CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 02/02/2026, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1547/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7954/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe UV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4176 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19487/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 4176 del 24/02/2025 di
€ 2.676,00, notificato dalla SO.GE.S. S.p.A., quale Concessionaria per la riscossione del Comune di San
Giuseppe UV, in data 03/04/2025, riguardante l'omesso/parziale versamento dell'IMU riferita all'anno
2019 per l'importo di € 2.676,00.
Parte ricorrente riferisce di aver presentato istanza di annullamento in autotutela in data 7.4.2025 per intervenuta prescrizione, istanza riscontrata dalla Concessionaria in data 10.4.2025 con cui ha rilevato la legittimità dell'operato.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. e all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 attesa la notifica in data 3.4.2025 dell'avviso di accertamento impugnato oltre il termine prescritto per l'accertamento, nonché il recupero dell'IMU dell'anno
2019, coincidente con il 31/12/2024, rilevando altresì che per l'annualità 2019 non sarebbe applicabile il termine eccezionale (+ 85 giorni) previsto durante l'emergenza Covid dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020, con applicazione della sospensione Covid-19 soltanto per le entrate “che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, precisamente: ▪ SOSPENSIONE COVID-19: anno
2020; ▪ ANNUALITÀ IN SCADENZA NELL'ANNO 2020: anno 2015. Pertanto, per l'annualità 2019 (con scadenza 31/12/2024) non è applicabile l'estensione dei termini prescrizionali (+ 85 giorni) previsti dal citato art. 67.
Il ricorrente assume altresì la illegittimità dell'imposizione fiscale per violazione dell'art. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 87, legge n. 549/1995, nonché la violazione dell'art. 7, comma 1, legge n.
212/2000., in quanto l'avviso di accertamento impugnato non reca la sottoscrizione di un funzionario designato dalla Giunta comunale o delegato dal Sindaco, non reca altresì nessuna indicazione del funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo, nonché del soggetto responsabile dell'Ufficio tributi e neppure dell'indicazione della determina dirigenziale del Comune di San Giuseppe UV da cui ciò possa evincersi, palesando quindi un difetto di motivazione anche per insussistenza dei presupposti.
Inoltre l'avviso sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 52, lettera d), D.Lgs. n. 446/1997, il quale dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi locali è apposto “in ogni caso” dal Funzionario responsabile dell'Ufficio tributi comunale. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto.
In conclusione parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
La Società_2 - Società Gestione Servizi S.p.A. intimata si è costituita in giudizio ed ha controdedotto rilevando che nessuna prescrizione si sarebbe verificata nel caso di specie in quanto, nella fase di accertamento del tributo l'Ente è soggetto solo ad un termine decadenziale – quello di cui all'art. 1 co. 161 L. n. 296/2006 –
e non al termine prescrizionale. In altri termini, per l'amministrazione finanziaria il diritto alla riscossione nasce nel momento in cui l'accertamento diviene definitivo (60 giorni dopo la sua notifica): solo una volta che l'atto è divenuto definitivo nel rispetto del termine decadenziale suddetto, nasce un diritto alla riscossione per l'Ente, con sottoposizione al termine prescrizionale breve di 5 anni. Pertanto nella fase di accertamento dei tributi locali non decorre alcun termine di prescrizione (perché non si è ancora formato alcun diritto in capo all'Ente) ma solo di decadenza. Come si evince dalla relata (doc. 1), la Società_2 ha affidato il plico per la notificazione al vettore postale in data 24.02.2025, pertanto in applicazione del principio della scissione degli effetti e della sospensiva COVID ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, nessuna decadenza in capo a SO.
GES sarebbe rinvenibile (sul principio di scissione degli effetti in ambito tributario vedi sentenza Corte di
Cassazione, SS.UU. n. 40543 del 17.12.2021). Inoltre riguardo all'applicazione della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione in capo al Concessionario ai sensi dell'art. 67 co. 1 del D.L. n. 18/2020 parte resistente ha richiamato il Decreto ex art. 380 bis del 23.01.2025 della Corte di Cassazione, che ha confermato il principio statuito dalla Prima Sezione Civile con Ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025, secondo cui la sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 si applica a tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data della sua emissione, e pertanto la Società_2, nel caso di specie, era legittimata sino al 26.03.2025 a notificare l'Avviso di Accertamento per omesso versamento IMU 2019, senza incorrere in alcuna decadenza (principio applicabile anche ai tributi locali). L'atto impugnato non sarebbe viziato per difetto di sottoscrizione in quanto con la Deliberazione del 01.07.2024 il Responsabile del Società_3 del Comune ha affidato alla SO.GES l'accertamento sul territorio riferito all'IMU 2019 in forza del contratto pubblico (n. rep 1859 del 19.07.2021 registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola in pari data al n. 15560, richiamato all'interno della Delibera), siglato con il predetto Concessionario ad esito di regolare gara pubblica, con cui il Comune ha trasferito integralmente il suo potere di accertamento e riscossione dei tributi locali all'esponente (soggetto privato in tal caso esercente pubbliche funzioni). La Società_2 esercita poi tale potere tramite il proprio legale rappresentante, il sig. Rappres Legale , Presidente della Società_2 e Funzionario Responsabile dell'atto (come si evince in calce allo stesso), unico legittimato alla sottoscrizione dello stesso, avvenuta ex art. 1 co. 87 della l. n. 549 del 1995, norma che prevede che il responsabile possa evitare di firmare materialmente gli avvisi di accertamento sostituendola con una firma a stampa laddove l'atto sia prodotto da un sistema informatico automatizzato e ove risulti il nome del soggetto responsabile: tutte condizioni ricorrenti nel caso di specie. Pertanto, nessun difetto di sottoscrizione sussiste nel caso di specie
(come anche confermato nella sentenza CGT di Napoli n. 5728 dell'11.04.2024). Infine sulla presunta omessa apposizione del visto di esecutorietà rileva parte resistente che l'art. 52 lett. d) del d.lgs. n. 546 del 1992 citato dal ricorrente non è applicabile al caso di specie (come peraltro si evince dal tenore della stessa eccezione contenuta nel ricorso): tale norma fa riferimento ad un visto di esecutività da apporre “sui ruoli”, con inequivocabile riferimento alla riscossione a mezzo ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, invece nel caso in esame riguarda la fase accertativa.
Pertanto il Concessionario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva di replica insistendo sulla propria posizione ed ha evidenziato che per l'avviso di accertamento IMU anno 2019 i termini di decadenza e prescrizione coincidevano con il 31/12/2024, che con l'aggiunga dei termini da sospensione emergenziale Covid-19 (+
85 giorni) si spostavano al 26/03/2025. Pertanto, nel rispetto o meno del termine di decadenza, l'avviso di accertamento impugnato sarebbe giunto a conoscenza del contribuente solo il 03/04/2025; quindi, ben oltre i termini di prescrizione previsti dalla normativa di riferimento ordinaria e/o in considerazione di quella emergenziale. Inoltre sulla violazione dell'art. 52, lett.d) del d.lgs. n. 446 del 1997 l'assunto di parte resistente
è infondato perché com'è noto, l'apposizione del visto di esecutività, si rende necessario (in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992; art. 107 e 109 del T.U.) solo nell'ipotesi in cui l'Ente comunale intenda procedere alla riscossione coattiva dei tributi avvalendosi degli Agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. n. 203/2005, affidando, cioè, la riscossione ad un soggetto “esterno” alla struttura amministrativa, come occorso nel caso di specie. Applicando la suddetta normativa al caso in esame, emerge con evidenza che il Comune di San Giuseppe UV per il recupero coattivo dei tributi locali si avvale effettivamente di un Agente della riscossione esterno, la SO.GE.S. S.p.A., al quale va fornita la prova della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito mediante la formazione e la trasmissione del ruolo da parte del Dirigente dell'Ufficio tributi dell'Ente creditore.
Alla udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato dalla
SO.GE.S. S.p.A., quale Concessionaria per la riscossione del Comune di San Giuseppe UV, in data
03/04/2025, riguardante l'omesso/parziale versamento dell'IMU riferita all'anno 2019 per l'importo di
€ 2.676,00, riguardo al quale è stata eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale nonché profili di illegittimità per la mancata sottoscrizione del funzionario designato e la violazione dell'art. 52, lett.d) del d. lgs. n. 446 del 1997 per l'omessa apposizione del visto di esecutività.
La SO.GES spa resistente ha depositato articolate controdeduzioni insistendo sulla tempestività e correttezza del suo operato anche riguardo ai profili di legittimazione e completezza dell'atto adottato.
Al riguardo parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa ai sensi dell'art. 2948, n.
4 cod. civ. e all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 attesa la notifica in data 3.4.2025 dell'avviso di accertamento impugnato oltre il termine prescritto per l'accertamento, coincidente con il 31/12/2024, in relazione all'annualità 2019 di riferimento, non operando nella specie la sospensione del termine per l'emergenza sanitaria. Nella memoria conclusiva parte ricorrente ha insistito sulle proprie posizioni rilevando riguardo alla eccepita prescrizione che anche con l'aggiunga dei termini da sospensione emergenziale
Covid-19 (+ 85 giorni al 31/12/2024) il termine per l'accertamento sarebbe coincidente al 26/03/2025, invece la conoscenza dell'avviso di accertamento sarebbe avvenuta con l'effettiva notifica dell'atto in data
03/04/2025, ben oltre i termini di prescrizione previsti dalla normativa di riferimento ordinaria e/o in considerazione di quella emergenziale per il tributo di riferimento.
In proposito va rilevato che l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, come da documentazione versata in copia in atti (atto spedito con raccomandata e preso in carico dall'Ufficio PT in data 24.02.2025, entro il 26.3.2025 nel termine più lungo oltre il quinquennio in applicazione della normativa emergenziale).
Al riguardo, deve ritenersi legittima la notifica diretta degli atti tributari a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'agente notificatore (ferma restando, ovviamente, quella dell'Banca_1), mediante la spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento, che non viola il diritto di azione e di difesa del destinatario dell'atto e, quindi, da ritenersi modalità di notifica costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost., sentenza
23.7.2015, n. 175; id. ord. 24.4.2019, n. 104). Si osserva che l'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006 prevede che: "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o per i ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati avrebbero dovuto essere effettuati”.
Riguardo alla questione dell'individuazione del dies a quo del termine quinquennale, si rileva che che può essere risolta alla luce della sentenza della Cassazione n. 22224 del 03.11.2016 che ha statuito che al fine di determinare il dies a quo della decadenza degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, gli enti locali devono tener conto del momento dal quale inizia l'occupazione o la detenzione dell'immobile, prima o dopo il 20 gennaio, e che nel caso di occupazione già in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e comunque prima del 20 gennaio il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, invece nel secondo caso decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
Posto che in assenza di deduzioni di segno contrario, deve ritenersi nella specie l'occupazione già in corso all'inizio del periodo di imposta (20-1-2019), con conseguente scadenza del termine quinquennale alla data del 31-12-2024 (con sospensione per normativa emergenziale), come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente.
Ciò posto assume rilevanza nella specie verificare se trovi applicazione il principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e notificato, ricavabile dall'art. 149 c.p.c. (Notificazione a mezzo del servizio postale) a mente del quale "La notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell 'atto". Ed infatti, nel caso di specie, come già rilevato, l'avviso di accertamento oggetto di causa è stato spedito dall'Ufficio postale di Napoli il 24.2.2025 (accettazione online raccta), dunque entro il
26.3.2025 (nel termine più lungo oltre il quinquennio in applicazione della normativa emergenziale), pur essendosi di fatto la notifica perfezionata oltre il termine (in data 4 aprile 2025, come risulta dall'avviso di ricevimento Banca_2 allegato in atti, sottoscritto per ricevuta dal soggetto ricevente, recante il timbro e la data apposta).
Va precisato che nel diritto tributario sono previsti, in prevalenza, termini di decadenza (per il potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo per l'Amministrazione Finanziaria e per il diritto al rimborso per il contribuente). Una volta impedita la decadenza, con il compimento dell'atto indicato che ne comporta la definitiva cessazione (art. 2966 c.c.) diviene operante la prescrizione del diritto di credito tributario, restando quindi operante il diritto soggetto alle norme sulla prescrizione (art. 2967 c.c.). Va ricordato che, in materia di decadenza, per il ritardo dovuto al mezzo di comunicazione, che è indipendente dalla volontà sia del notificante che del notificato, opera il principio di scissione poiché entrambe le parti sono incolpevoli onde si rende rilevante il diritto di difesa del notificante in relazione al suo potere di agire processuale, anche perché nessun pregiudizio subisce il notificato per il quale il potere di esercitare le sue facoltà processuali scatta dal momento della ricezione dell'atto. Invero, giova ricordare che, con sentenza n. 477/2002 la Corte
Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 149 c.p.c. e l'art. 4, comma 2, della L. n. 890 del 1982 (notificazione di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Per effetto di tale dichiarata incostituzionalità la L. n. 263 del 2005 ha aggiunto il terzo comma all'art. 149 c.p.c. che così dispone "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".
Nel processo tributario tale principio è specificamente consacrato nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 che dispone "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Si tratta del cosiddetto principio della c.d. postalizzazione o della scissione soggettiva degli effetti della notificazione in base al quale la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della spedizione e per il destinatario al momento della ricezione, in tal modo salvaguardando dalla decadenza il mittente che abbia tempestivamente consegnato l'atto all'agente notificatore, senza però compromettere i diritti del destinatario per il quale il termine di decadenza per azionare i suoi diritti decorre dal ricevimento dell'atto. Tale principio, che si condivide, è ormai pacifico anche in giurisprudenza.
Pertanto, gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso di accertamento effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza, ossia nella specie in data 3 aprile 2025 (cfr. Cass. Sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. Sez.
6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. Sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. Civ. Sez. 6, ord. 10.1.2017,
n. 385; Cass. Civ., Sez. 5, 10.6.2018, n. 15298; Cass. Civ., Sez. 6-5, ord. 17.12.2019, n. 33277; Cass.sez.
Trib. 20 novembre 2024, n. 29854). Tale principio pacifico per la decadenza si estende, nella vicenda in esame, anche all'istituto della prescrizione e deve, pertanto, ritenersi corretto considerare anche quale termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva (cfr. Cass. Civ., Sez.
Trib., 7.4.2016 - pubblicata il 4.5.2106, n. 8867; Cass. Civ., Sez. 6, 5.12.2011, n. 26053; Cass. Civ., Sez.
Trib., 4.4.2013, n. 8298; Comm trib.Reg Campania sez.10, 16 febbraio 2022, n. 1879); l'eccezione di prescrizione del tributo va, pertanto, disattesa.
Riguardo alla censura sulla carenza del potere di firma si rileva l'infondatezza della censura alla luce di quanto documentato dalla parte resistente risultando l'atto sottoscritto digitalmente dal Presidente della SO.
GES. e funzionario responsabile dell'atto sig. Rappres Legale, dove tale Società è interamente titolare del potere di accertamento e riscossione dei tributi locali, potere trasferito dal Comune di San Giuseppe
UV (cfr CGT 1 grado Napoli, 4 marzo 2024, n. 3491; idem n. 5728 del 2024).
Infine non è condivisibile la dedotta omissione dell'apposizione del visto di esecutorietà, in quanto nel caso di affidamento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione coattiva dei tributi a società esterna
(IMU-ICI) la società concessionaria può emettere avvisi di accertamento senza che il Comune (funzionario responsabile tributi) abbia approvato la lista del carico ed apposto il visto di esecutorietà. In generale la data di apposizione del visto segna il passaggio di responsabilità tra l'ente impositore e l'agente della riscossione che procede alla notifica della cartella;
nella specie l'atto impugnato è l'avviso di accertamento che individua la fase accertativa precedente a quella di riscossione, da adottare in momento successivo.
In definitiva il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti avuto riguardo alla particolarità della fattispecie controversa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7954/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe UV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4176 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19487/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 4176 del 24/02/2025 di
€ 2.676,00, notificato dalla SO.GE.S. S.p.A., quale Concessionaria per la riscossione del Comune di San
Giuseppe UV, in data 03/04/2025, riguardante l'omesso/parziale versamento dell'IMU riferita all'anno
2019 per l'importo di € 2.676,00.
Parte ricorrente riferisce di aver presentato istanza di annullamento in autotutela in data 7.4.2025 per intervenuta prescrizione, istanza riscontrata dalla Concessionaria in data 10.4.2025 con cui ha rilevato la legittimità dell'operato.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. e all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 attesa la notifica in data 3.4.2025 dell'avviso di accertamento impugnato oltre il termine prescritto per l'accertamento, nonché il recupero dell'IMU dell'anno
2019, coincidente con il 31/12/2024, rilevando altresì che per l'annualità 2019 non sarebbe applicabile il termine eccezionale (+ 85 giorni) previsto durante l'emergenza Covid dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020, con applicazione della sospensione Covid-19 soltanto per le entrate “che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, precisamente: ▪ SOSPENSIONE COVID-19: anno
2020; ▪ ANNUALITÀ IN SCADENZA NELL'ANNO 2020: anno 2015. Pertanto, per l'annualità 2019 (con scadenza 31/12/2024) non è applicabile l'estensione dei termini prescrizionali (+ 85 giorni) previsti dal citato art. 67.
Il ricorrente assume altresì la illegittimità dell'imposizione fiscale per violazione dell'art. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 87, legge n. 549/1995, nonché la violazione dell'art. 7, comma 1, legge n.
212/2000., in quanto l'avviso di accertamento impugnato non reca la sottoscrizione di un funzionario designato dalla Giunta comunale o delegato dal Sindaco, non reca altresì nessuna indicazione del funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo, nonché del soggetto responsabile dell'Ufficio tributi e neppure dell'indicazione della determina dirigenziale del Comune di San Giuseppe UV da cui ciò possa evincersi, palesando quindi un difetto di motivazione anche per insussistenza dei presupposti.
Inoltre l'avviso sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 52, lettera d), D.Lgs. n. 446/1997, il quale dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi locali è apposto “in ogni caso” dal Funzionario responsabile dell'Ufficio tributi comunale. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto.
In conclusione parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
La Società_2 - Società Gestione Servizi S.p.A. intimata si è costituita in giudizio ed ha controdedotto rilevando che nessuna prescrizione si sarebbe verificata nel caso di specie in quanto, nella fase di accertamento del tributo l'Ente è soggetto solo ad un termine decadenziale – quello di cui all'art. 1 co. 161 L. n. 296/2006 –
e non al termine prescrizionale. In altri termini, per l'amministrazione finanziaria il diritto alla riscossione nasce nel momento in cui l'accertamento diviene definitivo (60 giorni dopo la sua notifica): solo una volta che l'atto è divenuto definitivo nel rispetto del termine decadenziale suddetto, nasce un diritto alla riscossione per l'Ente, con sottoposizione al termine prescrizionale breve di 5 anni. Pertanto nella fase di accertamento dei tributi locali non decorre alcun termine di prescrizione (perché non si è ancora formato alcun diritto in capo all'Ente) ma solo di decadenza. Come si evince dalla relata (doc. 1), la Società_2 ha affidato il plico per la notificazione al vettore postale in data 24.02.2025, pertanto in applicazione del principio della scissione degli effetti e della sospensiva COVID ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, nessuna decadenza in capo a SO.
GES sarebbe rinvenibile (sul principio di scissione degli effetti in ambito tributario vedi sentenza Corte di
Cassazione, SS.UU. n. 40543 del 17.12.2021). Inoltre riguardo all'applicazione della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione in capo al Concessionario ai sensi dell'art. 67 co. 1 del D.L. n. 18/2020 parte resistente ha richiamato il Decreto ex art. 380 bis del 23.01.2025 della Corte di Cassazione, che ha confermato il principio statuito dalla Prima Sezione Civile con Ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025, secondo cui la sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 si applica a tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data della sua emissione, e pertanto la Società_2, nel caso di specie, era legittimata sino al 26.03.2025 a notificare l'Avviso di Accertamento per omesso versamento IMU 2019, senza incorrere in alcuna decadenza (principio applicabile anche ai tributi locali). L'atto impugnato non sarebbe viziato per difetto di sottoscrizione in quanto con la Deliberazione del 01.07.2024 il Responsabile del Società_3 del Comune ha affidato alla SO.GES l'accertamento sul territorio riferito all'IMU 2019 in forza del contratto pubblico (n. rep 1859 del 19.07.2021 registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola in pari data al n. 15560, richiamato all'interno della Delibera), siglato con il predetto Concessionario ad esito di regolare gara pubblica, con cui il Comune ha trasferito integralmente il suo potere di accertamento e riscossione dei tributi locali all'esponente (soggetto privato in tal caso esercente pubbliche funzioni). La Società_2 esercita poi tale potere tramite il proprio legale rappresentante, il sig. Rappres Legale , Presidente della Società_2 e Funzionario Responsabile dell'atto (come si evince in calce allo stesso), unico legittimato alla sottoscrizione dello stesso, avvenuta ex art. 1 co. 87 della l. n. 549 del 1995, norma che prevede che il responsabile possa evitare di firmare materialmente gli avvisi di accertamento sostituendola con una firma a stampa laddove l'atto sia prodotto da un sistema informatico automatizzato e ove risulti il nome del soggetto responsabile: tutte condizioni ricorrenti nel caso di specie. Pertanto, nessun difetto di sottoscrizione sussiste nel caso di specie
(come anche confermato nella sentenza CGT di Napoli n. 5728 dell'11.04.2024). Infine sulla presunta omessa apposizione del visto di esecutorietà rileva parte resistente che l'art. 52 lett. d) del d.lgs. n. 546 del 1992 citato dal ricorrente non è applicabile al caso di specie (come peraltro si evince dal tenore della stessa eccezione contenuta nel ricorso): tale norma fa riferimento ad un visto di esecutività da apporre “sui ruoli”, con inequivocabile riferimento alla riscossione a mezzo ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, invece nel caso in esame riguarda la fase accertativa.
Pertanto il Concessionario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva di replica insistendo sulla propria posizione ed ha evidenziato che per l'avviso di accertamento IMU anno 2019 i termini di decadenza e prescrizione coincidevano con il 31/12/2024, che con l'aggiunga dei termini da sospensione emergenziale Covid-19 (+
85 giorni) si spostavano al 26/03/2025. Pertanto, nel rispetto o meno del termine di decadenza, l'avviso di accertamento impugnato sarebbe giunto a conoscenza del contribuente solo il 03/04/2025; quindi, ben oltre i termini di prescrizione previsti dalla normativa di riferimento ordinaria e/o in considerazione di quella emergenziale. Inoltre sulla violazione dell'art. 52, lett.d) del d.lgs. n. 446 del 1997 l'assunto di parte resistente
è infondato perché com'è noto, l'apposizione del visto di esecutività, si rende necessario (in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992; art. 107 e 109 del T.U.) solo nell'ipotesi in cui l'Ente comunale intenda procedere alla riscossione coattiva dei tributi avvalendosi degli Agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. n. 203/2005, affidando, cioè, la riscossione ad un soggetto “esterno” alla struttura amministrativa, come occorso nel caso di specie. Applicando la suddetta normativa al caso in esame, emerge con evidenza che il Comune di San Giuseppe UV per il recupero coattivo dei tributi locali si avvale effettivamente di un Agente della riscossione esterno, la SO.GE.S. S.p.A., al quale va fornita la prova della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito mediante la formazione e la trasmissione del ruolo da parte del Dirigente dell'Ufficio tributi dell'Ente creditore.
Alla udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato dalla
SO.GE.S. S.p.A., quale Concessionaria per la riscossione del Comune di San Giuseppe UV, in data
03/04/2025, riguardante l'omesso/parziale versamento dell'IMU riferita all'anno 2019 per l'importo di
€ 2.676,00, riguardo al quale è stata eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale nonché profili di illegittimità per la mancata sottoscrizione del funzionario designato e la violazione dell'art. 52, lett.d) del d. lgs. n. 446 del 1997 per l'omessa apposizione del visto di esecutività.
La SO.GES spa resistente ha depositato articolate controdeduzioni insistendo sulla tempestività e correttezza del suo operato anche riguardo ai profili di legittimazione e completezza dell'atto adottato.
Al riguardo parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa ai sensi dell'art. 2948, n.
4 cod. civ. e all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 attesa la notifica in data 3.4.2025 dell'avviso di accertamento impugnato oltre il termine prescritto per l'accertamento, coincidente con il 31/12/2024, in relazione all'annualità 2019 di riferimento, non operando nella specie la sospensione del termine per l'emergenza sanitaria. Nella memoria conclusiva parte ricorrente ha insistito sulle proprie posizioni rilevando riguardo alla eccepita prescrizione che anche con l'aggiunga dei termini da sospensione emergenziale
Covid-19 (+ 85 giorni al 31/12/2024) il termine per l'accertamento sarebbe coincidente al 26/03/2025, invece la conoscenza dell'avviso di accertamento sarebbe avvenuta con l'effettiva notifica dell'atto in data
03/04/2025, ben oltre i termini di prescrizione previsti dalla normativa di riferimento ordinaria e/o in considerazione di quella emergenziale per il tributo di riferimento.
In proposito va rilevato che l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, come da documentazione versata in copia in atti (atto spedito con raccomandata e preso in carico dall'Ufficio PT in data 24.02.2025, entro il 26.3.2025 nel termine più lungo oltre il quinquennio in applicazione della normativa emergenziale).
Al riguardo, deve ritenersi legittima la notifica diretta degli atti tributari a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'agente notificatore (ferma restando, ovviamente, quella dell'Banca_1), mediante la spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento, che non viola il diritto di azione e di difesa del destinatario dell'atto e, quindi, da ritenersi modalità di notifica costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost., sentenza
23.7.2015, n. 175; id. ord. 24.4.2019, n. 104). Si osserva che l'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006 prevede che: "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o per i ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati avrebbero dovuto essere effettuati”.
Riguardo alla questione dell'individuazione del dies a quo del termine quinquennale, si rileva che che può essere risolta alla luce della sentenza della Cassazione n. 22224 del 03.11.2016 che ha statuito che al fine di determinare il dies a quo della decadenza degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, gli enti locali devono tener conto del momento dal quale inizia l'occupazione o la detenzione dell'immobile, prima o dopo il 20 gennaio, e che nel caso di occupazione già in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e comunque prima del 20 gennaio il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, invece nel secondo caso decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
Posto che in assenza di deduzioni di segno contrario, deve ritenersi nella specie l'occupazione già in corso all'inizio del periodo di imposta (20-1-2019), con conseguente scadenza del termine quinquennale alla data del 31-12-2024 (con sospensione per normativa emergenziale), come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente.
Ciò posto assume rilevanza nella specie verificare se trovi applicazione il principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e notificato, ricavabile dall'art. 149 c.p.c. (Notificazione a mezzo del servizio postale) a mente del quale "La notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell 'atto". Ed infatti, nel caso di specie, come già rilevato, l'avviso di accertamento oggetto di causa è stato spedito dall'Ufficio postale di Napoli il 24.2.2025 (accettazione online raccta), dunque entro il
26.3.2025 (nel termine più lungo oltre il quinquennio in applicazione della normativa emergenziale), pur essendosi di fatto la notifica perfezionata oltre il termine (in data 4 aprile 2025, come risulta dall'avviso di ricevimento Banca_2 allegato in atti, sottoscritto per ricevuta dal soggetto ricevente, recante il timbro e la data apposta).
Va precisato che nel diritto tributario sono previsti, in prevalenza, termini di decadenza (per il potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo per l'Amministrazione Finanziaria e per il diritto al rimborso per il contribuente). Una volta impedita la decadenza, con il compimento dell'atto indicato che ne comporta la definitiva cessazione (art. 2966 c.c.) diviene operante la prescrizione del diritto di credito tributario, restando quindi operante il diritto soggetto alle norme sulla prescrizione (art. 2967 c.c.). Va ricordato che, in materia di decadenza, per il ritardo dovuto al mezzo di comunicazione, che è indipendente dalla volontà sia del notificante che del notificato, opera il principio di scissione poiché entrambe le parti sono incolpevoli onde si rende rilevante il diritto di difesa del notificante in relazione al suo potere di agire processuale, anche perché nessun pregiudizio subisce il notificato per il quale il potere di esercitare le sue facoltà processuali scatta dal momento della ricezione dell'atto. Invero, giova ricordare che, con sentenza n. 477/2002 la Corte
Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 149 c.p.c. e l'art. 4, comma 2, della L. n. 890 del 1982 (notificazione di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Per effetto di tale dichiarata incostituzionalità la L. n. 263 del 2005 ha aggiunto il terzo comma all'art. 149 c.p.c. che così dispone "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".
Nel processo tributario tale principio è specificamente consacrato nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 che dispone "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Si tratta del cosiddetto principio della c.d. postalizzazione o della scissione soggettiva degli effetti della notificazione in base al quale la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della spedizione e per il destinatario al momento della ricezione, in tal modo salvaguardando dalla decadenza il mittente che abbia tempestivamente consegnato l'atto all'agente notificatore, senza però compromettere i diritti del destinatario per il quale il termine di decadenza per azionare i suoi diritti decorre dal ricevimento dell'atto. Tale principio, che si condivide, è ormai pacifico anche in giurisprudenza.
Pertanto, gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso di accertamento effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza, ossia nella specie in data 3 aprile 2025 (cfr. Cass. Sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. Sez.
6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. Sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. Civ. Sez. 6, ord. 10.1.2017,
n. 385; Cass. Civ., Sez. 5, 10.6.2018, n. 15298; Cass. Civ., Sez. 6-5, ord. 17.12.2019, n. 33277; Cass.sez.
Trib. 20 novembre 2024, n. 29854). Tale principio pacifico per la decadenza si estende, nella vicenda in esame, anche all'istituto della prescrizione e deve, pertanto, ritenersi corretto considerare anche quale termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva (cfr. Cass. Civ., Sez.
Trib., 7.4.2016 - pubblicata il 4.5.2106, n. 8867; Cass. Civ., Sez. 6, 5.12.2011, n. 26053; Cass. Civ., Sez.
Trib., 4.4.2013, n. 8298; Comm trib.Reg Campania sez.10, 16 febbraio 2022, n. 1879); l'eccezione di prescrizione del tributo va, pertanto, disattesa.
Riguardo alla censura sulla carenza del potere di firma si rileva l'infondatezza della censura alla luce di quanto documentato dalla parte resistente risultando l'atto sottoscritto digitalmente dal Presidente della SO.
GES. e funzionario responsabile dell'atto sig. Rappres Legale, dove tale Società è interamente titolare del potere di accertamento e riscossione dei tributi locali, potere trasferito dal Comune di San Giuseppe
UV (cfr CGT 1 grado Napoli, 4 marzo 2024, n. 3491; idem n. 5728 del 2024).
Infine non è condivisibile la dedotta omissione dell'apposizione del visto di esecutorietà, in quanto nel caso di affidamento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione coattiva dei tributi a società esterna
(IMU-ICI) la società concessionaria può emettere avvisi di accertamento senza che il Comune (funzionario responsabile tributi) abbia approvato la lista del carico ed apposto il visto di esecutorietà. In generale la data di apposizione del visto segna il passaggio di responsabilità tra l'ente impositore e l'agente della riscossione che procede alla notifica della cartella;
nella specie l'atto impugnato è l'avviso di accertamento che individua la fase accertativa precedente a quella di riscossione, da adottare in momento successivo.
In definitiva il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti avuto riguardo alla particolarità della fattispecie controversa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.