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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1619/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MICOSSI ANNA, con elezione di domicilio in VIA CAVALLOTTI n. 12, 33170
PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to CLEOPAZZO ENRICO ANTONIO, con elezione di domicilio in
VIA ROMA n. 35, 33085 MANIAGO (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
18/04/2011, riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come note scritte congiunte di trattazione scritta in
1 sostituzione di udienza del 04/04/2025 e cioè
“1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) starà con il padre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola a Per_1
dopo cena;
a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola a domenica dopo cena.
Sarà sempre cura del sig. prendere con sé dall'uscita da CP_1 Per_1
scuola e riportarla presso l'abitazione materna.
Da settembre 2025, con l'inizio della Scuola superiore, le parti concorderanno modifiche al presente calendario di frequentazione padre-figlia in base all'orario scolastico, che prevede lezioni il sabato mattina e rientri pomeridiani, nonchè in base alle esigenze di mantenendo il prelievo e Per_1
il riaccompagnamento di da/a casa/scuola a cura del padre. Durante Per_1
l'estate trascorrerà con il padre almeno 20 giorni, anche non Per_1
consecutivi, che i genitori individueranno concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto dei propri impegni e delle esigenze di Per_1
Le vacanze natalizie saranno suddivise a metà tra i genitori, ad anni alterni la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio,
mantenendo però ogni anno la tradizione di famiglia della Vigilia di Natale di presso il padre e del giorno di Natale presso la madre, sempre Per_1
compatibilmente con gli impegni di Le vacanze Pasquali saranno Per_1
suddivise a metà tra i genitori, con l'alternanza annuale dei giorni di Pasqua e
Pasquetta, mentre altri “ponti” e feste civili si regoleranno ad anni alterni,
compatibilmente con gli impegni di Nei rispettivi periodi di Per_1
permanenza presso di sé, i genitori rispetteranno gli impegni di Per_1
(scolastici, medici, sportivi, amicali e ludici);
3) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della CP_1
figlia versando alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00, soggetto a Parte_1
rivalutazione ISTAT, se in aumento, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di
2 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, individuate come da Protocollo d'intesa stipulato il 22.02.2018 tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone. Dette spese straordinarie, impedito in caso contrario il diritto di regresso, dovranno essere necessariamente concordate in via preventiva tra i genitori, salvi i casi di assoluta e dimostrata urgenza;
4) il sig. si impegna a versare ratealmente alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo arretrato di € 1.322,84, a partire dal mese di agosto 2025 in rate
[...]
mensili di € 100,00 cadauna;
5) disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
6) spese di lite compensate, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà
professionale”.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 , premesso che dalla Parte_1
convivenza more uxorio con , è nata la figlia in atti CP_1 Per_1
generalizzata e riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo tempi e modalità dettagliati in atti;
ha chiesto che il padre versi alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma Per_1
pari ad euro 400,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
in forma tracciabile ed entro il giorno 20 di ogni mese, o quel diverso importo ritenuto congruo, oltre il 50% de4lle spese straordinarie necessarie per la figlia,
come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
infine, ha chiesto che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, con rifusione delle spese in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 22/11/2024, non si è CP_1
opposto alla domanda, di parte ricorrente, di affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
3 dettagliando tempi e modalità per le visite padre/figlia; ha chiesto che i genitori concordino le scelte e le spese relative all'istruzione di le Per_1
decisioni in ordine alle cure ed alla sua salute nonché le spese relative alle attività extrascolastiche nel rispetto delle naturali tendenze, predisposizioni e desideri della minore che i genitori si impegnano a tenere nella massima e prioritaria considerazione;
in ordine al mantenimento, ha chiesto che ciascun genitore provveda alle spese ordinarie in via diretta quando terrà con sé la figlia, mentre per quanto concerne le spese straordinarie, ha chiesto siano ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pordenone dietro previo accordo tra i genitori, salvo ragioni d'urgenza,
dichiarando, inoltre, che il genitore che avrà sostenuto le spese straordinarie avrà cura di chiedere all'altro genitore il rimborso della metà di quanto speso previa esibizione delle pezze giustificative;
ha chiesto che gli assegni familiari vengano percepiti dalla madre e ciascun genitore detrarrà fiscalmente il carico relativo alla figlia nella misura del 50%, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
All'esito dell'udienza del 23/12/2024, con ordinanza di data 24/12/2024, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. Affida la figlia minore in atti generalizzata, a entrambi i genitori, che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre. 2.
Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia con i CP_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per un pomeriggio
4 infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, con prelievo da scuola e riaccompagnamento a casa dopo cena;
a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23
dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività
pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
3. Dispone che il padre CP_1
provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via Parte_1
anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. 4.
Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018. 5. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”.
Il Giudice relatore ha ordinato, altresì, alle parti di depositare entro termine perentorio: documentazione fiscale relativa agli anni di imposta 2023, 2022,
2021; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2023 sino all'ultimo trimestre disponibile;
documentazione attestante tutte le fonti di reddito;
documentazione attestante redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
documentazione attestante proprietà immobiliari elencate
5 singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private.
Infine, ha rinviato la causa per le deduzioni delle parti al 21/03/2025.
Con decreto del 21/02/2025, il Giudice relatore ha disposto che l'udienza già
fissata per il giorno 21/03/2025, fosse sostituita dallo scambio e il deposito in forma telematica di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze, eccezioni e conclusioni, assegnando sempre termine per detto deposito al 21/03/2025.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido e mantenimento della figlia e, in data 17/03/2025 è stata Per_1
depositata istanza congiunta delle parti di rinvio per il deposito di note scritte e con decreto del 18/03/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza al
04/04/2025.
