CASS
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2024, n. 23279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23279 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. della LIBERTA' di REGGIO CALABRIA preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; esaminato il provvedimento impugnato, i ricorsi presentati da RI TE nonchè i documenti inviati con PEC 1'8 maggio 2024, alle ore 17:26; udita la relazione svolta dal consigliere CO Florit;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputati; udita la discussione della difesa del ricorrente, Avv. CO Albanese del Foro di Reggio Calabria e Avv. Dario Vannetiello del Foro di Napoli che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento, con l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 23279 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2024 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame del Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza del 3 ottobre 2023 del Gip del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato a RI TE la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto previsto dell'articolo 416 — bis c.p.. Secondo l'ipotesi accusatoria contenuta nel capo di imputazione provvisorio, all'indagato viene ascritta la partecipazione, in qualità di dirigente ed organizzatore della articolazione mafiosa 'ndranghetista riferibile al territorio di Archi, facente parte del associazione mafiosa con nome omonimo operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, con organo di vertice denominato 'Provincia', associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Da pagina 4, l'ordinanza riporta i principali temi difensivi sviluppati nella richiesta di riesame. Si tratta della contestazione delle dichiarazioni rese da CO RG, relative a fatti accaduti nel 2014, totalmente prive di riscontri esterni individualizzanti in relazione all'indagato, sostanzialmente inconferenti nel merito ed in ogni caso provenienti da un soggetto che era stato smodato assuntore di cocaina al tempo e pertanto scarsamente credibile. Ulteriore contestazione riguardava il coinvolgimento dell'indagato nella estorsione ai danni di tal Di NA per l'acquisto o comunque la gestione di un distributore di carburante. Tale vicenda si connotava per la difficoltà ricostruttiva (essendo ipotizzabile altresì una normale transazione commerciale) nonché per l'incertezza nel riferimento ai soggetti coinvolti tanto che per lo stesso fatto, in un'altra indagine, gli autori non erano stati individuati, nemmeno nella persona di tal AT NZ che avrebbe dovuto avere il ruolo di artefice dell'estorsione. Nell'ordinanza, a pg.4 e 5, si riporta la deduzione difensiva in relazione ad una ulteriore tessera che era stata posta a fondamento dell'ordinanza impugnata'', la conversazione captata tra TÒ BR e AN US EN dell'8 maggio 2018, nel corso della quale il primo riferiva dei contatti di OM TE per sollecitarlo a trovare un accordo con non meglio identificate persone. Sennonché, si contestava dalle difese, , i tabulati telefonici non Lavevano evidenziato alcuna ~lata tra BR e TE nonostante il primo !nel corso della conversazione dicesse all'interlocutore di essere contattato dall'indagato più di 10 volte al giorno. Ciò dimostra che non potesse essere l'indagato a fare le chiamate tanto più che il BR aveva indicato tal "Mico", e non RI quale soggetto che si era avvicinato alla famiglia malavitosa di cui egli era esponente. In relazione all'aggressione patita il 20 luglio 2019 da tal LO CI all'uscita da un pubblico esercizio, la difesa dell'indagato, anche a mezzo di indagini difensive, dimostrava che nella vicenda RI TE aveva solamente inteso svolgere il ruolo di paciere e non di mediatore. Prive di riscontri erano altresì le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MA De RL nel corso dell'interrogatorio 7 gennaio 2021, dichiarazioni che attribuendo un ruolo associativo all'indagato erano in contrasto con dichiarazioni precedenti e successive rese dello stesso collaboratore in cui RI TE non veniva menzionato. In ogni caso, se anche fossero ritenuti integrati i presupposti di una partecipazione associativa, mai potrebbe configurarsi un ruolo dirigenziale o apicale non potendosi desumere da alcuna circostanza un quid pluris qualificante in tal senso. Da pagina 7 a pagina 9 l'ordinanza ricostruisce l'origine dell'indagine ed i precedenti giudiziari della cosca TE i cui membri sono stati ripetutamente attinti da sentenze di condanna per ipotesi associativa nei procedimenti Agathos, Padrino, Monopoli ed Epicentro. Le pagine successive (pg.10-22) entrano in media res trattando delle specifiche circostanze dalle quali viene desunta la partecipazione associativa, con funzione apicale, di RI TE nella cosca di famiglia. In primo luogo, vengono menzionate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MA De RL il quale indica che gli 'eredi sul territorio' del boss VA TE fossero i generi di costui nonché i figli del fratello PA, OM e RI TE, indicato come 'reggente'. Quale seconda circostanza, sono riportate (pg.11) le risultanze investigative di altro procedimento (indagine "Malefix") in relazione ad un episodio di aggressione ai danni di un protégé della famiglia consociata ai TE, nel corso del quale aveva subito percosse l'indagato stesso. Vengono analizzate le ripercussioni, nell'ambiente malavitoso, della vicenda che aveva generato clamore tale da indurre alla convocazione di un summit dei vertici delle famiglie malavitose che si erano sentite 'offese' dall'affronto, summit al quale aveva partecipato anche RI TE quale esponente di vertice della propria famiglia. Alle pagine 14 e 15 viene quindi riportato il contenuto di una conversazione tra AN (TÒ) BR e AN US EN (cognato dell'indagato), esponenti rispettivamente della famiglia omonima e della famiglia TE. Quale ulteriore elemento a carico di RI TE, a pagina 15 viene riportata una vicenda estorsiva relativa ai pagamenti pretesi ed ottenuti nei confronti dell'esercente di una pompa di benzina in cui il ruolo dell'indagato, seppure successivo alla conclusione dell'accordo estorsivo, era funzionale alla gestione del rapporto conseguente. Infine, tra pagina 20 e pagina 22 vengono riportate le dichiarazioni di tal RG CO, emergenti da altro procedimento ("Gambling"), sul coinvolgimento di RI TE nella gestione di una attività di betting online e sull'atteggiamento intimidatorio ed estorsivo implicito da costui promanante, per conseguire la prosecuzione dell'attività. Le pagine seguenti dell'ordinanza, fino a pg.33, sono dedicate all'analisi del materiale menzionato ed alla confutazione delle difese avanzate nell'istanza di riesame dall'indagato. La pagina finale dell'ordinanza è quindi dedicata all'analisi delle esigenze cautelari ed al dispositivo di rigetto del gravame. 2. L'indagato ha presentato due ricorsi per Cassazione avverso il provvedimento di rigetto. 2.1 Il primo, a firma dell'avvocato Dario Vannetiello, deduce con un primo motivo violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove nonché travisamento per omissione e motivazione apparente, contraddittoria o manifestamente illogica (cioè, tutti i vizi motivazionali) sugli elementi addotti a fondamento della misura cautelare. Il motivo viene introdotto da due preliminari considerazioni, l'una relativa alla incensuratezza ed assenza di carichi pendenti o precedenti di qualsiasi sorta a carico dell'imputato, e l'altra sul fatto che ciascuno degli elementi ritenuti rilevanti dal Tribunale del riesame provenissero dalle indagini in altro procedimento (c.d. Epicento) esitato nella condanna del fratello dell'odierno ricorrente, OM TE per il suo ruolo di vertice nella cosca reggina controllata dalla famiglia TE. Nonostante tale precedente, nessun addebito era mai stato mosso a RI in alcun procedimento penale. I giudici cautelari non si sono pertanto confrontati in maniera adeguata con la preesistenza degli elementi posti solo ora a carico del ricorrente né con il fatto che il medesimo ruolo oggi contestato sia stato già giudizialmente 'assegnato' ad altro soggetto della famiglia. Pertanto, va ritenuta apparente e manifestamente illogica la giustificazione fornita a pagina 23 dell'ordinanza in ordine alla rivalutazione 'postuma' del materiale già acquisito, con evidente circolarità argonnentativa che affligge l'ordinanza. Apodittica è altresì l'affermazione della pluralità di 'fonti di prova eterogenee', che non trova riscontro negli atti e che connota la indefinitezza del ruolo del ricorrente. Ulteriore profilo critico è la mancanza di valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia MA De RL nonostante specifiche doglianze formulate con il ricorso per riesame. Frutto di travisamento è poi l'interpretazione fornita alle dichiarazioni del predetto laddove indica (verbale 10.12.2020) prima i generi di 'compare GI quali nuovi rappresentanti di tutta la famiglia TE lasciando poi ad una indicazione generica e non conclusiva la definizione del ruolo dei figli di PA. Negli interrogatori successivi, il ruolo di RI è definito in maniera del tutto generica ed insufficiente. Travisato è pure il significato della conversazione tra TÒ BR e AN EN, che si riferiva al fratello OM e non a RI. In ogni caso, la conversazione in questione non ha alcuna valenza dimostrativa di un ruolo apicale così che appare del tutto illogica ed apodittica l'affermazione della progressiva espansione del ruolo del giovane all'interno della cosca. Anche in relazione alla sussistenza ed alla partecipazione di RI TE al summit successivo all'aggressione ai danni di CI e dello stesso RI TE, l'ordinanza impugnata è gravemente carente poiché non vengono individuate le fonti di conoscenza del De RO che della riunione mafiosa riferisce de relato, solo dopo essere stato attinto da misura cautelare in cui tale episodio veniva riferito. La stessa fonte del De RL, tal TI, non era presente al summit mentre risulta per tabulas che RI non fosse tra i partecipanti. Quanto all'episodio dell'estorsione relativa alla pompa di benzina, la misura cautelare, pur riferendo le parole di una conversazione intervenuta fra altri appartenenti alle cosche reggine 'sorelle' della famiglia TE, nel corso della quale un rappresentante dichiara 'poi glielo dissi a RI, falli passare, parlano si aggiuntano', non spiega affatto le ragioni per cui tale frase dovrebbe essere idonea a dimostrare la ritenuta intraneità dell'indagato alla 'ndrina di Archi con le funzioni indicate, tanto più che tale ruolo è stato riconosciuto in capo al fratello OM all'interno della consorteria. Altrettanto inconferente è l'episodio raccontato dal collaboratore di giustizia CO RG che si riferisce ad un fatto del 2013/2014 e che esula addirittura, sia per ragioni temporali che contenutistiche, dal perimetro della contestazione e che non è stata in ogni caso preceduta da una valutazione circa la credibilità intrinseca ed estrinseca del propalante. 2.2 L'ulteriore motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari e della 'doppia presunzione' nonché la carenza ed illogicità manifesta della motivazione sul punto del significativo lasso temporale tra l'adozione del provvedimento genetico e l'epoca di commissione dei reati contestati. Non può prendersi in considerazione, si sottolinea, la natura 'aperta' della contestazione a fronte di specifici episodi collocati tra il 2014 ed il 2019 con conseguente assenza, per quasi un quinquennio, di episodi salienti da parte di soggetto incensurato e privo di carichi pendenti. 3. Il secondo ricorso, a firma degli avvocati Albanese e Curatola deduce innanzitutto vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancanza di riscontri esterni di natura individualizzante alle dichiarazioni rese da De RL ex art. 210 c.p.p. Viene censurata in particolare la ricostruzione dell'aggressione al CI ed allo stesso RI TE e degli sviluppi conseguenti, contestando la tesi della successiva riunione e della partecipazione alla stessa dell'indagato in base alle considerazioni già sviluppate nella memoria depositata in sede di udienza di riesame e che il tribunale ha ignorato. A pagina 10 del ricorso si censura la genericità delle dichiarazioni rese il 7 gennaio 2021 da De RL in ordine alla reggenza ed alle relazioni di RI TE con NE De TE mentre nelle pagine successive si contesta la valorizzazione, in assenza di riscontri esterni, delle dichiarazioni di CO RG. A pagina 14 viene trattato il tema del contributo dell'indagato nell'estorsione ai danni dei gestori della pompa di benzina,mentre nella successiva pagina 18 vengono contestati gli elementi desumibili dalla telefonata dell'8 maggio 2018 tra OT BR e EN. Il ricorso si conclude con il riferimento ai principi giurisprudenziali in materia di partecipazione per delinquere di stampo mafioso ed agli standard richiesti per la relativa prova, che nel caso concreto non possono considerarsi soddisfatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va valutata l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa di RI TE in limine litis, sulla quale il Collegio si è espressamente riservato all'esordio dell'udienza. Come indicato in intestazione, si tratta di documenti inviati per posta elettronica il pomeriggio antecedente