TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2861
TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma dovuta.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma dovuta.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria con presupposto l'immissione in commercio dell'apparecchio e la sua astratta idoneità all'operatività/redditività potenziale. Inoltre, l'effettiva incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014

    La norma primaria, sia nella disciplina fissata dalla L.n.190/2014 che in quella integrata e modificata retroattivamente ad opera della l.n.208/2015, non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente

    I rapporti interni tra concessionari e gestori hanno un'impronta privatistica e contrattuale, estranea al rapporto concessorio tra Amministrazione e concessionario. La giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.23 Cost.

    La legge, anche alla luce della novella interpretativa, disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto esterno ed interno alla filiera.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.3 e 53 Cost.

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria. L'effettiva incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore, talché la differente redditività potrà essere apprezzata nei rapporti privatistici.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.41 e 42 Cost.

    L'art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene della ricorrente al punto da configurarsi come fattispecie espropriativa. La parte ricorrente non ha assolto all'onus probandi circa i seri limiti all'esercizio del diritto di libera iniziativa economica. Inoltre, il tributo incide solo per l'anno 2015 e in modo proporzionale al beneficio economico del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2861
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2861
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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