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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 98/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a LUINO (VA) in [...] Parte_1 C.F._1
14/07/1974, rappresentata e difesa dall'avv. CANEVA CATERINA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a MONTAGNANA (PD) in [...] Controparte_1 C.F._2
13/11/1967, rappresentato e difeso dall'avv. VICENTINI CHIARA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 16.1.2024, ha allegato di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 25.9.1999 e che, dalla loro unione, è nato il figlio , in data 8.12.2001. Per_1
1 La ricorrente ha dedotto che, su espressa richiesta del marito, ella si è sempre esclusivamente dedicata alla famiglia, provvedendo alla gestione domestica ed alla cura del figlio . Per_1
La ha allegato che, dalla primavera del 2023, il resistente ha modificato le sue abitudini di Parte_1 vita, frequentando nuovi amici ed assentandosi sempre con maggiore frequenza;
poi egli ha cominciato a manifestare distacco nei suoi confronti, sino ad annunciare mediante una lettera la volontà di addivenire alla separazione.
La ricorrente ha precisato che, nel frattempo, è venuta a conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta dal . CP_1
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate e ha formulato domanda di separazione con addebito al . CP_1
Nel costituirsi, il resistente ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
In particolare, il ha allegato che, dopo il matrimonio, la ricorrente ha lasciato il lavoro, CP_1 ritenendolo troppo gravoso, e poi è rimasta incinta;
dunque, non trovato un nuovo lavoro, ella ha deciso di occuparsi prevalentemente del figlio.
Il resistente ha contestato che la famiglia godesse di un tenore di vita elevato, tanto che l'inattività lavorativa della era spesso motivo di litigio tra i coniugi. Parte_1
Il ha poi evidenziato come la relazione con la moglie avesse cominciato a logorarsi da CP_1 tempo, fino a quando la convivenza è diventata intollerabile e ha deciso separarsi dalla ricorrente.
Inoltre, il resistente ha contestato di avere intrattenuto e di intrattenere una relazione extraconiugale, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di addebito.
Dunque, il resistente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “In via preliminare: Respingersi le domande formulate dal SI in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nel merito: 1) Controparte_1
Dichiararsi la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, SI
, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, e, Controparte_1 specificatamente, per le motivazioni e cause esposte nei precedenti scritti difensivi dell'odierna parte ricorrente e confermate nell'istruttoria espletata. 2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fissando la residenza e domicilio ove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi i rispettivi mutamenti di indirizzo. 3) Nulla disporsi a titolo di mantenimento del figlio, in quanto economicamente autosufficiente. 4) Persona_2
Disporsi che il SI corrisponda alla SIa , a Controparte_1 Parte_1 partire dal mese di gennaio del 2024, la somma di € 4.000,00 mensile, o quella maggiore o minore
2 che sarà ritenuta di giustizia, quale contributo al mantenimento, per le ragioni e le cause, già, esposte nei precedenti scritti difensivi dell'odierna parte ricorrente, da corrispondersi in via anticipata, a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa, entro e non oltre il 10 (dieci) di ogni mese, sul conto corrente bancario intestato alla moglie;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio del 2025. In ogni caso: Con vittoria di spese
e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15% ed accessori come per legge”.
Il ha così precisato le conclusioni: “In via principale e nel merito: previo rigetto della CP_1 domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente , dichiarare la Parte_1 separazione personale giudiziale tra i coniugi e;
autorizzare i Controparte_1 Parte_1 coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto, in particolare ordinare alla SI
di liberare la casa di Montagnana via Lovara 23, con prelievo dei propri effetti Parte_1 personali e di trasferire la propria residenza altrove entro un congruo termine;
disporre che il signor versi alla SI a titolo di contributo della stessa Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 1.000,00 oltre istat di legge dal rilascio della casa di Montagnana, via
Lovara 23, ovvero il diverso importo che verrà accertato e determinato all'esito della causa;
nulla per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, di proprietà personale del signor
; nulla per quanto riguarda il figlio , maggiorenne ed Controparte_1 Persona_2 economicamente autosufficiente;
con compensazione di spese e competenze”.
Entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
4. La domanda di addebito della separazione
ha formulato richiesta di addebito della separazione. CP_3
La ricorrente, in particolare, ha dedotto che la separazione sarebbe stata determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal , che avrebbero causato l'intollerabilità della convivenza. CP_1
3 In ordine al dovere di fedeltà di cui all'art.143 c.c., va rilevato che mentre sotto il vigore della normativa previgente l'adulterio, inteso come violazione del dovere di fedeltà sessuale, era condotta sufficiente a costituirne la violazione, alla luce della riforma operata nel 1975, che ha esaltato l'elemento affettivo, al di là dei vincoli formali e coercitivi, il legislatore ha inteso ricondurre il matrimonio a vincolo fondato essenzialmente sul libero consenso dei coniugi, in conseguenza del quale l'evoluzione giurisprudenziale ha finito con l'identificare il dovere di fedeltà in un impegno globale di dedizione nei confronti del coniuge volto a garantire ed a consolidare la comunione spirituale e materiale posta a fondamento del rapporto coniugale, della quale la fedeltà sessuale diventa solo un aspetto.
Impostazione questa dalla quale discende necessariamente, stante il fondamentale principio del consenso che deve regolare ogni rapporto della vita matrimoniale, il carattere di eccezionalità dell'addebito, ad integrare il quale non è più sufficiente il mero congiungimento carnale o la relazione episodica con un terzo, richiedendosi invece violazioni particolarmente gravi e ripetute o comunque inquadrate, proprio perché il bene tutelato non è l'onore o il decoro del coniuge, bensì il rapporto di fiducia tra gli sposi, inteso come accordo e stima reciproci, in una valutazione complessiva di tutta la vicenda coniugale.
Da qui l'affermazione del principio, ribadito dalla Corte Suprema, per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01)
In questa prospettiva, in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cfr. Cas. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Ebbene, il Tribunale reputa che la ricorrente non abbia fornito prova certa e tranquillizzante in ordine alla riferibilità causale della relazione extraconiugale intrattenuta dal , risultata CP_1 effettivamente esistente, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
4 Infatti, secondo la stessa prospettazione della , sin dalla primavera del 2023 il resistente ha Parte_1 cominciato a manifestare in maniera graduale e crescente un atteggiamento di distacco, coltivando nuove amicizie, assentandosi sempre più spesso e riducendo i momenti di intimità con la moglie.
Tuttavia, se, come detto, può ritenersi provato che il abbia cominciato ad intrattenere una CP_1 relazione extraconiugale, non può trascurarsi che la relazione investigativa depositata dalla ricorrente è riferibile a fatti occorsi nell'ottobre 2023 (cfr. doc. n. 25 di parte ricorrente).
Giova precisare che, in disparte le generiche e poco pregnanti contestazioni mosse dal resistente, risultano inequivoche le fotografie contenute in detta relazione, ritraenti il ed una donna in CP_1 atteggiamenti intimi anche in luoghi pubblici.
Al contempo, va evidenziato che, come dedotto dalla stessa ricorrente, il aveva già CP_1 manifestato in maniera chiara ed espressa la volontà di addivenire alla separazione nell'agosto del
2023, quando aveva inviato alla una missiva per il tramite del difensore e nella quale Parte_1 aveva dato conto della ormai realizzatasi intollerabilità della convivenza (cfr. doc. n. 24 di parte ricorrente).
A ciò si aggiunga che anche i testi escussi non hanno fornito elementi sufficienti a comprovare che sia stata l'infedeltà del la causa della separazione. CP_1
Infatti, il teste , investigatore privato incaricato dalla ricorrente, ha confermato di Testimone_1 avere visto il intrattenere atteggiamenti intimi con una donna nell'ottobre del 2023. CP_1
Anche il teste , fratello del resistente, ha dichiarato di non avere mai visto il Testimone_2 fratello con una donna nell'ottobre del 2023, così come la teste sorella del Testimone_3 resistente.
Invece, , fratello della ricorrente, nel rispondere ad un capitolo di prova relativo Testimone_4
a fatti occorsi nell'ottobre del 2023, ha risposto: “Posso dire di non avere mai visto di persona il resistente in compagnia di un'altra donna in quel periodo. Però mi erano giunte diverse voci da conoscenti, i quali mi riferivano di aver visto il in compagnia di una donna, di cui mi è CP_1 stato anche fatto il nome. Io non la conosco. Mi è stato anche detto che lo avevano visto in centro ad Este con questa persona. […] Quando ho avuto queste voci, non ne ho parlato con il ” CP_1
(Cfr. verbale del 19.11.2024).
Dunque, anche a voler ritenere provata l'esistenza di una relazione extraconiugale sulla scorta delle informazioni de relato ottenute dal teste , tale circostanza risulterebbe comunque Testimone_4 irrilevante, attesa la ormai già conclamata intollerabilità della convivenza, risalente ad un periodo anteriore rispetto all'infedeltà ascrivibile al , collocabile con certezza in un periodo CP_1 dall'ottobre 2023 in poi.
In conclusione, la domanda di addebito va respinta.
5
5. Le condizioni economiche delle parti
L'unico figlio delle parti è pacificamente economicamente autosufficiente.
Dunque, va esaminata la richiesta, formulata dalla ricorrente, di contributo al mantenimento da parte del coniuge.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, quest'ultima ha dichiarato: di essere disoccupata;
di vivere tuttora nella casa familiare, unitamente al figlio ed al resistente;
di essere nuda proprietaria di un immobile sito in Montagnana, di cui il di lei padre è usufruttuario, nonché di altro immobile sito sempre in Montagnana, di cui è usufruttuario il resistente;
di avere venduto un immobile ricevuto in donazione dalla di lei madre al prezzo di
122.000,00 euro;
di avere poi donato la somma di 20.000,00 euro al di lei padre e di 10.000,00 euro al figlio;
di avere investito la somma residua in azioni, mediante il conto cointestato con il Per_1 resistente;
di essere cointestataria con il resistente di titoli per il valore complessivo di 110.000,00 euro circa;
di essere titolare di un altro conto corrente cointestato con il marito, con saldo positivo di circa 70 euro, nonché di conto corrente personale con saldo di circa 60 euro.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si desume che la è stata titolare di un reddito Parte_1 netto annuo pari circa: 4.036,00 nell'anno di imposta 2020; 4.471,00 nell'anno di imposta 2021;
2.580,00 nell'anno di imposta 2022.
La difesa della ha precisato che quest'ultima non era tenuta alla presentazione di Parte_1 dichiarazione dei redditi in relazione all'anno di imposta 2023.
È pacifico che la ricorrente, dal 30.10.2014 al 15.9.2022, ha percepito il canone di locazione dall'immobile sito in Legnago, pari a circa 400,00 mensili;
tuttavia, ella ha allegato che dette somme venivano versate sul conto corrente intestato al resistente.
Dall'esame dei documenti in atti, si ricava che, alla data dell'11.12.2023, gli investimenti effettuati mediante il conto cointestato delle parti aveva un controvalore pari a circa 100.000,00 euro (Cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente).
Nel corso del processo e successivamente alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 2, c.p.c., la ha lasciato la casa familiare e si è trasferita in altro immobile condotto Parte_1 in locazione, per il quale corrisponde il canone mensile di 400,00 euro al mese (Cfr. doc. n. 28 e 29 di parte ricorrente, depositati il 3.1.2025).
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente, questi ha dichiarato: di lavorare come artigiano, serramentista;
di percepire una retribuzione mensile netta di circa 4700-
4900 euro;
di essere dipendente della società Gonzatto S.r.l., di cui è anche socio per la quota del
50%; di percepire un canone di locazione di 390,00 euro al mese;
che il valore dei titoli e degli investimenti effettuati mediante il conto cointestato con la ricorrente è attualmente pari a circa
6 110.000 euro;
che nel momento in cui la ha versato sul conto il residuo del prezzo Parte_1 incassato dalla vendita dell'immobile, erano presenti sul conto 10-15.000,00 euro versati esclusivamente dal resistente;
di avere effettuato altri investimenti in titoli azionari, attualmente del valore di 32.000,00 euro, oltre ad un altro investimento azionario con Credem, per 7000 euro;
di essere titolare di un conto corrente personale, con un saldo positivo di circa 9000 euro, nonché di un altro conto Credem, sul quale versa lo stipendio, con saldo positivo di circa 11.000,00 euro;
di essere titolare di un conto cointestato con la moglie, con saldo positivo di circa 60 euro;
di essere proprietario della casa familiare sita in Montagnana;
di essere usufruttuario di un appartamento di proprietà della moglie;
di essere proprietario di una Porsche Macan, acquistata usata, immatricolata nel 2023, per un prezzo di 79.000,00 euro;
che la società di cui è socio e dipendente ha altro quattro dipendenti ed è proprietaria di due camion con carico fino a 35 qt, di un furgoncino, di due capannoni, uno piccolo sito in Montagnana, Via Saoncella 4, e l'altro più grande realizzato accanto al primo, oltre che dell'area esterna ai capannoni.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si desume che il è stato titolare di un reddito CP_1 netto annuo pari circa: 107.426,00 nell'anno di imposta 2020; 128.943,00 nell'anno di imposta
2021; 87.927,00 nell'anno di imposta 2022.
Dunque, dal mero esame delle dichiarazioni dei redditi, si ricava come i redditi effettivamente percepiti dal resistente siano sensibilmente più consistenti rispetto a quanto dichiarato in occasione dell'interrogatorio libero (4900,00 euro al mese), attestandosi su somme mensili mediamente superiori ai 7000,00 euro nell'anno di imposta 2022 e addirittura più prossime ai 10.000,00 euro mensili nell'anno di imposta 2021.
Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, si ricava che il è stato CP_1 titolare di un reddito annuo 61.665,00 euro netti, dunque sensibilmente inferiore a quello goduto negli anni precedenti;
tuttavia, va segnalata l'indicazione di una imposta a credito di 11.465,00 euro.
Il ha anche prodotto le buste paga relative al periodo dal gennaio al dicembre 2024, CP_1 periodo nel quale ha percepito una retribuzione netta totale 56.721,09, che, dall'esame dei documenti, risulta essere composta da compenso “Co.co.co.” e da “Diarie e trasf. Interne”, in forza di contratto stipulato con Gonzatto S.r.l..
Non può trascurarsi che il risulta essere: CP_1
- socio per la quota del 50% della Gonzatto S.r.l., il cui capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a 295.300,00 euro, e costituita il 18.7.1989 (cfr. doc. n. 20 di parte ricorrente);
7 - socio per la quota del 40% della società Immobiliare il Borgo S.r.l., il cui capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a 10.000,00 euro, e costituita il 16.7.2014 (cfr. doc. n. 21 di parte ricorrente);
- socio per la quota del 50% della società Giesse S.r.l., il cui capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a 50.000,00 euro, e costituita il 30.12.2024 (cfr. doc. n. 35 di parte ricorrente).
Inoltre, va posta in rilievo la rilevante consistenza del patrimonio immobiliare riconducibile al
, il quale risulta essere proprietario esclusivo di numerosi immobili. CP_1
A tal proposito, il resistente ha precisato:
- di essere proprietario della casa familiare, avendo acquistato la quota del 50% del fratello nell'aprile 2023, a fronte del pagamento della somma di 80.000,00 euro;
- che tutti gli altri immobili di cui risulta essere comproprietario con il fratello sono stati conferiti nella società Gonzatto S.r.l., in quanto strumentali all'attività svolta dalla società stessa;
- nella memoria di replica, che la costituzione della società Giesse S.r.l. ha la finalità di far confluire nella stessa tutti gi immobili che per anni sono stati formalmente intestati al ed al di lui CP_1 fratello, ma in realtà destinati all'esercizio dell'attività di impresa.
Ebbene, tutto quanto premesso, va evidenziata la contraddittorietà delle difese svolte dal resistente, il quale ha a più riprese sottolineato come non debba sovrapporsi la situazione patrimoniale delle società di cui è socio da quella personale, trattandosi di enti autonomi.
