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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4201/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Francesco SICA
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato E ; Email_2
E ; Email_4
t; Email_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2018, il ricorrente, già dipendente della società Parte_2
ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della delibera del Comitato provinciale
[...] CP_1 di Cosenza n. 1818335 del 5 giugno 2018, con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo da lui proposto per l'erogazione, da parte dell' , della in deroga per l'anno CP_1 Controparte_2
2014 e seguenti, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorrente ha, quindi, dedotto di essere stato dipendente della predetta cooperativa, la quale, in base all'accordo del 26 gennaio 2014 e al piano di rilancio, aveva richiesto l'autorizzazione alla CIG in deroga ai sensi della legge n. 228/2012; che la Regione Calabria, con decreto n. 3516 del 22 novembre
2016, aveva autorizzato la concessione degli ammortizzatori in deroga per i lavoratori indicati nell'elenco allegato, tra cui il ricorrente, disponendo che l' procedesse all'erogazione delle CP_1 indennità; che, nonostante tale autorizzazione, non ha ricevuto alcun pagamento, pur avendo inviato solleciti in data 14 dicembre 2016 e 24 luglio 2017 e successiva diffida l'11 dicembre 2017; che, quindi, proposto ricorso amministrativo il Comitato provinciale ha rigettato la sua richiesta sul CP_1 presupposto che lo stesso fosse risultato titolare di partita IVA, ritenuta ostativa al beneficio. Il ricorrente contesta tale circostanza, evidenziando e documentando di non aver percepito redditi da lavoro autonomo nel periodo di riferimento. Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della delibera impugnata, l'accertamento del diritto alle indennità di CIG in deroga per gli anni 2014 e seguenti, con condanna dell' al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, CP_1 nonché spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 ordinario, ritenendo competente il giudice amministrativo, trattandosi di prestazioni assistenziali condizionate alla disponibilità di risorse finanziarie;
la carenza di legittimazione passiva dell' , CP_1 quale mero ente pagatore e l'improcedibilità della domanda per mancato esaurimento del ricorso amministrativo. Nel merito, l' ha sostenuto che il beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti CP_1 di legge, tra cui l'assenza di attività lavorativa autonoma o la preventiva comunicazione della stessa e che, svolgendo il ricorrente attività di lavoro autonomo non dichiarata, come desumibile dalla titolarità di partita IVA, lo stesso è decaduto dal diritto al trattamento.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'udienza odierna.
***
1. In via preliminare, con riguardo alla questione inerente al riparto di giurisdizione, si osserva che la
Corte di Cassazione ha costantemente ribadito, con giurisprudenza solidamente consolidata da molti anni, il criterio al quale occorre rifarsi al fine del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: “nel definire i criteri di riparto della giurisdizione in materia di integrazione salariale, è stato precisato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie riguardanti la fase anteriore al provvedimento di autorizzazione (o di negazione) dell'integrazione salariale, mentre è sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla fase successiva al suindicato provvedimento, nella quale si profilano posizioni di diritto soggettivo, nei rapporti giuridici nascenti dal provvedimento medesimo e intercorrenti tra imprenditore e oppure tra lavoratori e (…) il medesimo principio è applicabile anche con riguardo alla mobilità in deroga, di cui si discute nel presente giudizio;
(…) infatti, al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso (…) e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso”
(Cassazione civile, sez. un., 30/08/2018, ud. 05/06/2018, dep.30/08/2018, n. 21435).
Nel caso in esame, essendo intervenuta, da parte della Regione Calabria con Decreto n. 3516 del
22.11.2016 autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione del ricorrente tra i relativi destinatari, si radica in capo al ricorrente una posizione giuridica di diritto soggettivo, con conseguente legittimo radicamento della giurisdizione dinnanzi al giudice ordinario.
Inoltre, circa il difetto di legittimazione passiva si osserva che non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva dell' , essendo quest'ultimo il soggetto tenuto alla verifica dei presupposti CP_1 di pagamento nei confronti del singolo lavoratore e al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga a seguito dell'autorizzazione di cui sopra.
Infine, sempre in via preliminare, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha esperito il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego, definito con la delibera impugnata, sicché non ricorre l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
2. Circa il merito della controversia il provvedimento impugnato ha negato il beneficio sul presupposto della titolarità di partita IVA in capo al ricorrente.
Tale motivazione non è conforme alla normativa e agli indirizzi giurisprudenziali.
Premesso che la cassa integrazione è un istituto previsto dalla legge e consiste in un sostegno al CP_ reddito erogato dall' in favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di lavorare o che prestano servizio a orario ridotto rispetto a quanto previsto dal Ccnl;
che sono 3 le tipologie di cassa integrazione previste dal nostro sistema di ammortizzatori sociali: la Cassa integrazione ordinaria
(Cigo), la Cassa integrazione straordinaria (Cigs) e la Cassa integrazione in deroga (Cig in deroga) e che, nello specifico, la Cig in deroga interviene a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della cassa integrazione guadagni ordinaria (si tratta di un'estensione di un ammortizzatore sociale a lavoratori di piccole imprese, aziende artigiane, del terziario, decisa per fronteggiare la crisi economica che si è aperta nel 2008). Considerato, altresì, che la legge che ha istituito la Cassa integrazione guadagni prevede che l'integrazione salariale «non viene corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate» (art. 3
D.Lgs.Lgt n. 788/1945), per come confermato anche dall'art. 8, D.L. n. 86/1988 convertito nella legge n. 160/1988 che stabilisce che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Invero, dopo una interpretazione restrittiva della norma data dall' , la giurisprudenza di CP_1 legittimità ha, fina da subito, offerto una lettura diversa del citato art. 8, che non sancisce un'incompatibilità assoluta tra la titolarità di partita IVA e la fruizione della CIG.
In effetti, la norma va interpretata nel senso che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le sole giornate di lavoro effettuate («lo svolgimento di un'attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma unicamente la riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi derivanti dall'altra attività'» Cass. n. 12487/ 1992).
Tenuto conto, quindi, del diverso orientamento giurisprudenziale e delle modifiche normative CP_ introdotte dal legislatore con riferimento agli ammortizzatori sociali, l' ha modificato la propria posizione iniziale fornendo con la circ. n. 130/ 2010 un quadro riassuntivo delle possibilità di lavoro e di cumulabilità del trattamento di cassa integrazione con altre attività lavorative durante il periodo di fruizione dei trattamenti medesimi.
Sempre il medesimo art. 8, D.L. n. 86/1988 stabilisce che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva CP_ comunicazione al datore di lavoro ed alla sede dello svolgimento della nuova attività'». Tale disposizione è stata parzialmente modificata con l'entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 che all'art. 9,
c. 5 che ha disposto: «Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che e comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle CP_ Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell' dell' o di altre forme previdenziali CP_3 sostitutive o esclusive, nonché´ nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle
Province».
L'applicazione di tale disposizione comporta che nelle ipotesi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione, mobilità o integrazione salariale intenda accettare un regolare lavoro a termine o a tempo parziale presso un altro datore di lavoro, secondo quanto prevedono le leggi n. 92/2012, n. CP_ 223/1991 e n. 160/1993, non è più obbligato a rendere la personale tempestiva comunicazione all' di tali prestazioni, perché´ tale adempimento risulta ormai surrogato dalla spettanza a carico dell'Istituto di procedere alla consultazione della corrispondente comunicazione obbligatoria prodotta dal nuovo datore di lavoro ai Servizi per l'impiego. CP_ Naturalmente, la non obbligatorietà della comunicazione preventiva all' vale in caso di rioccupazione con rapporti di lavoro per i quali vige l'obbligatorietà della comunicazione del rapporto al Centro per l'impiego (rapporti di lavoro subordinato, a progetto, associazione in partecipazione ecc.) mentre non vale in caso di prestazioni di lavoro autonomo (non accessorio) non soggette a comunicazione. CP_ In tali casi vige ancora l'obbligo di comunicare all' lo svolgimento dell'attività'.
Alla luce delle suddette precisazioni, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo è possibile un cumulo parziale se il reddito è inferiore all'importo totale dell'integrazione. Pertanto, se un lavoratore in cassa integrazione intraprende una nuova attività autonoma non perde il diritto all'integrazione, ma la stessa verrà ridotta in proporzione ai proventi generati dalla nuova attività fino a concorrenza del valore dell'indennità cui avrebbe avuto diritto.
Inoltre, il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che intraprenda attività lavorativa autonoma CP_ deve dare preventiva comunicazione all' competente per territorio. La mancata comunicazione CP_ comporta la decadenza dal diritto di trattamento dell'integrazione salariale ( circ. n. 107/2010) CP_ Allo stesso modo deve comunicare e documentare tempestivamente all' i redditi percepiti nel periodo di lavoro specificando la collocazione temporale dell'attività lavorativa al fine del calcolo dell'eventuale quota di prestazione residua dovuta al lavoratore.
Pertanto, il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali che intraprende una nuova attività di lavoro autonomo dovrà dimostrare e documentare l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all'Istituto previdenziale di riparametrare il differenziale di integrazione salariale. Ove la ricostruzione dei redditi percepiti in forza della nuova attività non sia facilmente quantificabile o collocabile temporalmente, l' procederà alla sospensione CP_1 dell'erogazione sin dal momento della comunicazione preventiva relativa ai redditi percepiti dalla attività di lavoro autonomo. Orbene, la ratio delle disposizioni, sia di quelli di fonte normativa (del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, comma 4) che di quelli di mera attuazione interna all'ente previdenziale, è chiaro: eliminare la situazione di bisogno, socialmente rilevante, in cui si vengano a trovare i lavoratori in ipotesi in cui essi perdano in tutto o in parte il lavoro, secondo quanto prescritto dall'articolo 38 Cost.
E' in tale prospettiva che, in questa ed in altre discipline analoghe (come l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità), si collocano quelle specifiche disposizioni normative che sono dirette a fissare i limiti entro cui i beneficiari di tali forme assistenziali possano svolgere attività di lavoro produttive di reddito, al fine di non sottrarre all'intervento previdenziale la sua giustificazione sociale.
In questo contesto si inserisce, dunque, l'obbligo della comunicazione (o della c.d. autocertificazione) di cui del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, comma 5: il legislatore ha previsto l'obbligo di comunicazione preventiva per evitare il cumulo delle provvidenze economiche.
La Cassazione in ossequio ai principi sin qui richiamati ha in più pronunce ribadito l'orientamento in materia di decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione, nel caso in cui si ometta di CP_ comunicare preventivamente all' lo svolgimento di attività lavorativa, rilevando che il Decreto
Legge n. 86 del 1988, articolo 8, ammette la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, senza però mantenere per le giornate remunerate il diritto a tale trattamento, ma lo obbliga a comunicare preventivamente all' lo svolgimento di CP_1 tali attività, pena, appunto, la decadenza dal trattamento stesso (confr. Cass. n. 26520 del 2013 nonché'
Cass. n. 13577 del 2011; Cass. n. 14196 de 2010; Cass. n. 5720 del 2009; Cass. n. 4004 del 2007;
Cass. n. 173 del 2006; Cass. n. 11679 del 2005; Cass. nn. 15890 e 5019 del 2004).
In particolare, la Cassazione - ponendo attenzione alla finalità della decadenza, ossia di consentire all' la corretta gestione dell'integrazione salariale prevenendone l'indebita erogazione e CP_1 favorendo i necessari controlli per ridurre l'area del lavoro nero - ha precisato: che l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (Cass.
n. 5019, del 2004); che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli articoli 2222 c.c. e segg. e articoli 2230 c.c. e segg. (Cass. n. 11679 del 2005) e anche se svolta nell'ambito della partecipazione ad un'impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l'ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde (Cass. n. 2788 del 2001).
Ebbene, così inquadrato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie va rilevato che agli atti di causa, in effetti, è rinvenibile, allegata a comunicazione del 14.12.20216, autocertificazione con cui la parte dichiara la mancata produzione di reddito autonomo, relativamente alla annualità 2014; inoltre, con le successive diffide del 24.7.2017 e del 15.12.2017 (allegati ai fascicoli di entrambe le parti) il ricorrente produce anche autocertificazioni dello stesso tenore di cui sopra riferite alle annualità 2016 e 2017, così ottemperando al proprio obbligo di comunicazione previsto dalla normativa esaminata ai fini della liquidazione di quanto di sua spettanza a titolo di cassa integrazione in deroga.
