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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, Giulio Monferini, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2306 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 16/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di MA NZ, finalizzata all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena detentiva irrogatagli per aver commesso reati in materia di sostanze stupefacenti. A tal fine, ha, tra l'altro, osservato che la tangibile insussistenza delle condizioni per l'esecuzione della sanzione in forma alternativa a quella carceraria ha reso superfluo il rinvio dell'udienza sollecitato dalla difesa. 2. MA NZ propone, con il ministero dell'avv. Marco Malavolta, ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale. Rileva, al riguardo, che all'udienza del 4 marzo 2025, fissata per la discussione della sua istanza, egli non partecipò perché detenuto per altra causa e non tradotto, ciò che indusse il suo difensore ad invocare il differimento dell'udienza per consentirgli di presenziare. Aggiunge che il Tribunale di sorveglianza, pur trovandosi al cospetto di un legittimo impedimento a comparire, tempestivamente e ritualmente dedotto, non diede seguito alla richiesta di rinvio e si limitò ad attestare, nel provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta, la superfluità dell'incombente, in tal modo determinando una nullità assoluta ed insanabile per violazione del diritto di difesa, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., prevede, tra l'altro, che il Tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, procede, se non diversamente previsto, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.. Il comma 4 dell'art. 666 cod. proc. pen. non contempla la partecipazione necessaria dell'interessato all'udienza avanti al Tribunale di sorveglianza, ma solo la possibilità, ove costui lo richieda, di essere sentito personalmente. Nel caso in cui il condannato sia ristretto, per quella o per altra causa, l'audizione avviene, alternativamente, mediante traduzione all'udienza o, qualora una particolare disposizione di legge lo preveda o l'interessato vi consenta, collegamento a distanza. Il condannato che sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consenta all'audizione mediante collegamento a distanza, è, invece, sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione e salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, in proposito, che la mancata traduzione ed audizione dell'interessato all'incidente di esecuzione è causa di nullità, di ordine generale ed a regime intermedio, nel solo caso in cui egli abbia formulato preventiva, espressa richiesta di essere sentito personalmente (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Morabito, Rv. 214778). Analogamente, è inficiata da nullità la celebrazione dell'udienza camerale a dispetto della deduzione di un legittimo impedimento a comparire del condannato in stato detentivo che abbia preventivamente richiesto di essere sentito (così Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299 - 01; Sez. 3, n. 16084 del 13/02/2025, Lettieri, Rv. 288003 - 01). 4. Nel caso in esame, è pacifico che il difensore di NZ, in sede di udienza camerale, ne chiese il rinvio allo scopo di «permettere all'interessato di presenziare», per tale via esprimendo un'intenzione in alcun modo equiparabile alla richiesta di essere sentito, cioè di rendere dichiarazioni, determinazione (si legge, in particolare, nella motivazione della già menzionata sentenza n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299 - 01) autonoma e non coincidente con la mera partecipazione all'udienza e della quale, nella fattispecie, non vi è traccia. La decisione impugnata si palesa, dunque, pienamente conforme all'impianto normativo, a prescindere dalla valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla superfluità dell'audizione del condannato. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NZ al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/10/2025.
lette le conclusioni del PG, Giulio Monferini, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2306 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 16/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di MA NZ, finalizzata all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena detentiva irrogatagli per aver commesso reati in materia di sostanze stupefacenti. A tal fine, ha, tra l'altro, osservato che la tangibile insussistenza delle condizioni per l'esecuzione della sanzione in forma alternativa a quella carceraria ha reso superfluo il rinvio dell'udienza sollecitato dalla difesa. 2. MA NZ propone, con il ministero dell'avv. Marco Malavolta, ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale. Rileva, al riguardo, che all'udienza del 4 marzo 2025, fissata per la discussione della sua istanza, egli non partecipò perché detenuto per altra causa e non tradotto, ciò che indusse il suo difensore ad invocare il differimento dell'udienza per consentirgli di presenziare. Aggiunge che il Tribunale di sorveglianza, pur trovandosi al cospetto di un legittimo impedimento a comparire, tempestivamente e ritualmente dedotto, non diede seguito alla richiesta di rinvio e si limitò ad attestare, nel provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta, la superfluità dell'incombente, in tal modo determinando una nullità assoluta ed insanabile per violazione del diritto di difesa, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., prevede, tra l'altro, che il Tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, procede, se non diversamente previsto, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.. Il comma 4 dell'art. 666 cod. proc. pen. non contempla la partecipazione necessaria dell'interessato all'udienza avanti al Tribunale di sorveglianza, ma solo la possibilità, ove costui lo richieda, di essere sentito personalmente. Nel caso in cui il condannato sia ristretto, per quella o per altra causa, l'audizione avviene, alternativamente, mediante traduzione all'udienza o, qualora una particolare disposizione di legge lo preveda o l'interessato vi consenta, collegamento a distanza. Il condannato che sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consenta all'audizione mediante collegamento a distanza, è, invece, sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione e salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, in proposito, che la mancata traduzione ed audizione dell'interessato all'incidente di esecuzione è causa di nullità, di ordine generale ed a regime intermedio, nel solo caso in cui egli abbia formulato preventiva, espressa richiesta di essere sentito personalmente (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Morabito, Rv. 214778). Analogamente, è inficiata da nullità la celebrazione dell'udienza camerale a dispetto della deduzione di un legittimo impedimento a comparire del condannato in stato detentivo che abbia preventivamente richiesto di essere sentito (così Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299 - 01; Sez. 3, n. 16084 del 13/02/2025, Lettieri, Rv. 288003 - 01). 4. Nel caso in esame, è pacifico che il difensore di NZ, in sede di udienza camerale, ne chiese il rinvio allo scopo di «permettere all'interessato di presenziare», per tale via esprimendo un'intenzione in alcun modo equiparabile alla richiesta di essere sentito, cioè di rendere dichiarazioni, determinazione (si legge, in particolare, nella motivazione della già menzionata sentenza n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299 - 01) autonoma e non coincidente con la mera partecipazione all'udienza e della quale, nella fattispecie, non vi è traccia. La decisione impugnata si palesa, dunque, pienamente conforme all'impianto normativo, a prescindere dalla valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla superfluità dell'audizione del condannato. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NZ al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/10/2025.