l'udienza, debitamente stampate e presentate in udienza. Detti documenti sono da ritenersi inutilizzabili per tardivo inoltro e, conseguentemente, non possono essere oggetto di esame in questa sede. Invero, nel procedimento trattato in sede di legittimità con il c.d. "Rito Covid", i documenti (nuovi o comunque non presenti in atti) che la difesa intenda produrre al fine di chiederne la formale acquisizione per la loro successiva utilizzazione ai fini della decisione, vanno trasmessi alla Cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo di posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", poiché detto termine, previsto dall'art. 23, connnna 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. - in parte qua senza modificazioni - in I. n. 176 del 2020, per il deposito delle conclusioni (e più favorevole di quello di "quindici giorni prima dell'udienza" previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. - nel testo vigente prima della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 - per il deposito di motivi nuovi e memorie) ha, in difetto di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali, natura generale(5, z. 2 - , "Hzt- ,L,7 in X , v • 1 14) • Si tratta di un termine che non è solo diretto ad assicurare il contraddittorio, ponendo la controparte nella condizione di conoscere i temi del decidere prima dell'udienza, al fine di poter eventualmente replicare in maniera pertinente. La sua finalità risiede anche nel consentire al giudice l'analisi e la valutazione del materiale offerto ed è come tale inderogabile. 2. Nel merito i ricorsi risultano fondati. I motivi possono essere trattati unitariamente, prevalendo i profili relativi ai vizi della motivazione, in relazione alla sufficienza indiziaria. Secondo la prospettazione fatta propria dal provvedimento impugnato (pg.23), una serie di elementi probatori raccolti nel tempo e relativi a vicende pregresse, seppur già ritenuti insufficienti in epoca anteriore a giustificare la prosecuzione dell'attività di indagine nei confronti dell'indagato per estorsione o associazione per delinquere di stampo mafioso, vanno ora reinterpretati e valorizzati alla luce di sopravvenienze investigative recenti costituite dalle dichiarazioni rese nell'ambito di una collaborazione di giustizia di ampio respiro da tal MA De RL. Questi, sentito nel corso di due interrogatori a cavallo tra fine 2020 ed inizio 2021 confermò che il riferimento emerso in altra indagine (Malefix, poi confluita nel procedimento Epicentro) alla sussistenza di rapporti con 'quelli di compare GI si riferiva ai 'successori' del capo 'ndrina VA TE, cioè i generi IC CR e NE EN nonché i nipoti (figli del fratello PA TE), OM e RI, giungendo a definire questi 'reggente' della cosca in conseguenza della carcerazione all'epoca del fratello OM. Ciò consente, secondo l'argomento posto a base della decisione impugnata, di dare una "quadra interpretativa", "consentendo di strappare definitivamente il velo di indefinitezza" ad una serie di "pietre di inciampo di innegabile rilevanza mafiosa" a carico dell'imputato, consentendo così "di percepire -finalmente- con nitidezza i contorni del contributo dello stesso al consolidamento del potere della cosca di riferimento sul territorio reggino" (pg.24). E le 'pietre d'inciampo' (se è consentito utilizzare in questo contesto, con il rischio di banalizzarla, tale locuzione che si riferisce a ben più drammatiche vicende che si inseriscono nel quadro della shoah) sarebbero costituite (i) dalla partecipazione dell'indagato ad una riunione mafiosa, risalente al 2019, in cui si decise la risposta da dare ad uno sgarro subito dalla cosca, (ii) dall'interessamento in una vicenda estorsiva concernente la gestione di una pompa di servizio, nonché (iii) da un episodio relativo alla chiusura di un punto scommesse. 3. La Corte ritiene che i rilievi critici formulati dalle difese alla ricostruzione contenuta dall'ordinanza impugnata colgano correttamente quella che è la principale debolezza del provvedimento e, in generale dell'impostazione adottata. 6 L'elemento coagulante delle dichiarazioni di De RL, ritenuto sufficiente a consolidare e dar rilevanza probatoria agli elementi indiziari a carico di RI TE risulta in verità inidoneo alla funzione attribuitale, per almeno due ragioni. In primo luogo, alla deposizione di De RL può essere riconosciuto valore solo relativo, dovendosi escludere, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che essa possa costituire il fondamento per la ricostruzione di quel 'patrimonio conoscitivo condiviso' che, evocato anche dal Sostituto Procuratore in udienza, non può ritenersi consolidato nel caso concreto. Infatti, la sussistenza di una conoscenza condivisa di circostanze rilevanti in tanto può essere valorizzata, ai fini di una chiamata di correo -come frequentemente avviene- ovvero quale testimonianza, solo laddove si possa parlare effettivamente di circostanze che il propalante fosse in grado di conoscere, direttamente o mediatamente, per la propria posizione all'interno della associazione per delinquere su cui riferisce. In tali casi, si è affermato (Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018 Miceli Rv. 273344 - 01) che l'appartenenza ad un sodalizio comune, dotato di proprie regole di accesso e qualificato dalla necessità, per la propria operatività, dello scambio di informazioni e della condivisione di conoscenze, anche relative alla struttura di comando ed ai ruoli ricoperti dagli altri consociati, possa costituire la premessa di un affidabile contributo conoscitivo. Sennonché, tale approdo ermeneutico necessita di precisazione ed affinamento laddove, come nel caso di specie, il contributore, sotto forma di collaboratore di giustizia, non appartenga direttamente al sodalizio criminoso in relazione al quale riferisce, ma ad una 'famiglia' differente, non necessariamente rivale, ma comunque 'altra'. In tal caso, di patrimonio conoscitivo condiviso non può parlarsi, dovendosi degradare il valore del contributo del propalante ad un livello inferiore. Si è così precisato (Sez. 4, n. 1097 del 22/10/2020,Domicoli,Rv. 280241 - 01) che le dichiarazioni provenienti da soggetto appartenente ad altro sodalizio criminoso possono assumere rilievo probatorio ove supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, effettivamente, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso di informazioni attinenti a fatti di interesse per gli associati, indipendentemente dalla escussione della fonte da cui sono promanate le informazioni. Tale è la situazione nel corrente caso, poiché De RL appartiene, da quanto si apprende dal provvedimento, alla famiglia capeggiata da De TE, e non alla famiglia arcota dei TE. La assenza di elementi di verifica o di riscontro, non presenti nel caso o comunque non ostesi, priva l'elemento indiziario di forza dimostrativa sufficiente. A tale deficienza sul piano metodologico, si aggiunge, a fragilizzare ulteriormente le dichiarazioni di De RL, una carenza di carattere contenutistico. Infatti, da un lato, ci troviamo dinnanzi ad un materiale estremamente rarefatto, sintetizzabile in una vaga 'aggiunta' dei due LL TE quali vertici, dopo l'indicazione di IC CR e NE EN, da parte del collaboratore di giustizia;
