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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AM MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10464/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Municipio Ix 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1127 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10464/2024 R.G.R. la società Ricorrente_1 srl. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo avv.1127/2023 – cod. cont.1244052 pr.n.CN/2023/161156 del 14.12.202, emesso da Roma –
Municipio IX EUR, notificato il 4.3.2024, per l'importo complessivo di €.1.576,82, per omesso pagamento del canone sulla pubblicità per l'annualità 2019, in relazione all'esercizio pubblico di ristorante/pizzeria ubicata in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, instando, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, per l'annullamento dell'avviso, con vittoria delle spese di giudizio. A distanza di poco tempo, la medesima società contribuente chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, producendo il provvedimento di annullamento da parte del Municipio di Roma dell'avviso impugnato, avendo l'Ufficio appurato, tramite verifiche effettuate presso il Servizio Attività
Produttive – ufficio commercio, che l'attività condotta dalla ricorrente si era interrotta a partire dall'anno 2017, con i conseguenziali effetti.
All'udienza di trattazione il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione e tenuto conto della posizione delle parti, essendo di piena evidenza che l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato fa venire meno la materia del contendere, per cui ricorrono gli estremi di cui all'art. 46 dlgs.n.546/1992, non può che prenderne atto.
Quanto alle spese di lite, ricorrono equi motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio proposto dalla società Ricorrente_1 srl. avverso l'avviso specificato in epigrafe, per cessazione della materia del contendere ex art.46 dlgs.n.546/92.
Spese di lite compensate tra le parti.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
RI RE ME
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AM MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10464/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Municipio Ix 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1127 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10464/2024 R.G.R. la società Ricorrente_1 srl. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo avv.1127/2023 – cod. cont.1244052 pr.n.CN/2023/161156 del 14.12.202, emesso da Roma –
Municipio IX EUR, notificato il 4.3.2024, per l'importo complessivo di €.1.576,82, per omesso pagamento del canone sulla pubblicità per l'annualità 2019, in relazione all'esercizio pubblico di ristorante/pizzeria ubicata in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, instando, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, per l'annullamento dell'avviso, con vittoria delle spese di giudizio. A distanza di poco tempo, la medesima società contribuente chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, producendo il provvedimento di annullamento da parte del Municipio di Roma dell'avviso impugnato, avendo l'Ufficio appurato, tramite verifiche effettuate presso il Servizio Attività
Produttive – ufficio commercio, che l'attività condotta dalla ricorrente si era interrotta a partire dall'anno 2017, con i conseguenziali effetti.
All'udienza di trattazione il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione e tenuto conto della posizione delle parti, essendo di piena evidenza che l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato fa venire meno la materia del contendere, per cui ricorrono gli estremi di cui all'art. 46 dlgs.n.546/1992, non può che prenderne atto.
Quanto alle spese di lite, ricorrono equi motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio proposto dalla società Ricorrente_1 srl. avverso l'avviso specificato in epigrafe, per cessazione della materia del contendere ex art.46 dlgs.n.546/92.
Spese di lite compensate tra le parti.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
RI RE ME