2018 si dà atto della sussistenza di una perdita occulta che ha interessato la condotta condominiale e che il deve sopportare, essendovi stato consumo di acqua e non Parte_1
pagina 4 di 6 avendo lo stesso segnalato tempestivamente ad la perdita occulta. Infatti, la CP_1
segnalazione inviata ad del 5.6.2023 è relativa solo alla “messa in prova” del CP_1
contatore, al fine di verificare la sussistenza di non meglio precisate anomalie rispetto al confronto dei consumi delle sottoutenze e del contatore Master letto da senza CP_1
alcun riferimento né alla perdita occulta né alla richiesta di pagamento di poste prescritte.
Ciò conferma che sia alla data del 2018 sia al giugno 2023 il era perfettamente Parte_1
a conoscenza della propria situazione di morosità e dei relativi importi e li aveva riconosciuti
(altrimenti non avrebbe potuto effettuare alcun confronto), salva la generica richiesta di messa in prova del contatore – in base anche al principio di buona fede che deve informare il comportamento dell'utente che, consapevole della propria morosità, mai si è attivato per far accertare la perdita occulta, né per segnalarla all'Ente gestore, né per conoscere l'ammontare del proprio debito (risalente negli anni), né per saldare il dovuto.
Quanto esposto emerge dagli atti depositati dall'attore e dalla convenuta in allegato alla comparsa di risposta, senza tenere in considerazione gli allegati alla comparsa conclusionale di in quanto tardivamente depositati. CP_1
A tale stregua, ritenuto che il abbia complessivamente riconosciuto il debito Parte_1
sino alla data del giugno 2023 e che l'unica fattura emessa successivamente a tale data rechi un importo non prescritto, e alla luce della mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore Master in relazione al quantum, rigetta le domande di parte attrice e conferma l'ingiunzione di pagamento n. 54757/388/2024 di per l'importo di €. 65.053,14, di CP_1
cui è chiesto l'annullamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente parametri minimi ad eccezione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pagina 5 di 6 - rigetta le domande dell'attore e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento n.
54757/388/2024 di CP_1
- condanna l'attore alla rifusione, in favore di delle spese processuali che si CP_1
liquidano in €. 4.217,00 oltre rimborso c.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a., oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 9.12.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6