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Sentenza 8 febbraio 2026
Sentenza 8 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 08/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in camera di consiglio, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 3500/2019 depositato il 11/12/2019 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliato presso
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 755/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 1 e pubblicata il
12/04/2019
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 irpef-addizionale regionale 2014
- avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 irpef-addizionale comunale 2014 - avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 irpef-redditi impresa (regimi semplificati) 2014
- avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 iva-operazioni imponibili 2014
- avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 irap 2014
- avviso di accertamento n. TVF010300836/2018 iva-operazioni imponibili 2015
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 , come in atti generalizzato, rappresentato e difeso, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente), con ricorso notificato in data 12.11.2019 ed iscritto a ruolo in data 11.12.2019, proponeva appello avverso la sentenza n.
755/01/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento nn.
TVF01030831/2018 e TVF01030836/2018, emessi nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 27.3.2018 e notificati in data 13.4.2018.
A mezzo del primo atto impositivo, relativo all'anno di imposta 2014, erano determinati ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 3, 5 bis, 11 e 25 d. lgs. n. 446/97 nonché 54 comma 5 d.p.r. n. 633/72 (e per l'effetto assoggettati ad imposizione) un reddito di impresa (rilevante ai fini dell'i.r.p.e.f. oltre che delle relative addizionali regionale e comunale), un valore della produzione
(rilevante ai fini dell'i.r.a.p.) ed un volume di affari (rilevanti ai fini dell'i.v.a.) superiori a quelli esposti nella relativa dichiarazione fiscale.
Infatti, il maggior reddito di impresa era pari ad € 14.796,00, il maggior valore della produzione era pari ad € 4.297,00 ed il maggior volume di affari era pari ad € 34.591,00. Erano pertanto liquidati e richiesti in pagamento € 172,00 a titolo di i.r.p.e.f. (oltre alle addizionali regionale pari ad € 197,00 e comunale pari ad € 118,00), € 207,00 a titolo di i.r.a.p. ed € 7.610,00 a titolo di i.v.a., al netto delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte e degli interessi legali maturati con la decorrenza prevista dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. Il conseguimento dei maggiori imponibili scaturiva dallo svolgimento nei confronti del contribuente di un'attività di accertamento analitico – induttivo;
in particolare, l'ufficio impositore osservava che la
Compagnia di Trani della Guardia di AN aveva eseguito nei confronti del contribuente un'attività di verifica, la quale era stata documentata da un p.v.c redatto in data 9.2.2017 ed a lui notificato in pari data.
Quest'ultimo atto istruttorio asseriva che la Compagnia di Cerignola della Guardia di AN aveva a
Società_1sua volta eseguito nei confronti della s.r.l. (società avente sede legale in Cerignola alla Indirizzo_1 ed unità operativa in Trinitapoli alla Indirizzo_2 ed esercente il commercio al dettaglio di parti ed accessori di autoveicoli) un'ulteriore attività di verifica, la quale si era conclusa in data 30.3.2016; le emergenze di tale attività istruttoria avevano fornito lo spunto per estenderla nei confronti della Società_2 s.r.l. e della Società_3 s.r.l., società esercenti attività affini a quella della Società_1 s.r.l. e riconducibili ai medesimi soggetti che amministravano quest'ultima società; in danno di queste ultime società erano stati effettuati ulteriori controlli fiscali. Tali attività istruttorie avevano dimostrato che tali società – ed in particolar modo (per quanto rileva nella presente controversia) la Società_3 s.r.l. e la Società_2 s.r.l. – avevano omesso di tenere delle scritture contabili obbligatorie e, ad ogni modo, avevano tenuto la loro contabilità in modo gravemente irregolare. In particolare, nel p.v.c. redatto in data 9.2.2017 dalla Compagnia di Trani della Guardia di AN si dava atto che i militari della Compagnia di Cerignola del medesimo Corpo avevano ispezionato quattro
Società_1personal computers allocati nella sede della s.r.l. (che coincideva peraltro con la sede della Società_3 s.r.l.) ed avevano scoperto che al loro interno era archiviata una contabilità occulta relativa all'attività commerciale svolta dalla stessa società sottoposta ad ispezione e dalla Società_2 s.r.l..
Da tale contabilità occulta risultava che esse avevano venduto a numerose imprese loro clienti rilevanti quantitativi di pneumatici senza emissione di fattura;
tra le imprese acquirenti di tali treni di pneumatici registrate nella citata contabilità occulta figurava anche l'impresa del contribuente, al quale erano stati spediti dei questionari affinché egli fornisse informazioni circa l'oggetto, il volume e le
Società_1 Società_2modalità dei rapporti commerciali intrattenuti con la s.r.l. e la s.r.l.. La Compagnia di Trani della Guardia di AN recepiva le conclusioni rassegnate dall'omologo reparto cerignolano nel p.v.c. redatto in data 30.3.2016 e, sulla scorta di esse, intraprendeva un'ulteriore attività istruttoria, che consisteva nell'ispezione dei registri i.v.a. acquisiti e vendite tenuti dal contribuente in riferimento agli anni di imposta 2014 e 2015. Lo svolgimento e le conclusioni di tale nuova attività erano documentati nel p.v.c. più volte richiamato, nel quale erano sintetizzate anche le risultanze dell'attività svolta dalla Compagnia di Cerignola della
Guardia di AN strettamente pertinenti alla posizione del contribuente. Quest'ultimo reparto di polizia tributaria concludeva (in totale sintonia con quella di Cerignola) che il
Ricorrente_1 nell'anno di imposta 2014 aveva acquistato dalla Società_1 s.r.l., senza che questa emettesse l'obbligatorio documento fiscale (fattura, etc.), pneumatici per il controvalore di € 24.851,36 oltre i.v.a.; e che nel medesimo anno li aveva rivenduti a terzi senza emettere a sua volta il documento fiscale previsto dalla normativa tributaria.
Il secondo atto impositivo era relativo all'anno di imposta 2015.
Esso si fondava sui medesimi presupposti fattuali e giuridici dell'avviso di accertamento inerente alla precedente annualità, con la sola differenza che ad aver venduto i pneumatici senza emissione della fattura sarebbe stata la Società_2 s.r.l.; il controvalore della merce sarebbe stato pari ad € 4.600,55 oltre i.v.a.. Il maggior reddito di impresa era pari ad € 9.106,00 ed il maggior volume di affari era pari ad €
34.591,00.
Erano pertanto liquidati e richiesti in pagamento € 1.560,00 a titolo di i.v.a., al netto delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte e degli interessi legali maturati con la decorrenza prevista dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73.
La Commissione Provinciale, dopo averli riuniti, respingeva i ricorsi proposti dal contribuente avverso tali atti impositivi ed in particolare affermava che i motivi loro tramite articolati erano privi di fondamento e che la pretesa creditoria vantata dall'ufficio impositore era fondata in quanto supportata dalle evidenze probatorie conseguite dalla Guardia di AN all'esito dell'attività ispettiva da essa svolta;
aggiungeva che le doglianze relative all'eccessività della percentuale di ricarico applicata al costo della merce acquistata senza fattura erano già state accolte dall'ufficio impositore e che, in generale, il contribuente non aveva fornito la prova, incombente su di lui, dell'esistenza degli elementi impeditivi del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore. Il contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
egli denunciava l'illegittimità degli avvisi di accertamento in conseguenza del difetto di motivazione, la violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.p.r. n.
600/73 e 54 d.p.r. n. 633/72. L'ufficio impositore si costituiva in giudizio mediante controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame proposto dal contribuente.
All'udienza in camera di consiglio celebrata in data 25.11.2024 questa Corte esaminava le istanze di sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione e dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
con ordinanza n. 2155/24 esse erano respinte e la trattazione del processo era rinviata all'udienza del 9.6.2025 ore 11.00.
Con ordinanza istruttoria n. 5/25 la Corte disponeva che l'Agenzia delle Entrate depositasse in giudizio documentazione varia acquisita nell'istruttoria che aveva preceduto l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati e rinviava all'udienza del 9.6.2025.
All'esito dell'udienza del 9.6.2025 la Corte, con ordinanza n. 1599/25, concedeva nuovo termine per il deposito di tale documentazione e disponeva il rinvio della trattazione del processo a quella del
1.12.2025.
In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell'art. 118 att.
c.p.c..
L'appello è infondato e va pertanto respinto per le ragioni che di seguito si espongono. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'illegittimità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa non avrebbe riconosciuto tale vizio;
egli lamenta che gli atti impositivi sarebbero affetti dalla violazione dell'art. 7 comma 1 L. n. 212/00 oltre che degli artt. 42 d.p.r. n. 600/73 e 56 d.p.r. n. 633/72 poiché, in sostanza, agli avvisi di accertamento non sarebbe stato allegato il p.v.c. redatto in data 30.3.2016 dalla
Compagnia di Cerignola della Guardia di AN, del quale non sarebbe stato riprodotto al loro interno neppure il contenuto essenziale;
aggiunge che l'ufficio impositore, negli avvisi di accertamento, non ha indicato le modalità di acquisizione (seguite dalla Compagnia di Cerignola della G.d.F.) dei files presenti nei quattro personal computer installati nella sede della Società_1 s.r.l. (nei quali sarebbe riportata la contabilità occulta di tale società e della Società_2 s.r.l.), non avrebbe verificato la conformità a loro degli estratti cartacei allegati al p.v.c. del 9.2.2017 della Compagnia di Trani della Guardia di AN, non avrebbe espresso le ragioni per cui gli elementi contabili presenti in tali estratti sarebbero attendibili, veritieri e rilevanti, non avrebbe evidenziato le informazioni presenti negli estratti in grado di supportare la presunzione della cessione della merce, non avrebbe indicato le modalità con cui sarebbero stati accertati gli importi complessivi delle cessioni, non avrebbe chiarito le ragioni per cui le osservazioni effettuate ai sensi dell'art. 12 L. n. 212/00 non sarebbero state prese in considerazione.
L'appellante conclude che per tutte queste ragioni la motivazione degli avvisi di accertamento sarebbe carente o insufficiente e ne deriverebbe la loro nullità.
Il motivo è inammissibile.
Tale doglianza non è stata proposta in nessuno dei due ricorsi introduttivi dei processi di primo grado (che peraltro sono pressocché sovrapponibili) e pertanto essa integra un nuovo motivo di appello, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92.
D'altro canto, va riconosciuto che anche la sentenza di primo grado ha generato un equivoco nel pronunciare l'affermazione poi censurata con il motivo in disamina;
essa invero statuisce (a pag. n. 5) che “Tanto dimostra l'infondatezza non solo delle prime due eccezioni sollevate con i ricorsi introduttivi, ma anche della terza, relativa ad un presunto difetto di motivazione degli avvisi impugnati che, al contrario, danno conto sia delle ragioni giuridiche che dei presupposti di fatto che hanno contraddistinto il ragionamento seguito dall'amministrazione”.
In entrambi i ricorsi introduttivi degli originari giudizi di primo grado la terza eccezione sollevata dal contribuente – ossia il terzo motivo di ricorso – quest'ultimo si limita a dolersi del fatto che “l'ufficio non motiva sufficientemente le osservazioni ex art. 12 comma 7 L. n. 212/00 del contribuente” senza investire, in un più ampio spettro di critica, la tenuta della motivazione di ciascun atto impositivo sotto i molteplici profili in precedenza menzionati. Il riconoscimento della loro validità espresso dalla sentenza di primo grado non può quindi travalicare i precisi limiti della doglianza sottoposta al giudice a quo. Qualora l'appellante ritenesse – come parrebbe desumersi dalla formulazione del motivo in disamina – che la sentenza abbia espresso un giudizio sulla complessiva validità degli atti impugnati, allora potrebbe eccepire soltanto l'eventuale vizio di ultrapetizione in cui essa sarebbe incorsa.
Tanto però non è avvenuto. Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.p.r. n.
600/73 e 54 d.p.r. n. 633/72.
Il motivo è articolato in un due doglianze, tra loro sostanzialmente autonome. Con la prima doglianza l'appellante lamenta l'inesistenza della prova della legittimità dell'acquisizione dei files in cui sarebbe stata archiviata la contabilità occulta della Società_1 s.r.l. e della Società_2 s.r.l. e pertanto ne eccepisce l'inutilizzabilità e l'inattendibilità ai fini dell'attività di accertamento. In particolare, egli assume che agli atti del processo non vi è alcun documento in grado di dimostrare la correttezza della procedura di realizzazione della copia forense delle memorie dei personal
Società_1computer presenti nella sede della s.r.l. (seguita dai militari in forza alla Compagnia di Cerignola della Guardia di AN), né tantomeno la sua conformità alla circolare n. 1/2018 della
Guardia di AN, la quale pretenderebbe al riguardo il rispetto del d.p.c.m. 13.11.2014 (il quale detta precise regole tecniche per lo svolgimento dell'attività di estrazione di una copia forense). L'assenza, nel carteggio processuale dell'ufficio impositore, di un verbale che documenti sia le modalità seguite dalla Compagnia di Cerignola della Guardia di AN per la realizzazione della copia forense sia la conformità ad essa dei documenti analogici costituenti gli allegati nn. 1, 4 e 5 al p.v.c. della Compagnia di Trani della Guardia di AN del 9.2.2017 comporta l'inutilizzabilità a fini probatori di questi ultimi documenti.
La doglianza è inammissibile.
Nei ricorsi introduttivi dei processi di primo grado non è stato articolato alcun motivo dal contenuto identico a quello della censura appena esaminata.
Essa, pertanto, integra un motivo nuovo e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs.
n. 546/92. Peraltro, la sentenza di primo grado, laddove a pag. n. 4 fa riferimento ai dati raccolti e verificati dall'ufficio impositore, intende riferirsi alla sintesi ed alla verifica di tali informazioni che è compendiata e contenuta negli allegati al p.v.c. del 9.2.2017 della Compagnia di Trani della Guardia di AN (il quale è per inciso puntualmente richiamato in ciascuno degli avvisi di accertamento impugnati).
Con la seconda doglianza l'appellante eccepisce l'illegittimità delle presunzioni operate;
egli innanzitutto muove una serie di analitici rilievi al contenuto degli allegati nn. 1, 4 e 5 al p.v.c. del 9.2.2017: nell'allegato n. 4 vi sarebbe un elenco di “ordini” (e non di effettivi acquisti di merce) effettuati nell'anno 2014, nell'allegato n. 5 vi sarebbe un elenco di pneumatici privo di data e dei
“programmi di scarico” (e comunque non sarebbe spiegato il collegamento tra i programmi di scarico e tale elenco), nell'allegato n. 1 vi è il codice cliente n. 170 che viene attribuito all'appellante senza che siano illustrati i motivi che portano ad associarlo al contribuente in ciascun anno di imposta e senza che sia stabilito nella contabilità di quale delle tre società esso sia presente.
Queste puntuali censure sono assenti all'interno dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, nei quali il contribuente afferma – in modo estremamente laconico, apodittico e scarsamente comprensibile – che “nel caso in esame il fondamento della pretesa è un ritrovamento di files, non si comprende di quale delle tre società, riferibili al ricorrente” (motivo n. 1) e che “viene citato un indizio confuso ed impreciso, con un rinvio ad una tabella, la cui somma non coincide con le risultanze riportate nelle contestazioni” (motivo n. 2).
Tali censure sono inammissibili. Esse infatti sono completamente assenti nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, i cui genericissimi motivi non si prestano ad alcun plausibile sviluppo argomentativo in grado di condurre alla formulazione del loro contenuto, così come emergente dal libello dell'appellante.
Ne consegue che anche esse integrano un nuovo motivo di gravame, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92.
Vi è poi un'ulteriore censura secondo la quale gli avvisi di accertamento impugnati non avrebbero accolto l'osservazione, formulata dal contribuente avverso il p.v.c. del 9.2.2017, relativa all'antieconomicità del presunto acquisto senza fattura dei pneumatici elencati nella contabilità occulta allegata ad esso.
Tale censura è infondata. Invero, secondo un costante orientamento del giudice di legittimità, il mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 12 comma 7 L. n. 212/00 dopo la notifica di un p.v.c. non inficia la validità degli atti impositivi emessi sulla scorta di tale atto istruttorio. Altra censura inoltre obietta che gli allegati al p.v.c. del 9.2.2017 della Compagnia di Trani della Guardia di AN riporterebbero prezzi non coincidenti con il valore degli acquisti “in nero” stimati dall'omologa Compagnia di Cerignola e che alcuni allegati sarebbero privi di data e pertanto non attribuibili ad alcun periodo di imposta. Anche questa censura non è mai stata proposta nei motivi dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado e va pertanto considerata un nuovo motivo di appello, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92. Da ultimo, la doglianza conclude deducendo che l'ufficio impositore non avrebbe esaminato e verificato il contenuto degli allegati cartacei al p.v.c. del 9.2.2017.
Anch'essa non è mai stata proposta nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado e va ritenuta un motivo di appello inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92. L'appello va quindi respinto ed ogni ulteriore questione o deduzione sollevata suo tramite o con i successivi atti processuali deve considerarsi assorbita.
In definitiva, gli avvisi di accertamento nn. TVF01030831/2018 e TVF01030836/2018 emessi dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate sono fondati;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria loro sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie irrogate). Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n.
55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass.
SS.UU. civili sent. n. 17406/12); essi vengono quantificati (al netto di quanto già deciso per la fase cautelare con l'ordinanza n. 2155/24 di questa Corte), tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 1.680,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 755/01/19 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio che (al netto delle omologhe voci già liquidate con l'ordinanza n. 2155/24 di questa
Corte) si liquidano in complessivi € 1.680,00 oltre al rimborso delle spese generali.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in camera di consiglio, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 3500/2019 depositato il 11/12/2019 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliato presso
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 755/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 1 e pubblicata il
12/04/2019
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 irpef-addizionale regionale 2014
- avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 irpef-addizionale comunale 2014 - avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 irpef-redditi impresa (regimi semplificati) 2014
- avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 iva-operazioni imponibili 2014
- avviso di accertamento n. TVF010300831/2018 irap 2014
- avviso di accertamento n. TVF010300836/2018 iva-operazioni imponibili 2015
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 , come in atti generalizzato, rappresentato e difeso, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente), con ricorso notificato in data 12.11.2019 ed iscritto a ruolo in data 11.12.2019, proponeva appello avverso la sentenza n.
755/01/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento nn.
TVF01030831/2018 e TVF01030836/2018, emessi nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 27.3.2018 e notificati in data 13.4.2018.
A mezzo del primo atto impositivo, relativo all'anno di imposta 2014, erano determinati ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 3, 5 bis, 11 e 25 d. lgs. n. 446/97 nonché 54 comma 5 d.p.r. n. 633/72 (e per l'effetto assoggettati ad imposizione) un reddito di impresa (rilevante ai fini dell'i.r.p.e.f. oltre che delle relative addizionali regionale e comunale), un valore della produzione
(rilevante ai fini dell'i.r.a.p.) ed un volume di affari (rilevanti ai fini dell'i.v.a.) superiori a quelli esposti nella relativa dichiarazione fiscale.
Infatti, il maggior reddito di impresa era pari ad € 14.796,00, il maggior valore della produzione era pari ad € 4.297,00 ed il maggior volume di affari era pari ad € 34.591,00. Erano pertanto liquidati e richiesti in pagamento € 172,00 a titolo di i.r.p.e.f. (oltre alle addizionali regionale pari ad € 197,00 e comunale pari ad € 118,00), € 207,00 a titolo di i.r.a.p. ed € 7.610,00 a titolo di i.v.a., al netto delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte e degli interessi legali maturati con la decorrenza prevista dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. Il conseguimento dei maggiori imponibili scaturiva dallo svolgimento nei confronti del contribuente di un'attività di accertamento analitico – induttivo;
in particolare, l'ufficio impositore osservava che la
Compagnia di Trani della Guardia di AN aveva eseguito nei confronti del contribuente un'attività di verifica, la quale era stata documentata da un p.v.c redatto in data 9.2.2017 ed a lui notificato in pari data.
