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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE AN, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 413/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Arborea - Via Omodeo 5 09092 Arborea OR
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunearborea.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 252 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio e con condanna dell'Ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n.546/1992.
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano sez. II n. 173/2021 emessa il 10/11/2020 e depositata in data 10/12/2021 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 252 del 22/12/2017 , per I.M.U. anno d'imposta 2012. Il Comune di Arborea aveva contestato alla contribuente l'omesso versamento del minor importo I.M.U. di €. 2.239,00, oltre sanzioni e interessi, per un totale complessivo di €. 3.419,00. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: a. Difetto/assenza di motivazione b. Correttezza dei conteggi dell'imposta dovuta e transazione intervenuta tra Ricorrente_1 più altri e IN RA RA, in merito ai due immobili sui quali si è pronunciato il Tribunale di Oristano. Non si costituisce in giudizio il Comune di Arborea sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it consegnata il giorno 08/06/2022 alle ore 10:12:01 Nella pubblica udienza, è intervenuto il difensore della sig.ra Ricorrente_1, che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello sia privo di fondamento. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Il Collegio ritiene che la Commissione Tributaria Provinciale abbia motivato in modo chiaro, univoco ed esaustivo sulle questioni oggetto della decisione. Il difetto di motivazione è stato ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una “non-motivazione” (Cass.12321/2018; Cass. 6986/2007). In particolare la Suprema Corte, con sentenza n. 27435 del 1 dicembre 2020, ha avuto modo di riaffermare che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Il Collegio ritiene che nessuno dei vizi sollevati dall'odierno appellante vizi sia ravvisabile nel contenuto della sentenza di primo grado in esame. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale ha dato conto nella sentenza impugnata, in modo compiuto e lineare, delle proprie argomentazioni. In particolare, con riferimento alla motivazione dell'atto impugnato, il Collegio osserva che l'avviso accertamento impugnato è correttamente motivato in quanto, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente ( L. n°241/1990; art.7 comma 1 della L.n°212/2000), esso ha reso edotto il contribuente “in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria;
in altre parole, l'obbligo motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto dall'ufficio impositore, tutte le volte in cui l'atto manifesta ex se i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che hanno legittimato la richiesta erariale da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo pertanto salva la possibilità da parte del contribuente di esercitare il diritto di difesa a tutela delle proprie ragioni” (Cass. n°13402 del 02/07/2020). Il ricorso è stato proposto nei termini e con articolata e dettagliata difesa così confermando in atti la piena conoscenza degli stessi ed il raggiungimento degli scopi della notifica. Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. In ordine ai tre fabbricati per i quali l'appellante asserisce che l'imposta sarebbe dovuta soltanto per pochi mesi del 2012, iscritti al catasto in categoria dati catastali_1 ), in dati catastali_2 dati catastali_3 ed in cat. , il Collegio osserva che l'imposta è dovuta poiché si tratta di immobili ultimati nel 1942 ed utilizzati dal contribuente, che ne aveva il possesso, come dallo stesso riconosciuto (“gli immobili riportati ai n. 1, 4 e 5 erano già utilizzati a tale data e se ne aveva il possesso” - pag. 16 appello). La circostanza che l'accatastamento sia avvenuto soltanto nel 2012 non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta per il periodo precedente, poiché l'obbligo tributario nasce nel momento in cui l'immobile possiede i requisiti di edificabilità o di "fabbricato" (idoneità all'uso o al reddito), indipendentemente dalla formale iscrizione in catasto. La Suprema Corte, con ordinanza della sez. trib. del 15/06/2025, n. 15975, ha infatti ribadito che
“l'iscrizione di un'unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta municipale, ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8781 del 30/04/2015)”. Il Collegio osserva che le ulteriori due eccezioni sulla imposta calcolata dal Comune per detti immobili sono parimenti prive di fondamento, poiché:
1. nessuna rilevanza può avere, per quanto qui ci occupa, la contestazione che “mai negli anni antecedenti al 2012 l'ufficio ha accertato imposte dovute e non versate per i cespiti de quibus”, non rilevando tale circostanza sulla debenza dell'imposta;