Orbene, come sopra ricordato l'eventuale impossibilità e/o difficoltà per l'ente previdenziale di quantificazione del dovuto in relazione alla eventuale riduzione da apportare alla prestazione assistenziale in relazione al reddito da lavoro autonomo percepito dal richiedente, consente all'Ente una mera sospensione della medesima prestazione, sino ad acquisizione del dato completo.
Invero, nel caso di specie, l' pur avendo preso atto delle comunicazioni del ricorrente (tant'è CP_1 che le esibisce in giudizio allegandole al proprio fascicolo di parte) non formula al richiedente ulteriore richiesta di specificazione dei redditi da lavoro autonomo e, invece, rigetta ogni richiesta, sul mero (ed errato, per quanto sin qui argomentato) presupposto della incompatibilità tra erogazione della cassa integrazione in deroga e titolarità di partita iva.
Inoltre, nel presente giudizio, avendo esibito il ricorrente modelli Unico e Dichiarazione IVA relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2017, riferite rispettivamente alle annualità di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, l' è certamente nella possibilità di procedere Controparte_4 alle verifiche dei redditi percepiti per dette annualità dal ricorrente, con conseguente possibilità di procedere alla liquidazione della prestazione spettante al medesimo a titolo di cassa integrazione in deroga, concessagli dalla Regione Calabria con il decreto n. 3516 del 22 novembre 2016, in quanto, quale ex dipendente della cooperativa inserito nell'elenco dei beneficiari allegato al Pt_2 decreto.
Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla liquidazione in favore di CP_1 Parte_1 delle somme allo stesso spettanti a titolo di CIG in Deroga (come da decreto n. 3516 del 22 novembre 2016 del dirigente del settore n. 6, Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali della Regione Calabria) per l'annualità 2014 e successive, da quantificarsi in proporzione ai proventi generati dall'attività autonoma dichiarata e fino a concorrenza del valore dell'indennità cui avrebbe avuto diritto;
- Condanna l' alla refusione delle spese nei confronti della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 2.303,00 (calcolato avendo a riferimento ai valori minimi dello scaglione relativo alle cause indeterminabile di bassa complessità e con applicazione della riduzione al 30 % per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto), oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico
- Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Francesco SICA
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato E ; Email_2
E ; Email_4
t; Email_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2018, il ricorrente, già dipendente della società Parte_2
ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della delibera del Comitato provinciale
[...] CP_1 di Cosenza n. 1818335 del 5 giugno 2018, con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo da lui proposto per l'erogazione, da parte dell' , della in deroga per l'anno CP_1 Controparte_2
2014 e seguenti, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorrente ha, quindi, dedotto di essere stato dipendente della predetta cooperativa, la quale, in base all'accordo del 26 gennaio 2014 e al piano di rilancio, aveva richiesto l'autorizzazione alla CIG in deroga ai sensi della legge n. 228/2012; che la Regione Calabria, con decreto n. 3516 del 22 novembre
2016, aveva autorizzato la concessione degli ammortizzatori in deroga per i lavoratori indicati nell'elenco allegato, tra cui il ricorrente, disponendo che l' procedesse all'erogazione delle CP_1 indennità; che, nonostante tale autorizzazione, non ha ricevuto alcun pagamento, pur avendo inviato solleciti in data 14 dicembre 2016 e 24 luglio 2017 e successiva diffida l'11 dicembre 2017; che, quindi, proposto ricorso amministrativo il Comitato provinciale ha rigettato la sua richiesta sul CP_1 presupposto che lo stesso fosse risultato titolare di partita IVA, ritenuta ostativa al beneficio. Il ricorrente contesta tale circostanza, evidenziando e documentando di non aver percepito redditi da lavoro autonomo nel periodo di riferimento. Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della delibera impugnata, l'accertamento del diritto alle indennità di CIG in deroga per gli anni 2014 e seguenti, con condanna dell' al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, CP_1 nonché spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 ordinario, ritenendo competente il giudice amministrativo, trattandosi di prestazioni assistenziali condizionate alla disponibilità di risorse finanziarie;
la carenza di legittimazione passiva dell' , CP_1 quale mero ente pagatore e l'improcedibilità della domanda per mancato esaurimento del ricorso amministrativo. Nel merito, l' ha sostenuto che il beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti CP_1 di legge, tra cui l'assenza di attività lavorativa autonoma o la preventiva comunicazione della stessa e che, svolgendo il ricorrente attività di lavoro autonomo non dichiarata, come desumibile dalla titolarità di partita IVA, lo stesso è decaduto dal diritto al trattamento.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'udienza odierna.
***
1. In via preliminare, con riguardo alla questione inerente al riparto di giurisdizione, si osserva che la
Corte di Cassazione ha costantemente ribadito, con giurisprudenza solidamente consolidata da molti anni, il criterio al quale occorre rifarsi al fine del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: “nel definire i criteri di riparto della giurisdizione in materia di integrazione salariale, è stato precisato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie riguardanti la fase anteriore al provvedimento di autorizzazione (o di negazione) dell'integrazione salariale, mentre è sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla fase successiva al suindicato provvedimento, nella quale si profilano posizioni di diritto soggettivo, nei rapporti giuridici nascenti dal provvedimento medesimo e intercorrenti tra imprenditore e oppure tra lavoratori e (…) il medesimo principio è applicabile anche con riguardo alla mobilità in deroga, di cui si discute nel presente giudizio;
(…) infatti, al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso (…) e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso”
(Cassazione civile, sez. un., 30/08/2018, ud. 05/06/2018, dep.30/08/2018, n. 21435).
Nel caso in esame, essendo intervenuta, da parte della Regione Calabria con Decreto n. 3516 del
22.11.2016 autorizzazione della concessione del beneficio con inclusione del ricorrente tra i relativi destinatari, si radica in capo al ricorrente una posizione giuridica di diritto soggettivo, con conseguente legittimo radicamento della giurisdizione dinnanzi al giudice ordinario.
Inoltre, circa il difetto di legittimazione passiva si osserva che non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva dell' , essendo quest'ultimo il soggetto tenuto alla verifica dei presupposti CP_1 di pagamento nei confronti del singolo lavoratore e al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga a seguito dell'autorizzazione di cui sopra.
Infine, sempre in via preliminare, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha esperito il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego, definito con la delibera impugnata, sicché non ricorre l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
2. Circa il merito della controversia il provvedimento impugnato ha negato il beneficio sul presupposto della titolarità di partita IVA in capo al ricorrente.
Tale motivazione non è conforme alla normativa e agli indirizzi giurisprudenziali.
Premesso che la cassa integrazione è un istituto previsto dalla legge e consiste in un sostegno al CP_ reddito erogato dall' in favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di lavorare o che prestano servizio a orario ridotto rispetto a quanto previsto dal Ccnl;
che sono 3 le tipologie di cassa integrazione previste dal nostro sistema di ammortizzatori sociali: la Cassa integrazione ordinaria
(Cigo), la Cassa integrazione straordinaria (Cigs) e la Cassa integrazione in deroga (Cig in deroga) e che, nello specifico, la Cig in deroga interviene a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della cassa integrazione guadagni ordinaria (si tratta di un'estensione di un ammortizzatore sociale a lavoratori di piccole imprese, aziende artigiane, del terziario, decisa per fronteggiare la crisi economica che si è aperta nel 2008). Considerato, altresì, che la legge che ha istituito la Cassa integrazione guadagni prevede che l'integrazione salariale «non viene corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate» (art. 3
D.Lgs.Lgt n. 788/1945), per come confermato anche dall'art. 8, D.L. n. 86/1988 convertito nella legge n. 160/1988 che stabilisce che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Invero, dopo una interpretazione restrittiva della norma data dall' , la giurisprudenza di CP_1 legittimità ha, fina da subito, offerto una lettura diversa del citato art. 8, che non sancisce un'incompatibilità assoluta tra la titolarità di partita IVA e la fruizione della CIG.
In effetti, la norma va interpretata nel senso che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le sole giornate di lavoro effettuate («lo svolgimento di un'attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma unicamente la riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi derivanti dall'altra attività'» Cass. n. 12487/ 1992).
Tenuto conto, quindi, del diverso orientamento giurisprudenziale e delle modifiche normative CP_ introdotte dal legislatore con riferimento agli ammortizzatori sociali, l' ha modificato la propria posizione iniziale fornendo con la circ. n. 130/ 2010 un quadro riassuntivo delle possibilità di lavoro e di cumulabilità del trattamento di cassa integrazione con altre attività lavorative durante il periodo di fruizione dei trattamenti medesimi.