Quest'ultimo atto istruttorio asseriva che la Compagnia di Cerignola della Guardia di AN aveva a
Società_1sua volta eseguito nei confronti della s.r.l. (società avente sede legale in Cerignola alla Indirizzo_1 ed unità operativa in Trinitapoli alla Indirizzo_2 ed esercente il commercio al dettaglio di parti ed accessori di autoveicoli) un'ulteriore attività di verifica, la quale si era conclusa in data 30.3.2016; le emergenze di tale attività istruttoria avevano fornito lo spunto per estenderla nei confronti della Società_2 s.r.l. e della Società_3 s.r.l., società esercenti attività affini a quella della Società_1 s.r.l. e riconducibili ai medesimi soggetti che amministravano quest'ultima società; in danno di queste ultime società erano stati effettuati ulteriori controlli fiscali. Tali attività istruttorie avevano dimostrato che tali società – ed in particolar modo (per quanto rileva nella presente controversia) la Società_3 s.r.l. e la Società_2 s.r.l. – avevano omesso di tenere delle scritture contabili obbligatorie e, ad ogni modo, avevano tenuto la loro contabilità in modo gravemente irregolare. In particolare, nel p.v.c. redatto in data 9.2.2017 dalla Compagnia di Trani della Guardia di AN si dava atto che i militari della Compagnia di Cerignola del medesimo Corpo avevano ispezionato quattro
Società_1personal computers allocati nella sede della s.r.l. (che coincideva peraltro con la sede della Società_3 s.r.l.) ed avevano scoperto che al loro interno era archiviata una contabilità occulta relativa all'attività commerciale svolta dalla stessa società sottoposta ad ispezione e dalla Società_2 s.r.l..
Da tale contabilità occulta risultava che esse avevano venduto a numerose imprese loro clienti rilevanti quantitativi di pneumatici senza emissione di fattura;
tra le imprese acquirenti di tali treni di pneumatici registrate nella citata contabilità occulta figurava anche l'impresa del contribuente, al quale erano stati spediti dei questionari affinché egli fornisse informazioni circa l'oggetto, il volume e le
Società_1 Società_2modalità dei rapporti commerciali intrattenuti con la s.r.l. e la s.r.l.. La Compagnia di Trani della Guardia di AN recepiva le conclusioni rassegnate dall'omologo reparto cerignolano nel p.v.c. redatto in data 30.3.2016 e, sulla scorta di esse, intraprendeva un'ulteriore attività istruttoria, che consisteva nell'ispezione dei registri i.v.a. acquisiti e vendite tenuti dal contribuente in riferimento agli anni di imposta 2014 e 2015. Lo svolgimento e le conclusioni di tale nuova attività erano documentati nel p.v.c. più volte richiamato, nel quale erano sintetizzate anche le risultanze dell'attività svolta dalla Compagnia di Cerignola della
Guardia di AN strettamente pertinenti alla posizione del contribuente. Quest'ultimo reparto di polizia tributaria concludeva (in totale sintonia con quella di Cerignola) che il
Ricorrente_1 nell'anno di imposta 2014 aveva acquistato dalla Società_1 s.r.l., senza che questa emettesse l'obbligatorio documento fiscale (fattura, etc.), pneumatici per il controvalore di € 24.851,36 oltre i.v.a.; e che nel medesimo anno li aveva rivenduti a terzi senza emettere a sua volta il documento fiscale previsto dalla normativa tributaria.
Il secondo atto impositivo era relativo all'anno di imposta 2015.
Esso si fondava sui medesimi presupposti fattuali e giuridici dell'avviso di accertamento inerente alla precedente annualità, con la sola differenza che ad aver venduto i pneumatici senza emissione della fattura sarebbe stata la Società_2 s.r.l.; il controvalore della merce sarebbe stato pari ad € 4.600,55 oltre i.v.a.. Il maggior reddito di impresa era pari ad € 9.106,00 ed il maggior volume di affari era pari ad €
34.591,00.