d'altro lato, si tratta di dichiarazioni il cui contenuto non sopravvive allo standard posto dalla sentenza 'Modaffari', vale a dire ai requisiti perimetrati in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889. Senza la necessità di ripercorrerne in questa sede l'intero iter argomentativo, estremamente ampio, sia sufficiente 7 ricordare, per i fini che qui interessano, che la sentenza partiva dall'esigenza di chiarire se la mera affiliazione ad un'associazione di stampo mafioso (anche in quel caso si trattava di 'ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato. In tale ambito, dopo aver dichiarato la necessità di superare tanto la teoria organizzatoria, che parte dalla premessa della sufficienza dell'affiliazione, quanto quella causale, che quell'elemento rituale rischia di svalutare aprioristicamente, il Collegio ritenne necessario ribadire l'orientamento cui erano pervenute le Sezioni Unite n. 30 del 27/09/1995, Mannino, secondo cui va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo. La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". Se questi sono in principi cui l'interpretazione del fenomeno associativo deve attenersi, e che valgono anche per la fase preliminare delle indagini ed ai fini della emissione della misura cautelare (come avveniva nella sentenza S.U. Modaffari, peraltro), è necessario che si superi la generica allegazione della affiliazione (che nel caso di specie, in presenza di un trentenne incensurato pare collegata più che altro alla appartenenza familiare) e si espliciti il contenuto concreto di una condotta che viene descritta addirittura come dirigenziale, in virtù delle parole di De RO ma in assenza di concrete sue manifestazioni. Tali infatti non possono essere certamente considerate né l'incontro con CO RG, risalente al 2013 o 2014, per risolvere questioni attinenti alla gestione di un punto scommesse, né successivi presunti sviluppi di una carriera criminale tutta da dimostrare. Quanto al primo episodio, riferito dal collaboratore di giustizia RG, esso è troppo risalente e distaccato dagli altri da poter essere indicativo di una qualche colleganza malavitosa di RI TE, appena ventenne all'epoca dei fatti, che nel frangente si limitò ad accompagnare il diretto interessato mantenendo un atteggiamento del tutto passivo e silente, pur non negando il proprio interesse. Un atteggiamento sostanzialmente neutro e remissivo, che non aveva indotto RG a mutare la propria decisione di interrompere l'attività che si era rivelata non profittevole. Né concretezza maggiore ai fini della definizione della presunta leadership mafiosa dell'imputato ha il ruolo ritagliato a costui nell'ordinanza nella vicenda estorsiva della stazione di servizio. Sulla base della sola anodina frase pronunciata da AM Di NA ad AN BR ("Poi gli ho detto io a RI falli passare, parlano, si aggiustano") nel quadro di una estorsione che risulta non perseguita nemmeno nei confronti dell'estorsore (NZ), si pretende di desumere il ruolo verticistico di RI TE, sull'assunto che il capo non si occupi della conclusione della estorsione ma, se mai, in caso di necessità, intervieéx post, per mediare sull'entità del pretium criminis. Si tratta tuttavia di un argomento addirittura contradittorio, che dà per scontato ciò che dovrebbe dimostrare. Esso non considera che RI TE non era comparso in precedenza in tale vicenda estorsiva né in altre consimili conversazioni e che l'invito a farsi da parte ('falli passare') parrebbe addirittura smentire, anziché avvallare la tesi che RI TE fosse stato coinvolto con il ruolo di mediatore data la caratura particolarmente elevata. Quest'ultimo aspetto pare delinearsi anche nella vicenda CI, ove l'indagato, casualmente presente al pestaggio di un imprenditore protetto dalla consorteria di cui dovrebbe essere il leader (o comunque un reggente o un esponente di vertice), cerca di intervenire in soccorso dell'aggredito ma viene spinto malamente e finisce per allontanarsi senza reazione e quasi, verrebbe da dire, senza dignità o comunque senza alcuna delle conseguenze che ci si potrebbe attendere da quello che è descritto come un capomafia. Né si spiega perché quello che viene profilato come un leader debba poi attendere un summit differito nel tempo per rispondere all'onta che avrebbe dovuto essere, ancor prima che familiare, propria personale e così grave da richiedere da parte sua un'azione dimostrativa della ragione per cui gli veniva ancora riconosciuto il ruolo di vertice. Nulla di tutto questo nella ordinanza impugnata che suffraga la versione di un summit sostenuta da chi (De RL) non poteva avervi partecipato e che riferisce circostanze apprese dal cognato GI TI, non presente al summit (pg.27). 4. Da quanto esposto, pur a fronte di un notevole sforzo espositivo e ricostruttivo delle poche tracce probatorie rarefatte nel tempo, permane una insufficienza indiziaria sull'effettivo esercizio di una leadership percepibile come tale all'esterno ed all'interno del sodalizio, elemento assolutamente necessario per l'esercizio del comando (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante Rv. 271482; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132) non potendo s certamente ritenersi sufficiente, tanto più in presenza di altri pretendenti (i nominati CR e EN) il nome di famiglia a garantire, nella consorteria, il rispetto dovuto al capo. La motivazione del provveduto impugnato raggiunge il livello dell'ipotesi ricostruttiva ma non riesce, per quanto detto, a dimostrare effettivamente l'esercizio del ruolo ed ancor prima della partecipazione alla associazione da parte di RI TE e tanto meno di un suo significativo riconoscimento esterno. 5. Per queste ragioni, appare necessario l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della Libertà ed il rinvio del procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art.309 comma 7, c.p.p., mandando altresì alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art.309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 9 maggio 2024 Il Consigliere r latore Il Presidente
