Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 02/02/2026, n. 1547
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale

    La Corte ritiene tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento, applicando il principio della scissione degli effetti della notifica a mezzo posta. La spedizione è avvenuta entro i termini di decadenza, mentre la ricezione da parte del destinatario è avvenuta successivamente, ma ciò non inficia la tempestività per il notificante. Tale principio si estende anche all'interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'imposizione fiscale per difetto di sottoscrizione

    La censura è infondata poiché l'atto risulta sottoscritto digitalmente dal Presidente della SO.GES. S.p.A., funzionario responsabile, a cui il Comune ha trasferito il potere di accertamento e riscossione.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa apposizione del visto di esecutorietà

    La dedotta omissione non è condivisibile poiché l'atto impugnato è un avviso di accertamento, che rientra nella fase accertativa precedente a quella di riscossione coattiva a mezzo ruolo, per la quale è previsto il visto di esecutorietà.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 02/02/2026, n. 1547
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1547
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo