Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 6717
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura custodiale

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti stringenti esigenze cautelari in ragione della gravità della condotta, della fuga, della noncuranza post-incidente, del mancato rispetto delle regole stradali, della guida senza patente e assicurazione, dei precedenti penali e della violazione di precedenti misure cautelari. Ha considerato che la misura degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, sarebbe insufficiente a contenere la indole trasgressiva ed elusiva del prevenuto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il controllo di legittimità è circoscritto all'esame dell'atto impugnato per verificarne la logicità e la congruità delle argomentazioni, senza poter riesaminare i fatti o le prove. Ha ritenuto il percorso argomentativo del Tribunale adeguato e coerente con gli elementi di fatto e i profili soggettivi del cautelato, confermando la valutazione delle esigenze cautelari e la selezione della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 6717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6717
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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