Sempre il medesimo art. 8, D.L. n. 86/1988 stabilisce che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva CP_ comunicazione al datore di lavoro ed alla sede dello svolgimento della nuova attività'». Tale disposizione è stata parzialmente modificata con l'entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 che all'art. 9,
c. 5 che ha disposto: «Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che e comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle CP_ Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell' dell' o di altre forme previdenziali CP_3 sostitutive o esclusive, nonché´ nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle
Province».
L'applicazione di tale disposizione comporta che nelle ipotesi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione, mobilità o integrazione salariale intenda accettare un regolare lavoro a termine o a tempo parziale presso un altro datore di lavoro, secondo quanto prevedono le leggi n. 92/2012, n. CP_ 223/1991 e n. 160/1993, non è più obbligato a rendere la personale tempestiva comunicazione all' di tali prestazioni, perché´ tale adempimento risulta ormai surrogato dalla spettanza a carico dell'Istituto di procedere alla consultazione della corrispondente comunicazione obbligatoria prodotta dal nuovo datore di lavoro ai Servizi per l'impiego. CP_ Naturalmente, la non obbligatorietà della comunicazione preventiva all' vale in caso di rioccupazione con rapporti di lavoro per i quali vige l'obbligatorietà della comunicazione del rapporto al Centro per l'impiego (rapporti di lavoro subordinato, a progetto, associazione in partecipazione ecc.) mentre non vale in caso di prestazioni di lavoro autonomo (non accessorio) non soggette a comunicazione. CP_ In tali casi vige ancora l'obbligo di comunicare all' lo svolgimento dell'attività'.
Alla luce delle suddette precisazioni, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo è possibile un cumulo parziale se il reddito è inferiore all'importo totale dell'integrazione. Pertanto, se un lavoratore in cassa integrazione intraprende una nuova attività autonoma non perde il diritto all'integrazione, ma la stessa verrà ridotta in proporzione ai proventi generati dalla nuova attività fino a concorrenza del valore dell'indennità cui avrebbe avuto diritto.
Inoltre, il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che intraprenda attività lavorativa autonoma CP_ deve dare preventiva comunicazione all' competente per territorio. La mancata comunicazione CP_ comporta la decadenza dal diritto di trattamento dell'integrazione salariale ( circ. n. 107/2010) CP_ Allo stesso modo deve comunicare e documentare tempestivamente all' i redditi percepiti nel periodo di lavoro specificando la collocazione temporale dell'attività lavorativa al fine del calcolo dell'eventuale quota di prestazione residua dovuta al lavoratore.
Pertanto, il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali che intraprende una nuova attività di lavoro autonomo dovrà dimostrare e documentare l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all'Istituto previdenziale di riparametrare il differenziale di integrazione salariale. Ove la ricostruzione dei redditi percepiti in forza della nuova attività non sia facilmente quantificabile o collocabile temporalmente, l' procederà alla sospensione CP_1 dell'erogazione sin dal momento della comunicazione preventiva relativa ai redditi percepiti dalla attività di lavoro autonomo. Orbene, la ratio delle disposizioni, sia di quelli di fonte normativa (del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, comma 4) che di quelli di mera attuazione interna all'ente previdenziale, è chiaro: eliminare la situazione di bisogno, socialmente rilevante, in cui si vengano a trovare i lavoratori in ipotesi in cui essi perdano in tutto o in parte il lavoro, secondo quanto prescritto dall'articolo 38 Cost.
E' in tale prospettiva che, in questa ed in altre discipline analoghe (come l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità), si collocano quelle specifiche disposizioni normative che sono dirette a fissare i limiti entro cui i beneficiari di tali forme assistenziali possano svolgere attività di lavoro produttive di reddito, al fine di non sottrarre all'intervento previdenziale la sua giustificazione sociale.
In questo contesto si inserisce, dunque, l'obbligo della comunicazione (o della c.d. autocertificazione) di cui del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, comma 5: il legislatore ha previsto l'obbligo di comunicazione preventiva per evitare il cumulo delle provvidenze economiche.
La Cassazione in ossequio ai principi sin qui richiamati ha in più pronunce ribadito l'orientamento in materia di decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione, nel caso in cui si ometta di CP_ comunicare preventivamente all' lo svolgimento di attività lavorativa, rilevando che il Decreto
Legge n. 86 del 1988, articolo 8, ammette la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, senza però mantenere per le giornate remunerate il diritto a tale trattamento, ma lo obbliga a comunicare preventivamente all' lo svolgimento di CP_1 tali attività, pena, appunto, la decadenza dal trattamento stesso (confr. Cass. n. 26520 del 2013 nonché'
Cass. n. 13577 del 2011; Cass. n. 14196 de 2010; Cass. n. 5720 del 2009; Cass. n. 4004 del 2007;
Cass. n. 173 del 2006; Cass. n. 11679 del 2005; Cass. nn. 15890 e 5019 del 2004).
In particolare, la Cassazione - ponendo attenzione alla finalità della decadenza, ossia di consentire all' la corretta gestione dell'integrazione salariale prevenendone l'indebita erogazione e CP_1 favorendo i necessari controlli per ridurre l'area del lavoro nero - ha precisato: che l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (Cass.
n. 5019, del 2004); che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli articoli 2222 c.c. e segg. e articoli 2230 c.c. e segg. (Cass. n. 11679 del 2005) e anche se svolta nell'ambito della partecipazione ad un'impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l'ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde (Cass. n. 2788 del 2001).
Ebbene, così inquadrato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie va rilevato che agli atti di causa, in effetti, è rinvenibile, allegata a comunicazione del 14.12.20216, autocertificazione con cui la parte dichiara la mancata produzione di reddito autonomo, relativamente alla annualità 2014; inoltre, con le successive diffide del 24.7.2017 e del 15.12.2017 (allegati ai fascicoli di entrambe le parti) il ricorrente produce anche autocertificazioni dello stesso tenore di cui sopra riferite alle annualità 2016 e 2017, così ottemperando al proprio obbligo di comunicazione previsto dalla normativa esaminata ai fini della liquidazione di quanto di sua spettanza a titolo di cassa integrazione in deroga.
Orbene, come sopra ricordato l'eventuale impossibilità e/o difficoltà per l'ente previdenziale di quantificazione del dovuto in relazione alla eventuale riduzione da apportare alla prestazione assistenziale in relazione al reddito da lavoro autonomo percepito dal richiedente, consente all'Ente una mera sospensione della medesima prestazione, sino ad acquisizione del dato completo.
Invero, nel caso di specie, l' pur avendo preso atto delle comunicazioni del ricorrente (tant'è CP_1 che le esibisce in giudizio allegandole al proprio fascicolo di parte) non formula al richiedente ulteriore richiesta di specificazione dei redditi da lavoro autonomo e, invece, rigetta ogni richiesta, sul mero (ed errato, per quanto sin qui argomentato) presupposto della incompatibilità tra erogazione della cassa integrazione in deroga e titolarità di partita iva.
Inoltre, nel presente giudizio, avendo esibito il ricorrente modelli Unico e Dichiarazione IVA relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2017, riferite rispettivamente alle annualità di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, l' è certamente nella possibilità di procedere Controparte_4 alle verifiche dei redditi percepiti per dette annualità dal ricorrente, con conseguente possibilità di procedere alla liquidazione della prestazione spettante al medesimo a titolo di cassa integrazione in deroga, concessagli dalla Regione Calabria con il decreto n. 3516 del 22 novembre 2016, in quanto, quale ex dipendente della cooperativa inserito nell'elenco dei beneficiari allegato al Pt_2 decreto.
Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla liquidazione in favore di CP_1 Parte_1 delle somme allo stesso spettanti a titolo di CIG in Deroga (come da decreto n. 3516 del 22 novembre 2016 del dirigente del settore n. 6, Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali della Regione Calabria) per l'annualità 2014 e successive, da quantificarsi in proporzione ai proventi generati dall'attività autonoma dichiarata e fino a concorrenza del valore dell'indennità cui avrebbe avuto diritto;
- Condanna l' alla refusione delle spese nei confronti della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 2.303,00 (calcolato avendo a riferimento ai valori minimi dello scaglione relativo alle cause indeterminabile di bassa complessità e con applicazione della riduzione al 30 % per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto), oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico
- Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).