All'esito dell'udienza del 04/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 07/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto
6 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 06/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1619/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MICOSSI ANNA, con elezione di domicilio in VIA CAVALLOTTI n. 12, 33170
PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to CLEOPAZZO ENRICO ANTONIO, con elezione di domicilio in
VIA ROMA n. 35, 33085 MANIAGO (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
18/04/2011, riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come note scritte congiunte di trattazione scritta in
1 sostituzione di udienza del 04/04/2025 e cioè
“1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) starà con il padre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola a Per_1
dopo cena;
a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola a domenica dopo cena.
Sarà sempre cura del sig. prendere con sé dall'uscita da CP_1 Per_1
scuola e riportarla presso l'abitazione materna.
Da settembre 2025, con l'inizio della Scuola superiore, le parti concorderanno modifiche al presente calendario di frequentazione padre-figlia in base all'orario scolastico, che prevede lezioni il sabato mattina e rientri pomeridiani, nonchè in base alle esigenze di mantenendo il prelievo e Per_1
il riaccompagnamento di da/a casa/scuola a cura del padre. Durante Per_1
l'estate trascorrerà con il padre almeno 20 giorni, anche non Per_1
consecutivi, che i genitori individueranno concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto dei propri impegni e delle esigenze di Per_1
Le vacanze natalizie saranno suddivise a metà tra i genitori, ad anni alterni la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio,
mantenendo però ogni anno la tradizione di famiglia della Vigilia di Natale di presso il padre e del giorno di Natale presso la madre, sempre Per_1
compatibilmente con gli impegni di Le vacanze Pasquali saranno Per_1
suddivise a metà tra i genitori, con l'alternanza annuale dei giorni di Pasqua e
Pasquetta, mentre altri “ponti” e feste civili si regoleranno ad anni alterni,
compatibilmente con gli impegni di Nei rispettivi periodi di Per_1
permanenza presso di sé, i genitori rispetteranno gli impegni di Per_1
(scolastici, medici, sportivi, amicali e ludici);
3) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della CP_1
figlia versando alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00, soggetto a Parte_1
rivalutazione ISTAT, se in aumento, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di
2 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, individuate come da Protocollo d'intesa stipulato il 22.02.2018 tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone. Dette spese straordinarie, impedito in caso contrario il diritto di regresso, dovranno essere necessariamente concordate in via preventiva tra i genitori, salvi i casi di assoluta e dimostrata urgenza;
4) il sig. si impegna a versare ratealmente alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo arretrato di € 1.322,84, a partire dal mese di agosto 2025 in rate
[...]
mensili di € 100,00 cadauna;
5) disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
6) spese di lite compensate, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà
professionale”.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 , premesso che dalla Parte_1
convivenza more uxorio con , è nata la figlia in atti CP_1 Per_1
generalizzata e riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo tempi e modalità dettagliati in atti;
ha chiesto che il padre versi alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma Per_1
pari ad euro 400,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
in forma tracciabile ed entro il giorno 20 di ogni mese, o quel diverso importo ritenuto congruo, oltre il 50% de4lle spese straordinarie necessarie per la figlia,
come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
infine, ha chiesto che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, con rifusione delle spese in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 22/11/2024, non si è CP_1
opposto alla domanda, di parte ricorrente, di affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
3 dettagliando tempi e modalità per le visite padre/figlia; ha chiesto che i genitori concordino le scelte e le spese relative all'istruzione di le Per_1
decisioni in ordine alle cure ed alla sua salute nonché le spese relative alle attività extrascolastiche nel rispetto delle naturali tendenze, predisposizioni e desideri della minore che i genitori si impegnano a tenere nella massima e prioritaria considerazione;
in ordine al mantenimento, ha chiesto che ciascun genitore provveda alle spese ordinarie in via diretta quando terrà con sé la figlia, mentre per quanto concerne le spese straordinarie, ha chiesto siano ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pordenone dietro previo accordo tra i genitori, salvo ragioni d'urgenza,
dichiarando, inoltre, che il genitore che avrà sostenuto le spese straordinarie avrà cura di chiedere all'altro genitore il rimborso della metà di quanto speso previa esibizione delle pezze giustificative;
ha chiesto che gli assegni familiari vengano percepiti dalla madre e ciascun genitore detrarrà fiscalmente il carico relativo alla figlia nella misura del 50%, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
All'esito dell'udienza del 23/12/2024, con ordinanza di data 24/12/2024, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. Affida la figlia minore in atti generalizzata, a entrambi i genitori, che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre. 2.
Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia con i CP_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per un pomeriggio
4 infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, con prelievo da scuola e riaccompagnamento a casa dopo cena;
a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica dopo cena;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23
dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività
pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
3. Dispone che il padre CP_1
provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via Parte_1
anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. 4.
Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018. 5. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”.
Il Giudice relatore ha ordinato, altresì, alle parti di depositare entro termine perentorio: documentazione fiscale relativa agli anni di imposta 2023, 2022,
2021; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2023 sino all'ultimo trimestre disponibile;
documentazione attestante tutte le fonti di reddito;
documentazione attestante redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
documentazione attestante proprietà immobiliari elencate
5 singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private.
Infine, ha rinviato la causa per le deduzioni delle parti al 21/03/2025.
Con decreto del 21/02/2025, il Giudice relatore ha disposto che l'udienza già
fissata per il giorno 21/03/2025, fosse sostituita dallo scambio e il deposito in forma telematica di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze, eccezioni e conclusioni, assegnando sempre termine per detto deposito al 21/03/2025.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido e mantenimento della figlia e, in data 17/03/2025 è stata Per_1
depositata istanza congiunta delle parti di rinvio per il deposito di note scritte e con decreto del 18/03/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza al
04/04/2025.
All'esito dell'udienza del 04/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 07/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto
6 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 06/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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