Al contempo, non può non rilevarsi come il abbia inteso dimostrare la contrazione degli CP_1 affari dell'attività imprenditoriale svolta, esclusivamente offrendo come parametro di raffronto quanto dallo stesso percepito in busta paga, in forza, come evincibile dalle stesse, di contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la società Gonzatto S.r.l., senza fornire - come invece ben avrebbe potuto - alcun riscontro documentale del peggioramento asseritamente patito dalla società in questione.
In questa prospettiva, neppure appare priva di rilevanza la circostanza per cui amministratore della predetta società è il fratello del resistente, ragione per cui sussistono elementi indiziari idonei a giustificare una prova presuntiva, in ordine alla possibilità che il possa, anche CP_1 indirettamente, incidere sul dato relativo al reddito effettivamente percepito, sensibilmente ridottosi proprio in prossimità dell'inizio del processo di separazione.
6. Il mantenimento tra i coniugi
Come noto, l'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
8 redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Va poi osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È infatti notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune.
Pertanto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n° 9878).
Inoltre, per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla , va premesso che per Pt_2 giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre
Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
E ancora, il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I
n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649; Cfr. Cass.
14081/2009; Cass. 29779/2008; Cass. 2937/2003; 3974/2002).
9 Pertanto, il giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (Cfr. Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Nel caso di specie, è certamente sussistente una disparità reddituale e patrimoniale tra le parti.
Al contempo, non può trascurarsi che la ricorrente è titolare di un consistente patrimonio immobiliare, tuttavia astrattamente allo stato non idoneo a produrre reddito, e mobiliare, indicativo comunque di una capacità di risparmio non irrilevante.
In tal senso, giova evidenziare che, successivamente alla vendita dell'immobile di cui era proprietaria, la ha effettuato donazioni di ingenti somme in favore del padre (20.000,00 Parte_1 euro) e del figlio (10.000,00 euro).
Allo stesso modo, va tenuto nella debita considerazione l'ingente patrimonio immobiliare e mobiliare del resistente, peraltro riscontrabile esternamente anche mediante l'acquisto e l'utilizzo di automobili di elevato valore, oltre che dalla disponibilità di ingenti somme liquide destinate ad investimenti in titoli.
Con riferimento al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, proprio la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e, in particolare del resistente, lascia agevolmente presumere come detto tenore di vita fosse elevato ed al di sopra degli standard medi.
Inoltre, occorre evidenziare che la ha dovuto reperire una soluzione abitativa alternativa, Parte_1 per la quale è onerata di un canone di locazione, mentre il ha la disponibilità della casa CP_1 familiare, di cui è proprietario esclusivo.
Alla luce degli elementi esaminati nel paragrafo 5, anche accedendo alla prova presuntiva, può ritenersi comprovato che il tenore di vita dei coniugi sia stato verosimilmente il frutto dell'attività
d'impresa del , cui lo stesso ha potuto pienamente dedicarsi anche grazie alla dedizione CP_1 della moglie alla casa ed alla famiglia, di cui ha fatto parte anche un figlio oggi maggiorenne ed indipendente, perché anch'egli impiegato nell'azienda paterna.
Tutto quanto premesso, occorre tenere in considerazione anche la durata del vincolo matrimoniale, alla quale può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1162 del 18/01/2017).
Sul punto, si rileva che il matrimonio è stato contratto il 25.9.1999.
Dunque, il Collegio reputa che possa essere confermato l'assegno di mantenimento previsto nella misura di 2.800,00 euro, come disposto con ordinanza ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., con decorrenza dalla domanda.
10 Per completezza, si osserva che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
7. Il regime delle spese
Il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, attesa la configuratasi soccombenza reciproca, determinata:
- dalla sussistenza di un reciproco interesse alla pronuncia di separazione;
- dal rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- dall'accoglimento della domanda di contributo al mantenimento, tuttavia in una misura diversa da quella indicata da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda di addebito, formulata dalla ricorrente;
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 2.800,00, a titolo di Parte_1 mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTAGNANA per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 21, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 23.6.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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