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; esaminato il provvedimento impugnato, i ricorsi presentati da RI TE nonchè i documenti inviati con PEC 1'8 maggio 2024, alle ore 17:26; udita la relazione svolta dal consigliere CO Florit;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputati; udita la discussione della difesa del ricorrente, Avv. CO Albanese del Foro di Reggio Calabria e Avv. Dario Vannetiello del Foro di Napoli che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento, con l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 23279 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/05/2024 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame del Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza del 3 ottobre 2023 del Gip del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato a RI TE la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto previsto dell'articolo 416 — bis c.p.. Secondo l'ipotesi accusatoria contenuta nel capo di imputazione provvisorio, all'indagato viene ascritta la partecipazione, in qualità di dirigente ed organizzatore della articolazione mafiosa 'ndranghetista riferibile al territorio di Archi, facente parte del associazione mafiosa con nome omonimo operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, con organo di vertice denominato 'Provincia', associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Da pagina 4, l'ordinanza riporta i principali temi difensivi sviluppati nella richiesta di riesame. Si tratta della contestazione delle dichiarazioni rese da CO RG, relative a fatti accaduti nel 2014, totalmente prive di riscontri esterni individualizzanti in relazione all'indagato, sostanzialmente inconferenti nel merito ed in ogni caso provenienti da un soggetto che era stato smodato assuntore di cocaina al tempo e pertanto scarsamente credibile. Ulteriore contestazione riguardava il coinvolgimento dell'indagato nella estorsione ai danni di tal Di NA per l'acquisto o comunque la gestione di un distributore di carburante. Tale vicenda si connotava per la difficoltà ricostruttiva (essendo ipotizzabile altresì una normale transazione commerciale) nonché per l'incertezza nel riferimento ai soggetti coinvolti tanto che per lo stesso fatto, in un'altra indagine, gli autori non erano stati individuati, nemmeno nella persona di tal AT NZ che avrebbe dovuto avere il ruolo di artefice dell'estorsione. Nell'ordinanza, a pg.4 e 5, si riporta la deduzione difensiva in relazione ad una ulteriore tessera che era stata posta a fondamento dell'ordinanza impugnata'', la conversazione captata tra TÒ BR e AN US EN dell'8 maggio 2018, nel corso della quale il primo riferiva dei contatti di OM TE per sollecitarlo a trovare un accordo con non meglio identificate persone. Sennonché, si contestava dalle difese, , i tabulati telefonici non Lavevano evidenziato alcuna ~lata tra BR e TE nonostante il primo !nel corso della conversazione dicesse all'interlocutore di essere contattato dall'indagato più di 10 volte al giorno. Ciò dimostra che non potesse essere l'indagato a fare le chiamate tanto più che il BR aveva indicato tal "Mico", e non RI quale soggetto che si era avvicinato alla famiglia malavitosa di cui egli era esponente. In relazione all'aggressione patita il 20 luglio 2019 da tal LO CI all'uscita da un pubblico esercizio, la difesa dell'indagato, anche a mezzo di indagini difensive, dimostrava che nella vicenda RI TE aveva solamente inteso svolgere il ruolo di paciere e non di mediatore. Prive di riscontri erano altresì le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MA De RL nel corso dell'interrogatorio 7 gennaio 2021, dichiarazioni che attribuendo un ruolo associativo all'indagato erano in contrasto con dichiarazioni precedenti e successive rese dello stesso collaboratore in cui RI TE non veniva menzionato. In ogni caso, se anche fossero ritenuti integrati i presupposti di una partecipazione associativa, mai potrebbe configurarsi un ruolo dirigenziale o apicale non potendosi desumere da alcuna circostanza un quid pluris qualificante in tal senso. Da pagina 7 a pagina 9 l'ordinanza ricostruisce l'origine dell'indagine ed i precedenti giudiziari della cosca TE i cui membri sono stati ripetutamente attinti da sentenze di condanna per ipotesi associativa nei procedimenti Agathos, Padrino, Monopoli ed Epicentro. Le pagine successive (pg.10-22) entrano in media res trattando delle specifiche circostanze dalle quali viene desunta la partecipazione associativa, con funzione apicale, di RI TE nella cosca di famiglia. In primo luogo, vengono menzionate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MA De RL il quale indica che gli 'eredi sul territorio' del boss VA TE fossero i generi di costui nonché i figli del fratello PA, OM e RI TE, indicato come 'reggente'. Quale seconda circostanza, sono riportate (pg.11) le risultanze investigative di altro procedimento (indagine "Malefix") in relazione ad un episodio di aggressione ai danni di un protégé della famiglia consociata ai TE, nel corso del quale aveva subito percosse l'indagato stesso. Vengono analizzate le ripercussioni, nell'ambiente malavitoso, della vicenda che aveva generato clamore tale da indurre alla convocazione di un summit dei vertici delle famiglie malavitose che si erano sentite 'offese' dall'affronto, summit al quale aveva partecipato anche RI TE quale esponente di vertice della propria famiglia. Alle pagine 14 e 15 viene quindi riportato il contenuto di una conversazione tra AN (TÒ) BR e AN US EN (cognato dell'indagato), esponenti rispettivamente della famiglia omonima e della famiglia TE. Quale ulteriore elemento a carico di RI TE, a pagina 15 viene riportata una vicenda estorsiva relativa ai pagamenti pretesi ed ottenuti nei confronti dell'esercente di una pompa di benzina in cui il ruolo dell'indagato, seppure successivo alla conclusione dell'accordo estorsivo, era funzionale alla gestione del rapporto conseguente. Infine, tra pagina 20 e pagina 22 vengono riportate le dichiarazioni di tal RG CO, emergenti da altro procedimento ("Gambling"), sul coinvolgimento di RI TE nella gestione di una attività di betting online e sull'atteggiamento intimidatorio ed estorsivo implicito da costui promanante, per conseguire la prosecuzione dell'attività. Le pagine seguenti dell'ordinanza, fino a pg.33, sono dedicate all'analisi del materiale menzionato ed alla confutazione delle difese avanzate nell'istanza di riesame dall'indagato. La pagina finale dell'ordinanza è quindi dedicata all'analisi delle esigenze cautelari ed al dispositivo di rigetto del gravame. 2. L'indagato ha presentato due ricorsi per Cassazione avverso il provvedimento di rigetto. 2.1 Il primo, a firma dell'avvocato Dario Vannetiello, deduce con un primo motivo violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove nonché travisamento per omissione e motivazione apparente, contraddittoria o manifestamente illogica (cioè, tutti i vizi motivazionali) sugli elementi addotti a fondamento della misura cautelare. Il motivo viene introdotto da due preliminari considerazioni, l'una relativa alla incensuratezza ed assenza di carichi pendenti o precedenti di qualsiasi sorta a carico dell'imputato, e l'altra sul fatto che ciascuno degli elementi ritenuti rilevanti dal Tribunale del riesame provenissero dalle indagini in altro procedimento (c.d. Epicento) esitato nella condanna del fratello dell'odierno ricorrente, OM TE per il suo ruolo di vertice nella cosca reggina controllata dalla famiglia TE. Nonostante tale precedente, nessun addebito era mai stato mosso a RI in alcun procedimento penale. I giudici cautelari non si sono pertanto confrontati in maniera adeguata con la preesistenza degli elementi posti solo ora a carico del ricorrente né con il fatto che il medesimo ruolo oggi contestato sia stato già giudizialmente 'assegnato' ad altro soggetto della famiglia. Pertanto, va ritenuta apparente e manifestamente illogica la giustificazione fornita a pagina 23 dell'ordinanza in ordine alla rivalutazione 'postuma' del materiale già acquisito, con evidente circolarità argonnentativa che affligge l'ordinanza. Apodittica è altresì l'affermazione della pluralità di 'fonti di prova eterogenee', che non trova riscontro negli atti e che connota la indefinitezza del ruolo del ricorrente. Ulteriore profilo critico è la mancanza di valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia MA De RL nonostante specifiche doglianze formulate con il ricorso per riesame. Frutto di travisamento è poi l'interpretazione fornita alle dichiarazioni del predetto laddove indica (verbale 10.12.2020) prima i generi di 'compare GI quali nuovi rappresentanti di tutta la famiglia TE lasciando poi ad una indicazione generica e non conclusiva la definizione del ruolo dei figli di PA. Negli interrogatori successivi, il ruolo di RI è definito in maniera del tutto generica ed insufficiente. Travisato è pure il significato della conversazione tra TÒ BR e AN EN, che si riferiva al fratello OM e non a RI. In ogni caso, la conversazione in questione non ha alcuna valenza dimostrativa di un ruolo apicale così che appare del tutto illogica ed apodittica l'affermazione della progressiva espansione del ruolo del giovane all'interno della cosca. Anche in relazione alla sussistenza ed alla partecipazione di RI TE al summit successivo all'aggressione ai danni di CI e dello stesso RI TE, l'ordinanza impugnata è gravemente carente poiché non vengono individuate le fonti di conoscenza del De RO che della riunione mafiosa riferisce de relato, solo dopo essere stato attinto da misura cautelare in cui tale episodio veniva riferito. La stessa fonte del De RL, tal TI, non era presente al summit mentre risulta per tabulas che RI non fosse tra i partecipanti. Quanto all'episodio dell'estorsione relativa alla pompa di benzina, la misura cautelare, pur riferendo le parole di una conversazione intervenuta fra altri appartenenti alle cosche reggine 'sorelle' della famiglia TE, nel corso della quale un rappresentante dichiara 'poi glielo dissi a RI, falli passare, parlano si aggiuntano', non spiega affatto le ragioni per cui tale frase dovrebbe essere idonea a dimostrare la ritenuta intraneità dell'indagato alla 'ndrina di Archi con le funzioni indicate, tanto più che tale ruolo è stato riconosciuto in capo al fratello OM all'interno della consorteria. Altrettanto inconferente è l'episodio raccontato dal collaboratore di giustizia CO RG che si riferisce ad un fatto del 2013/2014 e che esula addirittura, sia per ragioni temporali che contenutistiche, dal perimetro della contestazione e che non è stata in ogni caso preceduta da una valutazione circa la credibilità intrinseca ed estrinseca del propalante. 2.2 L'ulteriore motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari e della 'doppia presunzione' nonché la carenza ed illogicità manifesta della motivazione sul punto del significativo lasso temporale tra l'adozione del provvedimento genetico e l'epoca di commissione dei reati contestati. Non può prendersi in considerazione, si sottolinea, la natura 'aperta' della contestazione a fronte di specifici episodi collocati tra il 2014 ed il 2019 con conseguente assenza, per quasi un quinquennio, di episodi salienti da parte di soggetto incensurato e privo di carichi pendenti. 3. Il secondo ricorso, a firma degli avvocati Albanese e Curatola deduce innanzitutto vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancanza di riscontri esterni di natura individualizzante alle dichiarazioni rese da De RL ex art. 210 c.p.p. Viene censurata in particolare la ricostruzione dell'aggressione al CI ed allo stesso RI TE e degli sviluppi conseguenti, contestando la tesi della successiva riunione e della partecipazione alla stessa dell'indagato in base alle considerazioni già sviluppate nella memoria depositata in sede di udienza di riesame e che il tribunale ha ignorato. A pagina 10 del ricorso si censura la genericità delle dichiarazioni rese il 7 gennaio 2021 da De RL in ordine alla reggenza ed alle relazioni di RI TE con NE De TE mentre nelle pagine successive si contesta la valorizzazione, in assenza di riscontri esterni, delle dichiarazioni di CO RG. A pagina 14 viene trattato il tema del contributo dell'indagato nell'estorsione ai danni dei gestori della pompa di benzina,mentre nella successiva pagina 18 vengono contestati gli elementi desumibili dalla telefonata dell'8 maggio 2018 tra OT BR e EN. Il ricorso si conclude con il riferimento ai principi giurisprudenziali in materia di partecipazione per delinquere di stampo mafioso ed agli standard richiesti per la relativa prova, che nel caso concreto non possono considerarsi soddisfatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va valutata l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa di RI TE in limine litis, sulla quale il Collegio si è espressamente riservato all'esordio dell'udienza. Come indicato in intestazione, si tratta di documenti inviati per posta elettronica il pomeriggio antecedente l'udienza, debitamente stampate e presentate in udienza. Detti documenti sono da ritenersi inutilizzabili per tardivo inoltro e, conseguentemente, non possono essere oggetto di esame in questa sede. Invero, nel procedimento trattato in sede di legittimità con il c.d. "Rito Covid", i documenti (nuovi o comunque non presenti in atti) che la difesa intenda produrre al fine di chiederne la formale acquisizione per la loro successiva utilizzazione ai fini della decisione, vanno trasmessi alla Cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo di posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", poiché detto termine, previsto dall'art. 23, connnna 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. - in parte qua senza modificazioni - in I. n. 176 del 2020, per il deposito delle conclusioni (e più favorevole di quello di "quindici giorni prima dell'udienza" previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. - nel testo vigente prima della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 - per il deposito di motivi nuovi e memorie) ha, in difetto di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali, natura generale(5, z. 2 - , "Hzt- ,L,7 in X , v • 1 14) • Si tratta di un termine che non è solo diretto ad assicurare il contraddittorio, ponendo la controparte nella condizione di conoscere i temi del decidere prima dell'udienza, al fine di poter eventualmente replicare in maniera pertinente. La sua finalità risiede anche nel consentire al giudice l'analisi e la valutazione del materiale offerto ed è come tale inderogabile. 2. Nel merito i ricorsi risultano fondati. I motivi possono essere trattati unitariamente, prevalendo i profili relativi ai vizi della motivazione, in relazione alla sufficienza indiziaria. Secondo la prospettazione fatta propria dal provvedimento impugnato (pg.23), una serie di elementi probatori raccolti nel tempo e relativi a vicende pregresse, seppur già ritenuti insufficienti in epoca anteriore a giustificare la prosecuzione dell'attività di indagine nei confronti dell'indagato per estorsione o associazione per delinquere di stampo mafioso, vanno ora reinterpretati e valorizzati alla luce di sopravvenienze investigative recenti costituite dalle dichiarazioni rese nell'ambito di una collaborazione di giustizia di ampio respiro da tal MA De RL. Questi, sentito nel corso di due interrogatori a cavallo tra fine 2020 ed inizio 2021 confermò che il riferimento emerso in altra indagine (Malefix, poi confluita nel procedimento Epicentro) alla sussistenza di rapporti con 'quelli di compare GI si riferiva ai 'successori' del capo 'ndrina VA TE, cioè i generi IC CR e NE EN nonché i nipoti (figli del fratello PA TE), OM e RI, giungendo a definire questi 'reggente' della cosca in conseguenza della carcerazione all'epoca del fratello OM. Ciò consente, secondo l'argomento posto a base della decisione impugnata, di dare una "quadra interpretativa", "consentendo di strappare definitivamente il velo di indefinitezza" ad una serie di "pietre di inciampo di innegabile rilevanza mafiosa" a carico dell'imputato, consentendo così "di percepire -finalmente- con nitidezza i contorni del contributo dello stesso al consolidamento del potere della cosca di riferimento sul territorio reggino" (pg.24). E le 'pietre d'inciampo' (se è consentito utilizzare in questo contesto, con il rischio di banalizzarla, tale locuzione che si riferisce a ben più drammatiche vicende che si inseriscono nel quadro della shoah) sarebbero costituite (i) dalla partecipazione dell'indagato ad una riunione mafiosa, risalente al 2019, in cui si decise la risposta da dare ad uno sgarro subito dalla cosca, (ii) dall'interessamento in una vicenda estorsiva concernente la gestione di una pompa di servizio, nonché (iii) da un episodio relativo alla chiusura di un punto scommesse. 3. La Corte ritiene che i rilievi critici formulati dalle difese alla ricostruzione contenuta dall'ordinanza impugnata colgano correttamente quella che è la principale debolezza del provvedimento e, in generale dell'impostazione adottata. 6 L'elemento coagulante delle dichiarazioni di De RL, ritenuto sufficiente a consolidare e dar rilevanza probatoria agli elementi indiziari a carico di RI TE risulta in verità inidoneo alla funzione attribuitale, per almeno due ragioni. In primo luogo, alla deposizione di De RL può essere riconosciuto valore solo relativo, dovendosi escludere, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che essa possa costituire il fondamento per la ricostruzione di quel 'patrimonio conoscitivo condiviso' che, evocato anche dal Sostituto Procuratore in udienza, non può ritenersi consolidato nel caso concreto. Infatti, la sussistenza di una conoscenza condivisa di circostanze rilevanti in tanto può essere valorizzata, ai fini di una chiamata di correo -come frequentemente avviene- ovvero quale testimonianza, solo laddove si possa parlare effettivamente di circostanze che il propalante fosse in grado di conoscere, direttamente o mediatamente, per la propria posizione all'interno della associazione per delinquere su cui riferisce. In tali casi, si è affermato (Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018 Miceli Rv. 273344 - 01) che l'appartenenza ad un sodalizio comune, dotato di proprie regole di accesso e qualificato dalla necessità, per la propria operatività, dello scambio di informazioni e della condivisione di conoscenze, anche relative alla struttura di comando ed ai ruoli ricoperti dagli altri consociati, possa costituire la premessa di un affidabile contributo conoscitivo. Sennonché, tale approdo ermeneutico necessita di precisazione ed affinamento laddove, come nel caso di specie, il contributore, sotto forma di collaboratore di giustizia, non appartenga direttamente al sodalizio criminoso in relazione al quale riferisce, ma ad una 'famiglia' differente, non necessariamente rivale, ma comunque 'altra'. In tal caso, di patrimonio conoscitivo condiviso non può parlarsi, dovendosi degradare il valore del contributo del propalante ad un livello inferiore. Si è così precisato (Sez. 4, n. 1097 del 22/10/2020,Domicoli,Rv. 280241 - 01) che le dichiarazioni provenienti da soggetto appartenente ad altro sodalizio criminoso possono assumere rilievo probatorio ove supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, effettivamente, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso di informazioni attinenti a fatti di interesse per gli associati, indipendentemente dalla escussione della fonte da cui sono promanate le informazioni. Tale è la situazione nel corrente caso, poiché De RL appartiene, da quanto si apprende dal provvedimento, alla famiglia capeggiata da De TE, e non alla famiglia arcota dei TE. La assenza di elementi di verifica o di riscontro, non presenti nel caso o comunque non ostesi, priva l'elemento indiziario di forza dimostrativa sufficiente. A tale deficienza sul piano metodologico, si aggiunge, a fragilizzare ulteriormente le dichiarazioni di De RL, una carenza di carattere contenutistico. Infatti, da un lato, ci troviamo dinnanzi ad un materiale estremamente rarefatto, sintetizzabile in una vaga 'aggiunta' dei due LL TE quali vertici, dopo l'indicazione di IC CR e NE EN, da parte del collaboratore di giustizia;
d'altro lato, si tratta di dichiarazioni il cui contenuto non sopravvive allo standard posto dalla sentenza 'Modaffari', vale a dire ai requisiti perimetrati in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889. Senza la necessità di ripercorrerne in questa sede l'intero iter argomentativo, estremamente ampio, sia sufficiente 7 ricordare, per i fini che qui interessano, che la sentenza partiva dall'esigenza di chiarire se la mera affiliazione ad un'associazione di stampo mafioso (anche in quel caso si trattava di 'ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato. In tale ambito, dopo aver dichiarato la necessità di superare tanto la teoria organizzatoria, che parte dalla premessa della sufficienza dell'affiliazione, quanto quella causale, che quell'elemento rituale rischia di svalutare aprioristicamente, il Collegio ritenne necessario ribadire l'orientamento cui erano pervenute le Sezioni Unite n. 30 del 27/09/1995, Mannino, secondo cui va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo. La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". Se questi sono in principi cui l'interpretazione del fenomeno associativo deve attenersi, e che valgono anche per la fase preliminare delle indagini ed ai fini della emissione della misura cautelare (come avveniva nella sentenza S.U. Modaffari, peraltro), è necessario che si superi la generica allegazione della affiliazione (che nel caso di specie, in presenza di un trentenne incensurato pare collegata più che altro alla appartenenza familiare) e si espliciti il contenuto concreto di una condotta che viene descritta addirittura come dirigenziale, in virtù delle parole di De RO ma in assenza di concrete sue manifestazioni. Tali infatti non possono essere certamente considerate né l'incontro con CO RG, risalente al 2013 o 2014, per risolvere questioni attinenti alla gestione di un punto scommesse, né successivi presunti sviluppi di una carriera criminale tutta da dimostrare. Quanto al primo episodio, riferito dal collaboratore di giustizia RG, esso è troppo risalente e distaccato dagli altri da poter essere indicativo di una qualche colleganza malavitosa di RI TE, appena ventenne all'epoca dei fatti, che nel frangente si limitò ad accompagnare il diretto interessato mantenendo un atteggiamento del tutto passivo e silente, pur non negando il proprio interesse. Un atteggiamento sostanzialmente neutro e remissivo, che non aveva indotto RG a mutare la propria decisione di interrompere l'attività che si era rivelata non profittevole. Né concretezza maggiore ai fini della definizione della presunta leadership mafiosa dell'imputato ha il ruolo ritagliato a costui nell'ordinanza nella vicenda estorsiva della stazione di servizio. Sulla base della sola anodina frase pronunciata da AM Di NA ad AN BR ("Poi gli ho detto io a RI falli passare, parlano, si aggiustano") nel quadro di una estorsione che risulta non perseguita nemmeno nei confronti dell'estorsore (NZ), si pretende di desumere il ruolo verticistico di RI TE, sull'assunto che il capo non si occupi della conclusione della estorsione ma, se mai, in caso di necessità, intervieéx post, per mediare sull'entità del pretium criminis. Si tratta tuttavia di un argomento addirittura contradittorio, che dà per scontato ciò che dovrebbe dimostrare. Esso non considera che RI TE non era comparso in precedenza in tale vicenda estorsiva né in altre consimili conversazioni e che l'invito a farsi da parte ('falli passare') parrebbe addirittura smentire, anziché avvallare la tesi che RI TE fosse stato coinvolto con il ruolo di mediatore data la caratura particolarmente elevata. Quest'ultimo aspetto pare delinearsi anche nella vicenda CI, ove l'indagato, casualmente presente al pestaggio di un imprenditore protetto dalla consorteria di cui dovrebbe essere il leader (o comunque un reggente o un esponente di vertice), cerca di intervenire in soccorso dell'aggredito ma viene spinto malamente e finisce per allontanarsi senza reazione e quasi, verrebbe da dire, senza dignità o comunque senza alcuna delle conseguenze che ci si potrebbe attendere da quello che è descritto come un capomafia. Né si spiega perché quello che viene profilato come un leader debba poi attendere un summit differito nel tempo per rispondere all'onta che avrebbe dovuto essere, ancor prima che familiare, propria personale e così grave da richiedere da parte sua un'azione dimostrativa della ragione per cui gli veniva ancora riconosciuto il ruolo di vertice. Nulla di tutto questo nella ordinanza impugnata che suffraga la versione di un summit sostenuta da chi (De RL) non poteva avervi partecipato e che riferisce circostanze apprese dal cognato GI TI, non presente al summit (pg.27). 4. Da quanto esposto, pur a fronte di un notevole sforzo espositivo e ricostruttivo delle poche tracce probatorie rarefatte nel tempo, permane una insufficienza indiziaria sull'effettivo esercizio di una leadership percepibile come tale all'esterno ed all'interno del sodalizio, elemento assolutamente necessario per l'esercizio del comando (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante Rv. 271482; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132) non potendo s certamente ritenersi sufficiente, tanto più in presenza di altri pretendenti (i nominati CR e EN) il nome di famiglia a garantire, nella consorteria, il rispetto dovuto al capo. La motivazione del provveduto impugnato raggiunge il livello dell'ipotesi ricostruttiva ma non riesce, per quanto detto, a dimostrare effettivamente l'esercizio del ruolo ed ancor prima della partecipazione alla associazione da parte di RI TE e tanto meno di un suo significativo riconoscimento esterno. 5. Per queste ragioni, appare necessario l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della Libertà ed il rinvio del procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art.309 comma 7, c.p.p., mandando altresì alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art.309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 9 maggio 2024 Il Consigliere r latore Il Presidente