Art. 18.
Per l'anno finanziario 1970 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti nell'importo complessivo di lire 40.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento e' iscritto al capitolo n. 2960 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
Per l'anno finanziario 1970 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti nell'importo complessivo di lire 40.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento e' iscritto al capitolo n. 2960 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.