2. al fine di ottenere l'esenzione dall'imposta per ruralità, è necessario che gli immobili siano dati catastali_4accatastati in categoria , essendo onere del contribuente, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, impugnare l'atto di classamento. Nel caso in esame si tratta invece di fabbricati iscritti al catasto in categoria dati catastali_1 dati catastali_2 dati catastali_3 o cat. o cat. - sub 3), e non in categoria dati catastali_4 , che si riferisce ad immobile strumentale all'attività agricola. Risulta, dalla documentazione prodotta nel primo grado del giudizio, che è iscritto in categoria D10 esclusivamente l'immobile al dati catastali_5 , con variazione avvenuta in data 19/11/2012, immobile questo che però non è oggetto del presente giudizio. Peraltro, pur ritenendo che la particella corrispondente a detto immobile (sub 5), iscritto in categoria D10, sia stata creata in conseguenza della fusione di tutti gli altri sub (sub 1, sub 2 e sub 3), come dichiarato dal difensore in udienza, la variazione catastale ha efficacia ex nunc, per cui gli effetti decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale la modifica è stata annotata sui registri catastali. La variazione catastale nella categoria D10, per quanto qui ci occupa, ai fini dell'esenzione dall'imposta, avrebbe quindi in ogni caso effetto dall'annualità 2013. La giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui ordinanza 20463/2017, è costante infatti nel ritenere che l'efficacia retroattiva, ex tunc, delle variazioni della rendita catastale opera esclusivamente quando si tratti di modifiche dovute a "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente" (18023/2004; Cass. n. 15560/2009, Cass. n. 25328/2010), cioè nel caso in cui l'errore di fatto sia compiuto dall'ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (cfr. Cass. n. 3168/2015). Nel caso di specie invece, laddove la richiesta di variazione è avvenuta su istanza di parte ed in assenza di errore materiale dell'ufficio, la decorrenza opera dal 1 gennaio dell'anno successivo. dati catastali_6Per quanto riguarda gli altri due immobili ), il Collegio osserva che il recupero portato dal Comune è legittimo poiché si tratta di beni per i quali è stato accertato, con sentenza del 2014, il precedente possesso ventennale continuo, pacifico ed ininterrotto (presupposto dell'usucapione), condizioni queste legittimanti l'imposizione tributaria IMU che ci occupa, il cui presupposto è il possesso di immobili (art. 13 c. 2 D.L. n. 201/2011). Inoltre l'assegnazione in usufrutto alla contribuente dei suddetti beni, avvenuta con sentenza del Tribunale Civile di Oristano del 24.01.2014, ha effetto appunto da tale data e non può valere per l'anno di imposta 2012, oggetto del presente giudizio. Parimenti, la circostanza che il sig. IN RA RA “evidentemente aveva già assolto il tributo comunale alle dovute scadenze per i periodi precedenti incluso l'anno 2012” (pag. 17 dell'appello) non è supportata da alcun documento probatorio, per cui è priva di rilevanza. Nulla sulle spese per la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1. Nulla sulle spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE AN, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 413/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Arborea - Via Omodeo 5 09092 Arborea OR
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunearborea.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 252 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio e con condanna dell'Ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n.546/1992.
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano sez. II n. 173/2021 emessa il 10/11/2020 e depositata in data 10/12/2021 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 252 del 22/12/2017 , per I.M.U. anno d'imposta 2012. Il Comune di Arborea aveva contestato alla contribuente l'omesso versamento del minor importo I.M.U. di €. 2.239,00, oltre sanzioni e interessi, per un totale complessivo di €. 3.419,00. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: a. Difetto/assenza di motivazione b. Correttezza dei conteggi dell'imposta dovuta e transazione intervenuta tra Ricorrente_1 più altri e IN RA RA, in merito ai due immobili sui quali si è pronunciato il Tribunale di Oristano. Non si costituisce in giudizio il Comune di Arborea sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it consegnata il giorno 08/06/2022 alle ore 10:12:01 Nella pubblica udienza, è intervenuto il difensore della sig.ra Ricorrente_1, che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello sia privo di fondamento. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Il Collegio ritiene che la Commissione Tributaria Provinciale abbia motivato in modo chiaro, univoco ed esaustivo sulle questioni oggetto della decisione. Il difetto di motivazione è stato ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una “non-motivazione” (Cass.12321/2018; Cass. 6986/2007). In particolare la Suprema Corte, con sentenza n. 27435 del 1 dicembre 2020, ha avuto modo di riaffermare che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Il Collegio ritiene che nessuno dei vizi sollevati dall'odierno appellante vizi sia ravvisabile nel contenuto della sentenza di primo grado in esame. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale ha dato conto nella sentenza impugnata, in modo compiuto e lineare, delle proprie argomentazioni. In particolare, con riferimento alla motivazione dell'atto impugnato, il Collegio osserva che l'avviso accertamento impugnato è correttamente motivato in quanto, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente ( L. n°241/1990; art.7 comma 1 della L.n°212/2000), esso ha reso edotto il contribuente “in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria;
