Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2306
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della legge processuale

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio del difensore non equivalga a una richiesta di essere sentito personalmente da parte dell'interessato, requisito necessario per configurare una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa in caso di mancata traduzione. Pertanto, la mancata traduzione e audizione non costituisce causa di nullità in questo caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2306
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo