Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 11/05/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA
composta dai seguenti magistrati:
IE Carlo FLOREANI Presidente Alessandro BENIGNI Consigliere relatore Antonino GRASSO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21756 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione
CONTRO
- Pierfrancesco RU, ivi generalizzato, elettivamente domiciliato agli indirizzi digitali degli avv. Maria Antonietta SS (p.e.c.: mariaantoniettarusso@pec.ordineavvocatitorino.it) e Francesco IA (p.e.c.: francescogoria@pec.ordineavvocatitorino.it)
del Foro di Torino, dai quali è rappresentato e difeso;
- Roberto GIRIBALDI, ivi generalizzato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. prof. Luigi Piscitelli, del Foro di Genova, in Genova, Corso Aurelio Saffi n. 7/2 da cui è rappresentato e difeso insieme all’avv. Francesco Turrini Dertenois del Foro di Genova;
SENT. n. ___/2026 40
- Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperiese - S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Carlo Magnaghi, elettivamente domiciliata all’indirizzo digitale dell’avv. Glauco Stagnaro (p.e.c.:
glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, da cui è rappresentato e difeso;
- NO SS, ivi generalizzato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessio Barbieri del Foro di Genova, in Genova, Via XX Settembre n. 19/7;
- RT IZ, ivi generalizzato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessio Barbieri del Foro di Genova, in Genova, Via XX Settembre n. 19/7.
- Visti tutti gli atti di causa.
- Uditi nell’odierna udienza il relatore, cons. Alessandro BE, il rappresentante del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Gaetano Piazza, l’avv.
IA in difesa dell’ing. SS, l’avv. Turrini Dertenois in difesa del geom. Garibaldi, l’avv. Stagnaro in difesa della Società S.P.E.I S.r.l., e l’avv. Alessandro Manenti, in sostituzione dell’avv. Barbieri, in difesa di ON e BR.
F A T T O
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti convenute, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione l’ing. Pierfrancesco SS, il geometra Roberto BA, la società in liquidazione ordinaria S.P.E.I. S.r.l., NO ON e RT BR, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di €
746.500,05, ripartita pro quota in diversa misura, a titolo di colpa grave.
2. Le contestazioni riguardano l’avvenuta realizzazione di un laghetto collinare, progettato per migliorare il servizio di accumulo dell’acqua ad uso irriguo e resosi inutilizzabile per il tipo di rivestimento scelto, risultato incompatibile con la struttura rocciosa particolarmente affilata della superficie in cui doveva essere artificialmente creato.
La Procura Regionale ha prodotto, al riguardo, gli atti ammnistrativi prodromici e successivi alla costruzione del laghetto medesimo e al finanziamento ministeriale che aveva reso possibile la medesima, nonché gli atti processuali relativi al giudizio di accertamento negativo di responsabilità intercorso tra le società Cogeca s.r.l. e Impresa dl costruzioni silvano & C. S.r.l.
(autori delle opere) e il Comune di OM il quale aveva esteso il contraddittorio all’ing. SS chiamandolo in causa, ai fini di essere risarcito di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nell’opera pubblica.
3. I cinque convenuti hanno depositato le proprie deduzioni difensive seguite dalle comparse di costituzione e risposta.
4. L’ing. SS, progettista dell’opera insieme all’ing.
Stefano PP e Direttore unico dei lavori, ha eccepito:
a) in via pregiudiziale, la nullità dell’atto di citazione per la mancata corrispondenza tra gli addebiti formulati nell’invito a dedurre (laddove era stata ipotizzata, come titolo di responsabilità la revoca del finanziamento ministeriale) e quelli presenti nell’atto di citazione (dove invece viene contestato il difetto funzionale dell’opera);
b) in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’atto di citazione per il mancato rispetto del termine perentorio di deposito di centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni, previsto dall’art. 67 c.g.c.;
c) in via preliminare, la prescrizione dell’azione erariale, maturatasi il 15 febbraio 2014, cinque anni dopo il deposito della relazione del Consulente tecnico d’ufficio nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, o, al più tardi, il 3 settembre 2017, cinque anni dopo la ricezione del provvedimento di revoca dell’incarico di Direttore dei lavori.
Nel merito, invece, ha eccepito:
d) il rigetto della domanda giudiziale per assenza dell’elemento oggettivo del danno subito dal Comune di OM già accertato nella somma complessiva di €
74.924,65 dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato sullo stesso fatto storico;
e) il rigetto della domanda giudiziale per assenza dell’elemento soggettivo della colpa grave anche, ma non solo, alla luce dell’entrata in vigore della L. n. 1/2026;
f) il rigetto della domanda giudiziale per assenza di dolo, trattandosi sicuramente di condotta attiva, a seguito dell’applicazione dell’art. 21 D.L. n. 76/2020.
In via subordinata, ha invece chiesto che la propria responsabilità sia limitata alla somma di € 24.983,42 corrispondente all’importo percepito per la contestata Direzione dei lavori, con la riduzione legale del 30% del pregiudizio accertato.
5. Il geom. BA, responsabile unico del relativo procedimento amministrativo (da qui in avanti RUP) con obbligo di vigilanza su tutte le fasi del medesimo, dopo essersi associato alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dall’ing. SS, ha sottolineato come non spettasse a lui ma ad altri soggetti rilevare il difetto progettuale costituito dalla mancata adozione della tecnica del “calcestruzzo a spruzzo” per preparare il fondo del lago; ciò tanto più se si tiene presente il cumulo delle numerose funzioni direzionali comunali cui era stato preposto
(responsabile del servizio di economato e degli uffici anagrafici, elettorali, urbanistico – edilizi, di ragioneria e di contenzioso),
con la conseguente impossibilità oggettiva di approfondire e verificare ogni profilo relativo alla progettazione ed esecuzione dell’appalto e che, non a caso, aveva reso necessario il conferimento di due incarichi esterni; né poteva essergli imputato il pagamento della prima rata dei lavori eseguiti essendo pervenutagli la richiesta certificata per il medesimo il 12 aprile 2006, laddove la prima comunicazione con cui si segnalava il problema dell’impermeabilizzazione, pur redatta in tale data, era stata ricevuta solo il 5 maggio successivo, come si può agevolmente appurare leggendo il timbro di protocollo impresso sul documento.
A prescindere da ciò manca comunque, ogni prova di avvenuta violazione manifesta di norme giuridiche, di travisamento dei fatti o di errori procedimentali, come oggi richiesto dalla L. n. 1/2026.
In via subordinata, ha invece chiesto che la propria responsabilità sia limitata al 10% della somma di € 74.924 65, già accertata definitivamente dal giudice ordinario come quantificazione corretta del danno subito dallo stesso fatto storico per cui oggi si procede, attenendosi alla ripartizione definitiva della medesima fatta dal Consulente tecnico d’ufficio nella seconda relazione depositata in corso di giudizio, con il riconoscimento del concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo ai fini della quantificazione del danno, da ridursi nel limite del 30% della somma accertata e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita.
6. La Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperiese (da qui in avanti, S.P.E.I. S.r.l.), dopo essersi associata all’eccezione preliminare di prescrizione dell’azione sollevata dall’ing. SS e dal Geom. BA, ha sottolineato anch’essa come non spettasse a lei rilevare il difetto progettuale sopra descritto essendo stata tale fase gestita in piena autonomia dal Comune di OM; pertanto, il danno erariale era sorto a prescindere dal proprio operato, avendo dovendo necessariamente rimettersi e conformarsi alle determinazioni via via assunte dal RUP e dal Direttore dei lavori e ai certificati di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori medesimi.
In via subordinata, si è associata alle eccezioni di SS e BA relative alla limitazione della propria responsabilità nell’ambito della quantificazione definitiva del fanno già definitivamente accertata (€ 74.924, 65), con il riconoscimento del concorso dell’amministrazione nella produzione del danno medesimo ai fini della quantificazione del danno, ulteriormente eccependo i vantaggi comunque ottenuti dal Comune con la realizzazione dell’opera e la riduzione del danno nel limite del 30% della somma accertata, calcolata al netto degli importi comunque introitati dall'Erario a titolo di imposte e di oneri previdenziali, con riferimento ai compensi percepiti dai professionisti incaricati dal Comune.
7. NO ON e RT BR, dipendenti dell’Ispettorato agrario della Regione Liguria, dopo essersi associati all’eccezione preliminare di prescrizione dell’azione sollevata dall’ing. SS, dal Geom. BA e da S.P.E.I S.r.l.,
hanno affermato la loro estraneità all’intera vicenda essendosi limitati a esprimere un parere tecnico sullo stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell’erogazione delle varie rate di contributo, e sulla compatibilità di eventuali varianti con gli obiettivi agricoli dell’intervento, senza incidere sulle scelte tecniche di esclusiva competenza dell’ente finanziato.
Risulta pacificamente dagli atti processuali la circostanza dell’effettiva realizzazione dell’opera pubblica e della sua astratta idoneità a perseguire le finalità agricole del contributo, unici presupposti valutabili dai medesimi.
A riprova della loro estraneità né il Consulente tecnico d’ufficio, né il Comune di OM nell’esposto inviato alla Procura contabile hanno adombrato alcuna responsabilità dell’Ispettorato agrario.
In via subordinata, si sono associati alle eccezioni di BA e di S.P.E.I. S.r.l relative al riconoscimento del concorso dell’amministrazione nella produzione del danno medesimo ai fini della quantificazione del danno, ai vantaggi comunque ottenuti dal Comune con la realizzazione dell’opera e al massimo esercizio del potere riduttivo nel limite del 30% della somma accertata e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
8. In sede di discussione orale, le parti processuali hanno confermato le conclusioni presenti nei rispettivi atti processuali.
D I R I T T O
1. Il principio c.d. della “ragione più liquida”,
applicabile anche alle questioni di rito secondo il più autorevole indirizzo nomofilattico (Cass. Sez. un. 29 agosto 2025, n. 24172),
consente di esaminare l’eccezione preliminare di merito, sollevata da tutti i convenuti e ritenuta fondata, con l’assorbimento di quelle pregiudiziali.
2. Ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono una breve ricostruzione della vicenda.
3. Con deliberazione di giunta 6 aprile 2000, n. 16, il Comune di OM ha deciso di realizzare, in località S.
Bernardo, un laghetto collinare per accumulo di acqua irrigua al fine di sostenere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare provinciale.
La realizzazione dell’opera era condizionata all’ottenimento di un finanziamento ministeriale, erogato il 25 maggio 2001.
Il 25 giugno 2001, è stata costituita la Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperiese S.p.A, successivamente trasformata in Società a responsabilità limitata con la modificazione dell’atto costitutivo intervenuta il 29 aprile 2010 (in seguito S.P.E.I. S.r.l.), avente come oggetto sociale la realizzazione ed organizzazione di infrastrutture di interesse generale con il compito di interfacciarsi tra il Comune e il Ministero per la concreta corresponsione delle singole rate di finanziamento, nonché di vigilare e monitorare lo stato di avanzamento dell’opera proponendo eventuali iniziative correttive.
Con deliberazione di giunta 10 dicembre 2001, n. 68, seguita dal relativo contratto, è stato conferito l’incarico di progettazione del laghetto agli ingegneri Stefano PP e Pierfrancesco SS. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e della gara di appalto, è stato stipulato il contratto tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, CO.GE.CA. S.r.l.
Il 26 aprile 2006, l’ing. SS, nel frattempo nominato direttore unico dei lavori, ha informato il RUP della sopravvenienza, a seguito della frattura delle rocce necessaria per la realizzazione del laghetto, di emergenti sfaccettature particolarmente appuntite e taglienti che avrebbero potuto compromettere la resistenza nel tempo dell’impermeabilizzazione proponendo, come soluzione operativa accettata dal RUP, l’adozione di una geomembrana decisamente più spessa del 400% (da 0,4 a 2 mm) rispetto a quella originariamente prevista. La proposta di variante era accettata dal RUP, non comportando la necessità di ingenti spese che il Comune non sarebbe stato in grado di affrontare.
I lavori sono terminati il 23 gennaio 2007 e sono state disposte le operazioni di riempimento del laghetto, al fine di procedere al collaudo dell'opera. Già il 27 marzo 2007, però, è stata constatata una perdita, cui ne seguirono molte altre, malgrado intervenute riparazioni e nuovo riempimento dell'invaso.
Poiché, a questo punto, il Comune non aveva rilasciato il certificato di regolare esecuzione dell'opera più volte richiesto, CO.GE.CA. S.r.l. ha instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Imperia
(cui seguì poi il giudizio di merito) conclusosi il 15 febbraio 2009 con il deposito di una prima relazione da parte del CTU nominato dal giudice.
Nella medesima è stato chiarito che l’accaduto era dipeso da un errore iniziale di programmazione in cui non si era tenuto conto del fatto che si sarebbe andati a lavorare su una superficie stratificata, irregolare e punzonante, coperta da una semplice geomembrana, con una ulteriore responsabilità del direttore dei lavori il quale, resosi necessariamente conto dello stato dei luoghi a seguito delle operazioni di scavo, sarebbe dovuto ricorrere alla tecnica del calcestruzzo spruzzato al fine di predisporre un adeguato sottofondo di posa, senza limitarsi all’acquisto di una nuova geomembrana assai più spessa di quella precedente.
A seguito di ciò il Comune, il 5 novembre 2009, ha chiamato in causa, nel giudizio di merito, gli ingegneri PP e SS, quest’ultimo nella duplice qualità di progettista e direttore dei lavori.
Il 21 dicembre 2011, l’ing. Gianni Biolo, su incarico di SPEI S.r.l., ha effettuato un sopralluogo sul laghetto comunale trovandolo in stato di abbandono e pericoloso per l’altrui incolumità, con la nuova geomembrana strappata in più punti e la necessità di rifare completamente l’opera; dopo la lettura della relazione peritale e non avendo ricevuto dal Comune di OM le spiegazioni richieste, la Società, il 6 giugno 2012, ha depositato denuncia cautelativa contro anonimi presso la Procura della Repubblica di Sanremo. Successivamente al deposito di tale denuncia, il Comune, il 16 agosto 2012, ha revocato l'incarico di direttore dei lavori al SS, con conseguente recesso unilaterale dal contratto attuativo, per le numerose e ripetute inadempienze riscontrate nell'assolvimento dell'incarico.
Con sentenza 22 dicembre 2014, n. 437 (non impugnata)
il Tribunale di Imperia, tra le altre statuizioni, ha condannato l’ing. PP alla corresponsione, in favore dell’Ente locale che lo aveva chiamato in giudizio, della somma di € 41.208,56 oltre accessori, dichiarando il difetto di giurisdizione nei confronti del SS, in favore della giurisdizione della Corte dei conti.
Il 2 febbraio 2016, constatato lo stato di permanente inerzia del Comune che non assumeva nessuna iniziativa per il ripristino del laghetto collinare, S.P.E.I. S.r.l ha avviato la procedura di revoca dal finanziamento, che si sarebbe perfezionata con il decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 10;
nel frattempo, l’ente locale, solo il 30 dicembre 2016, ha informato la Procura regionale della Corte dei conti di quanto fin a quel momento accaduto.
Infine, il Comune di OM ha impugnato il decreto ministeriale ma il ricorso è stato rigettato sia in primo che in secondo grado (quest’ultimo con la sentenza 12 aprile 2024, n.
3345).
Attualmente il laghetto collinare, protagonista dell’intera vicenda, versa in uno stato di totale abbandono.
4. Tutti i convenuti hanno eccepito, sin dalle deduzioni difensive la prescrizione dell’azione erariale, poichè le cause del danno erano conosciute sin dal 15 aprile 2009, data del deposito della prima consulenza tecnica d’ufficio in sede preventiva, mentre il primo atto di costituzione in mora è stato emesso dopo oltre dieci anni il 20 settembre 2019.
La tempestività della domanda giudiziale è stata affermata nell’atto di citazione sulla base della ritenuta permanenza del danno pubblico e sull’avvenuta conoscenza del medesimo, da parte della Procura contabile solo dal 30 settembre 2016; in via subordinata, l’organo requirente ha rilevato che, seppure limitatamente alla posizione dell’ing.
SS, la prescrizione sarebbe stata interrotta il 5 novembre 2009, data di notifica della chiamata in causa da parte del Comune nel giudizio in corso contro l’impresa appaltatrice per l’accertamento della corretta esecuzione dei lavori, per poi decorrere nuovamente il 22 dicembre 2014, data di deposito della sentenza civile, con la conseguente tempestività del primo atto di costituzione in mora, disposto il 20 settembre 2019.
Con particolare riferimento al primo aspetto, ribadito anche in udienza, è stato sostenuto che nella specie si discute di un’opera pubblica incompiuta, mai collaudata, mai utilizzata ma che rimane utilizzabile e fruibile nel futuro, una volta eseguiti e ultimati i necessari lavori di recupero e di ripristino. Solo con l’ultimazione dei lavori si produce l’evento dannoso che integra appieno i caratteri della concretezza e dell’attualità e decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto, non prima rilevando che non sussiste la irrimediabile certezza che il bene non è più recuperabile, ed infatti il bene è inutilizzato oggi, ma utilizzabile domani; al contrario, tutta la vicenda mostra la fortissima e continua volontà dell’Amministrazione comunale di recuperare e “salvare” l’opera, non certo di abbandonarla.
4.1 La prospettazione non può essere condivisa né in diritto né in fatto.
4.2 Sostenere, infatti, che il termine di prescrizione decorra da un eventuale collaudo positivo che potrebbe intervenire (e non è infrequente) anche a distanza di anni, ovvero che debba verificarsi il presupposto della totale inutilizzabilità dell’opera completata, necessariamente riconosciuta dall’amministrazione interessata, come nel caso in questione in cui il Comune di OM ancora il 1°marzo 2019 aveva ribadito la volontà di completare l’opera - rimasta però concretamente abbandonata ormai da diciannove anni - vulnera la ratio iuris dell’istituto della prescrizione, individuabile sia nel disfavore dell’ordinamento nei confronti dei soggetti che non esercitino tempestivamente i propri diritti sia nel principio di certezza dei rapporti giuridici.
Più volte, infatti, il Comune di OM ha riconosciuto l’ultimazione dei lavori. In particolare, a) nella nota 16 febbraio 2011, n. 425, inviata a SPEI S.r.l. il Comune di OM sottoscrive che il lavoro in oggetto è stato completato e l’opera non è stata realizzata a regola d’arte per cui l’Amministrazione Comunale ha intentato un procedimento per ravvisare le responsabilità. È in corso e sta per essere ultimato il collaudo dell’opera;
b) nelle premesse del provvedimento di revoca del conferimento dell’incarico di Direttore dei lavori in capo all’Ing. SS del 16 agosto 2012, si legge che i lavori sono terminati in data 23.1.2007 e immediatamente dopo la predetta data sono iniziate le operazioni di riempimento del laghetto per procedere al collaudo finale dell’impianto, contestandogli, tra i vari addebiti, la mancata redazione della documentazione relativa alla chiusura dei lavori;
c) nell’esposto inviato alla Procura regionale il 30 dicembre 2016, si afferma che i lavori finivano il 23.01.2007 e tale circostanza è confermata nella sentenza del Tribunale di Imperia n, 437/2014 passata in giudicato, la quale accerta che non si tratti di opera incompleta ma di opera viziata;
d) nella denuncia penale contro anonimi depositata il 6 giugno 2012 presso la Procura della Repubblica di Sanremo, S.P.E.I. S.r.l. ha precisato che a seguito delle contestazioni formulate a mezzo raccomandata, il Comune di OM ha … sostenuto di aver garantito il termine dei lavori nei tempi previsti dalla legge, senza peraltro nulla chiarire in ordine all'abbandono del sito.
Inoltre, il Consulente tecnico d’ufficio (prof. ing. Vincenzo D’Agostino), nella sua perizia finale del 28 febbraio 2014, depositata durante il giudizio di merito ha sottolineato che i difetti evidenziati in sede di ATP ed i vizi occulti ora emersi pregiudicano in modo non solo apprezzabile ma totale, il godimento del bene nella sua globalità, e ne annullano la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica.
Non si può quindi parlare di un’opera incompleta o recuperabile, bensì di un manufatto realizzato e poi lasciato in totale stato di abbandono, in attesa della conclusione di un contenzioso durato cinque anni a seguito del quale il Comune ha continuato a rimanere del tutto inerte e indeterminato, come ha rilevato il Consiglio di Stato nella sentenza con cui ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento di revoca del finanziamento.
Si può quindi ritenere accertato che i lavori furono ultimati il 23 gennaio 2007 e che il termine di prescrizione debba decorrere, per tutti i convenuti, dalla data del 15 febbraio 2009 con una interruzione, intervenuta il 5 novembre dello stesso anno, a causa della chiamata in giudizio del SS il cui effetto deve ritenersi esteso anche nei confronti degli altri convenuti ai sensi dell’art. 1310 c.c.
4.3 Non ha pregio l’argomentazione della Procura erariale relativa all’efficacia permanente, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, della costituzione in mora contenuta nell’atto di citazione, poiché va fatta applicazione della regola speciale introdotta dall’art. 59 L.
18 giugno 2009, n. 69 (vigente nel 2014), riprodotta nell’art. 17 c.g.c., che subordina, in caso di sentenza definitiva accertativa della giurisdizione del giudice contabile, la permanenza degli effetti processuali e sostanziali della domanda alla riassunzione del giudizio avanti al medesimo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.
Poiché il giudizio non è stato riassunto, l’efficacia interruttiva della prescrizione propria della chiamata in giudizio dell’ing. SS nel giudice civile è solo istantanea, poiché produce il decorso di un nuovo termine quinquennale decorrente dal 6 novembre 2009, con perfezionamento dell’intervenuta prescrizione, estesa a tutti i convenuti che l’hanno tempestivamente eccepita, il 7 novembre 2014.
4.4 La decorrenza di un diverso termine di prescrizione decorrente dall’autonoma conoscibilità del danno erariale da parte della Procura contabile è una tesi più volte affrontata ma che ha trovato smentite presso la giurisprudenza di appello (cfr., in particolare, C.d.C. Sez. III 12 maggio 2023, n.
218, in riforma della sentenza n. 86/2020 di questa Sezione giurisdizionale che aveva accolto analoga argomentazione) la quale ritiene che assoggettare la richiesta risarcitoria del danno erariale alla conoscenza effettiva del fatto dannoso da parte della Procura regionale si risolverebbe in una irragionevole ed ingiustificata posizione di vantaggio della parte pubblica, a danno di quella privata con l’irragionevole conseguenza di dilatare sine die il momento dell’esordio della prescrizione dell’azione risarcitoria.
Pertanto, anche quest’ultima prospettazione, ancorché suggestiva, non può essere accolta.
5. Ne consegue l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’azione erariale siccome maturata il 7 novembre 2014.
6. Rimangono assorbite tutte le altre questioni.
7. La definizione del giudizio con l’accoglimento di un’eccezione preliminare costituisce giusto motivo, ai sensi dell’art. 31 c.g.c. per la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda per intervenuta prescrizione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Alessandro BE) (IE Carlo Floreani)
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il Il Direttore della Segreteria
EL AS
(F.to digitalmente)
11 maggio 2026