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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 21/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3428/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B0C3Q00917/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3873/2025 depositato il 23/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, derivante dal recupero di una maggiore imposta irap, oltre sanzioni ed interessi.
La società ricorrente eccepisce il difetto di motivazione;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del dl n. 201/2011- errata modalità di determinazione del capitale proprio rilevante ai fini ace.
La rinuncia del socio al proprio credito, che sia finanziario o commerciale, porta al medesimo risultato: la capitalizzazione della società partecipata, trasformando il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.
La società ha ragguagliato il nuovo capitale proprio, da intendersi quale il minore tra: l'incremento di capitale ed il patrimonio netto;
ciò al fine, secondo quanto previsto dalla norma, di rendere tale parametro omogeneo ai fini del calcolo del coefficiente di rendimento nozionale ad esso applicabile determinato su base annuale.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha fondato la gran parte della pretesa fiscale per l'anno 2018 sull'effetto derivante dalle rettifiche relative agli anni 2016 e 2017, senza fornire una motivazione autonoma ed esaustiva riferita all'esercizio oggetto dell'accertamento, con conseguente violazione dei principi di legalità, motivazione e capacità contributiva.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione. Si osserva che, la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata alla attenzione della
Corte riguarda l'analisi del dato normativo sotteso alla fattispecie dedotta in ricorso, al fine di chiarire se i conferimenti in danaro menzionati dall'art. 1 del dl n. 201/2011, siano solo incrementi patrimoniali derivanti da rinunzia a crediti finanziari o anche a crediti non finanziari, cioè originati da causa diversa da quella di operazioni di finanziamento alla società.
Ebbene, il primo comma di tale norma, identificando la ratio della agevolazione, precisa che in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo.
Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato, mentre il successivo comma 5 specifica che il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Dall'esame dei dettati normativi emerge quindi che la ratio del regime agevolativo, consiste nel favorire gli apporti in danaro da parte dei soci e la capitalizzazione dell'impresa, al fine di rafforzarne la struttura patrimoniale e consentire all'impresa di portare in deduzione dal reddito il rendimento figurativo dei nuovi apporti di capitale, cioè dei crediti esistenti in capo ai soci, ai quali essi abbiano poi rinunciato, i quali così acquisiscono la natura di elementi di incremento del capitale proprio.
Infine si osserva altresì che nel presente giudizio non sono emersi fatti e circostanze nuove rispetto ai procedimenti precedenti, tali da poter modificare l'esito delle sentenze emesse, quindi il Collegio non trova motivo per discostarsi dalle stesse.
Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così decido in Milano il 21.10.2025 L'ESTENSORE RICCARDOMARIA MORONI IL PRESIDENTE MADDALENA OT
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3428/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B0C3Q00917/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3873/2025 depositato il 23/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, derivante dal recupero di una maggiore imposta irap, oltre sanzioni ed interessi.
La società ricorrente eccepisce il difetto di motivazione;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del dl n. 201/2011- errata modalità di determinazione del capitale proprio rilevante ai fini ace.
La rinuncia del socio al proprio credito, che sia finanziario o commerciale, porta al medesimo risultato: la capitalizzazione della società partecipata, trasformando il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.
La società ha ragguagliato il nuovo capitale proprio, da intendersi quale il minore tra: l'incremento di capitale ed il patrimonio netto;
ciò al fine, secondo quanto previsto dalla norma, di rendere tale parametro omogeneo ai fini del calcolo del coefficiente di rendimento nozionale ad esso applicabile determinato su base annuale.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha fondato la gran parte della pretesa fiscale per l'anno 2018 sull'effetto derivante dalle rettifiche relative agli anni 2016 e 2017, senza fornire una motivazione autonoma ed esaustiva riferita all'esercizio oggetto dell'accertamento, con conseguente violazione dei principi di legalità, motivazione e capacità contributiva.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione. Si osserva che, la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata alla attenzione della
Corte riguarda l'analisi del dato normativo sotteso alla fattispecie dedotta in ricorso, al fine di chiarire se i conferimenti in danaro menzionati dall'art. 1 del dl n. 201/2011, siano solo incrementi patrimoniali derivanti da rinunzia a crediti finanziari o anche a crediti non finanziari, cioè originati da causa diversa da quella di operazioni di finanziamento alla società.
Ebbene, il primo comma di tale norma, identificando la ratio della agevolazione, precisa che in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo.
Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato, mentre il successivo comma 5 specifica che il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Dall'esame dei dettati normativi emerge quindi che la ratio del regime agevolativo, consiste nel favorire gli apporti in danaro da parte dei soci e la capitalizzazione dell'impresa, al fine di rafforzarne la struttura patrimoniale e consentire all'impresa di portare in deduzione dal reddito il rendimento figurativo dei nuovi apporti di capitale, cioè dei crediti esistenti in capo ai soci, ai quali essi abbiano poi rinunciato, i quali così acquisiscono la natura di elementi di incremento del capitale proprio.
Infine si osserva altresì che nel presente giudizio non sono emersi fatti e circostanze nuove rispetto ai procedimenti precedenti, tali da poter modificare l'esito delle sentenze emesse, quindi il Collegio non trova motivo per discostarsi dalle stesse.
Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così decido in Milano il 21.10.2025 L'ESTENSORE RICCARDOMARIA MORONI IL PRESIDENTE MADDALENA OT