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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1669/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2825/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1060/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 05/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229002077436 - a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/5/2022 s.p.a. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229002077436 notificata in data 28/2/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 896.547,32, contestandola limitatamente a 8 cartelle presupposte per una pretesa complessiva di € 596.630,57.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1060/23 del 5/5/2023 mediante la quale si riteneva l'inammissibilità delle eccezioni di omessa notifica delle cartelle presupposte, in quanto respinta con altra sentenza
(2533/2022 del 8/11/2022) e infondata l'eccezione relativa alla misura degli interessi.
Avverso la sentenza proponeva appello s.p.a. Ricorrente_1 riproponendo pedissequamente la medesima eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte ed eccessività delle spese liquidate.
Si costituiva l'agente della riscossione ribadendo l'avvenuta notifica delle cartelle e l'infondatezza dell'appello.
L'appellante, quindi, depositava domanda di rottamazione con pagamento della prima rata e chiedeva estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sarebbe infondato e temerario, ma ne va dichiarata l'estinzione.
Come risulta dalla documentazione in atti le medesime cartelle oggetto dell'intimazione, erano anche oggetto dì parallela comunicazione preventiva di ipoteca. Anche la comunicazione preventiva di ipoteca, portante il numero 2952220000178, veniva impugnata assumendosi tra l'altro, anche in tale caso, l'omessa notifica delle cartelle presupposte. Il ricorso veniva rigettato con sentenza di primo grado 2533/2022 del 8/11/2022 che riconosceva, tra l'altro, l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte.
Detta sentenza, che non risulta passata in giudicato all'epoca della pronuncia ora appellata, non faceva stato nel parallelo giudizio, non dando luogo a giudicato esterno. Tuttavia la documentazione versata in atti documentava inequivocabilmente l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, notifica, peraltro, eseguita a mezzo pec.
Invero l'intimazione è stata impugnata con riferimento alle seguenti cartelle:
-29520180012635846/000, notificata il 26/09/2018;
-29520180022148433/000, notificata il 21/12/2018;
-29520190000368725/000, notificata il 04/03/2019;
-29520190003870474/000, notificata il 02/05/2019;
-29520190008485302/000, notificata il 09/09/2019;
-295201900088264465/001, notificata il 09/9/2019;
-29520190013770227/000, notificata il 12/12/2019; - 29520200000459074/000, notificata il 24/02/2020
L'agente della riscossione, sin dal primo grado, ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle a mezzo pec all'indirizzo della società, esibendo il relativo estratto dal registro INI-Pec.
Comunque l'appellante ha invocato la cessazione della materia del contendere per intervenuta domanda di rottamazione, depositando ricevute di pagamento delle prime rate.
Coerentemente con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 c. 2 Cost.), deve ritenersi che la domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1 commi 231 – 252 l. 197/2022
e la documentazione dei primi pagamenti siano condizione sufficiente alla dichiarazione di estinzione del giudizio promosso dal contribuente o nel quale il contribuente è appellante, dal momento che, per un verso, ai sensi dell'art. 1 comma 236 il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio;
per altro verso, ai sensi del medesimo art. 1 c. 236 l'impegno alla rinuncia del giudizio è condizione indispensabile per l'accesso alla definizione agevolata (cfr. Cass. V,
30/8/2024, 23381; Cass. V, 11/9/2024, 24428; Cass. V, 11/9/2024, 24431; Cass. V, 26/9/2024, 27572).
In tal senso, peraltro, dispone l'art. 1 c. 236 l. 197/22, come modificato dall'art. 12-bis D.L. 84/25, con riferimento alle ipotesi di definizione agevolata di cui all'art. 1 c. 235 l. 197/22 e di cui all'art.
3-bis c. 1 D.L.
202/24.
In ogni caso l'appellante ha implicitamente rinunciato al giudizio dichiarando di non avervi più interesse.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2825/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1060/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 05/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229002077436 - a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/5/2022 s.p.a. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229002077436 notificata in data 28/2/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 896.547,32, contestandola limitatamente a 8 cartelle presupposte per una pretesa complessiva di € 596.630,57.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1060/23 del 5/5/2023 mediante la quale si riteneva l'inammissibilità delle eccezioni di omessa notifica delle cartelle presupposte, in quanto respinta con altra sentenza
(2533/2022 del 8/11/2022) e infondata l'eccezione relativa alla misura degli interessi.
Avverso la sentenza proponeva appello s.p.a. Ricorrente_1 riproponendo pedissequamente la medesima eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte ed eccessività delle spese liquidate.
Si costituiva l'agente della riscossione ribadendo l'avvenuta notifica delle cartelle e l'infondatezza dell'appello.
L'appellante, quindi, depositava domanda di rottamazione con pagamento della prima rata e chiedeva estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sarebbe infondato e temerario, ma ne va dichiarata l'estinzione.
Come risulta dalla documentazione in atti le medesime cartelle oggetto dell'intimazione, erano anche oggetto dì parallela comunicazione preventiva di ipoteca. Anche la comunicazione preventiva di ipoteca, portante il numero 2952220000178, veniva impugnata assumendosi tra l'altro, anche in tale caso, l'omessa notifica delle cartelle presupposte. Il ricorso veniva rigettato con sentenza di primo grado 2533/2022 del 8/11/2022 che riconosceva, tra l'altro, l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte.
Detta sentenza, che non risulta passata in giudicato all'epoca della pronuncia ora appellata, non faceva stato nel parallelo giudizio, non dando luogo a giudicato esterno. Tuttavia la documentazione versata in atti documentava inequivocabilmente l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, notifica, peraltro, eseguita a mezzo pec.
Invero l'intimazione è stata impugnata con riferimento alle seguenti cartelle:
-29520180012635846/000, notificata il 26/09/2018;
-29520180022148433/000, notificata il 21/12/2018;
-29520190000368725/000, notificata il 04/03/2019;
-29520190003870474/000, notificata il 02/05/2019;
-29520190008485302/000, notificata il 09/09/2019;
-295201900088264465/001, notificata il 09/9/2019;
-29520190013770227/000, notificata il 12/12/2019; - 29520200000459074/000, notificata il 24/02/2020
L'agente della riscossione, sin dal primo grado, ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle a mezzo pec all'indirizzo della società, esibendo il relativo estratto dal registro INI-Pec.
Comunque l'appellante ha invocato la cessazione della materia del contendere per intervenuta domanda di rottamazione, depositando ricevute di pagamento delle prime rate.
Coerentemente con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 c. 2 Cost.), deve ritenersi che la domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1 commi 231 – 252 l. 197/2022
e la documentazione dei primi pagamenti siano condizione sufficiente alla dichiarazione di estinzione del giudizio promosso dal contribuente o nel quale il contribuente è appellante, dal momento che, per un verso, ai sensi dell'art. 1 comma 236 il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio;
per altro verso, ai sensi del medesimo art. 1 c. 236 l'impegno alla rinuncia del giudizio è condizione indispensabile per l'accesso alla definizione agevolata (cfr. Cass. V,
30/8/2024, 23381; Cass. V, 11/9/2024, 24428; Cass. V, 11/9/2024, 24431; Cass. V, 26/9/2024, 27572).
In tal senso, peraltro, dispone l'art. 1 c. 236 l. 197/22, come modificato dall'art. 12-bis D.L. 84/25, con riferimento alle ipotesi di definizione agevolata di cui all'art. 1 c. 235 l. 197/22 e di cui all'art.
3-bis c. 1 D.L.
202/24.
In ogni caso l'appellante ha implicitamente rinunciato al giudizio dichiarando di non avervi più interesse.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Compensa le spese di lite tra le parti.