in altre parole, l'obbligo motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto dall'ufficio impositore, tutte le volte in cui l'atto manifesta ex se i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che hanno legittimato la richiesta erariale da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo pertanto salva la possibilità da parte del contribuente di esercitare il diritto di difesa a tutela delle proprie ragioni” (Cass. n°13402 del 02/07/2020). Il ricorso è stato proposto nei termini e con articolata e dettagliata difesa così confermando in atti la piena conoscenza degli stessi ed il raggiungimento degli scopi della notifica. Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. In ordine ai tre fabbricati per i quali l'appellante asserisce che l'imposta sarebbe dovuta soltanto per pochi mesi del 2012, iscritti al catasto in categoria dati catastali_1 ), in dati catastali_2 dati catastali_3 ed in cat. , il Collegio osserva che l'imposta è dovuta poiché si tratta di immobili ultimati nel 1942 ed utilizzati dal contribuente, che ne aveva il possesso, come dallo stesso riconosciuto (“gli immobili riportati ai n. 1, 4 e 5 erano già utilizzati a tale data e se ne aveva il possesso” - pag. 16 appello). La circostanza che l'accatastamento sia avvenuto soltanto nel 2012 non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta per il periodo precedente, poiché l'obbligo tributario nasce nel momento in cui l'immobile possiede i requisiti di edificabilità o di "fabbricato" (idoneità all'uso o al reddito), indipendentemente dalla formale iscrizione in catasto. La Suprema Corte, con ordinanza della sez. trib. del 15/06/2025, n. 15975, ha infatti ribadito che
“l'iscrizione di un'unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta municipale, ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8781 del 30/04/2015)”. Il Collegio osserva che le ulteriori due eccezioni sulla imposta calcolata dal Comune per detti immobili sono parimenti prive di fondamento, poiché:
1. nessuna rilevanza può avere, per quanto qui ci occupa, la contestazione che “mai negli anni antecedenti al 2012 l'ufficio ha accertato imposte dovute e non versate per i cespiti de quibus”, non rilevando tale circostanza sulla debenza dell'imposta;
2. al fine di ottenere l'esenzione dall'imposta per ruralità, è necessario che gli immobili siano dati catastali_4accatastati in categoria , essendo onere del contribuente, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, impugnare l'atto di classamento. Nel caso in esame si tratta invece di fabbricati iscritti al catasto in categoria dati catastali_1 dati catastali_2 dati catastali_3 o cat. o cat. - sub 3), e non in categoria dati catastali_4 , che si riferisce ad immobile strumentale all'attività agricola. Risulta, dalla documentazione prodotta nel primo grado del giudizio, che è iscritto in categoria D10 esclusivamente l'immobile al dati catastali_5 , con variazione avvenuta in data 19/11/2012, immobile questo che però non è oggetto del presente giudizio. Peraltro, pur ritenendo che la particella corrispondente a detto immobile (sub 5), iscritto in categoria D10, sia stata creata in conseguenza della fusione di tutti gli altri sub (sub 1, sub 2 e sub 3), come dichiarato dal difensore in udienza, la variazione catastale ha efficacia ex nunc, per cui gli effetti decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale la modifica è stata annotata sui registri catastali. La variazione catastale nella categoria D10, per quanto qui ci occupa, ai fini dell'esenzione dall'imposta, avrebbe quindi in ogni caso effetto dall'annualità 2013. La giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui ordinanza 20463/2017, è costante infatti nel ritenere che l'efficacia retroattiva, ex tunc, delle variazioni della rendita catastale opera esclusivamente quando si tratti di modifiche dovute a "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente" (18023/2004; Cass. n. 15560/2009, Cass. n. 25328/2010), cioè nel caso in cui l'errore di fatto sia compiuto dall'ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio (cfr. Cass. n. 3168/2015). Nel caso di specie invece, laddove la richiesta di variazione è avvenuta su istanza di parte ed in assenza di errore materiale dell'ufficio, la decorrenza opera dal 1 gennaio dell'anno successivo. dati catastali_6Per quanto riguarda gli altri due immobili ), il Collegio osserva che il recupero portato dal Comune è legittimo poiché si tratta di beni per i quali è stato accertato, con sentenza del 2014, il precedente possesso ventennale continuo, pacifico ed ininterrotto (presupposto dell'usucapione), condizioni queste legittimanti l'imposizione tributaria IMU che ci occupa, il cui presupposto è il possesso di immobili (art. 13 c. 2 D.L. n. 201/2011). Inoltre l'assegnazione in usufrutto alla contribuente dei suddetti beni, avvenuta con sentenza del Tribunale Civile di Oristano del 24.01.2014, ha effetto appunto da tale data e non può valere per l'anno di imposta 2012, oggetto del presente giudizio. Parimenti, la circostanza che il sig. IN RA RA “evidentemente aveva già assolto il tributo comunale alle dovute scadenze per i periodi precedenti incluso l'anno 2012” (pag. 17 dell'appello) non è supportata da alcun documento probatorio, per cui è priva di rilevanza. Nulla sulle spese per la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1. Nulla sulle spese.