Erano pertanto liquidati e richiesti in pagamento € 1.560,00 a titolo di i.v.a., al netto delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte e degli interessi legali maturati con la decorrenza prevista dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73.
La Commissione Provinciale, dopo averli riuniti, respingeva i ricorsi proposti dal contribuente avverso tali atti impositivi ed in particolare affermava che i motivi loro tramite articolati erano privi di fondamento e che la pretesa creditoria vantata dall'ufficio impositore era fondata in quanto supportata dalle evidenze probatorie conseguite dalla Guardia di AN all'esito dell'attività ispettiva da essa svolta;
aggiungeva che le doglianze relative all'eccessività della percentuale di ricarico applicata al costo della merce acquistata senza fattura erano già state accolte dall'ufficio impositore e che, in generale, il contribuente non aveva fornito la prova, incombente su di lui, dell'esistenza degli elementi impeditivi del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore. Il contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
egli denunciava l'illegittimità degli avvisi di accertamento in conseguenza del difetto di motivazione, la violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.p.r. n.
600/73 e 54 d.p.r. n. 633/72. L'ufficio impositore si costituiva in giudizio mediante controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame proposto dal contribuente.
All'udienza in camera di consiglio celebrata in data 25.11.2024 questa Corte esaminava le istanze di sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione e dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
con ordinanza n. 2155/24 esse erano respinte e la trattazione del processo era rinviata all'udienza del 9.6.2025 ore 11.00.
Con ordinanza istruttoria n. 5/25 la Corte disponeva che l'Agenzia delle Entrate depositasse in giudizio documentazione varia acquisita nell'istruttoria che aveva preceduto l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati e rinviava all'udienza del 9.6.2025.
All'esito dell'udienza del 9.6.2025 la Corte, con ordinanza n. 1599/25, concedeva nuovo termine per il deposito di tale documentazione e disponeva il rinvio della trattazione del processo a quella del
1.12.2025.
In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell'art. 118 att.
c.p.c..
L'appello è infondato e va pertanto respinto per le ragioni che di seguito si espongono. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'illegittimità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa non avrebbe riconosciuto tale vizio;
egli lamenta che gli atti impositivi sarebbero affetti dalla violazione dell'art. 7 comma 1 L. n. 212/00 oltre che degli artt. 42 d.p.r. n. 600/73 e 56 d.p.r. n. 633/72 poiché, in sostanza, agli avvisi di accertamento non sarebbe stato allegato il p.v.c. redatto in data 30.3.2016 dalla
Compagnia di Cerignola della Guardia di AN, del quale non sarebbe stato riprodotto al loro interno neppure il contenuto essenziale;
aggiunge che l'ufficio impositore, negli avvisi di accertamento, non ha indicato le modalità di acquisizione (seguite dalla Compagnia di Cerignola della G.d.F.) dei files presenti nei quattro personal computer installati nella sede della Società_1 s.r.l. (nei quali sarebbe riportata la contabilità occulta di tale società e della Società_2 s.r.l.), non avrebbe verificato la conformità a loro degli estratti cartacei allegati al p.v.c. del 9.2.2017 della Compagnia di Trani della Guardia di AN, non avrebbe espresso le ragioni per cui gli elementi contabili presenti in tali estratti sarebbero attendibili, veritieri e rilevanti, non avrebbe evidenziato le informazioni presenti negli estratti in grado di supportare la presunzione della cessione della merce, non avrebbe indicato le modalità con cui sarebbero stati accertati gli importi complessivi delle cessioni, non avrebbe chiarito le ragioni per cui le osservazioni effettuate ai sensi dell'art. 12 L. n. 212/00 non sarebbero state prese in considerazione.
L'appellante conclude che per tutte queste ragioni la motivazione degli avvisi di accertamento sarebbe carente o insufficiente e ne deriverebbe la loro nullità.
Il motivo è inammissibile.
Tale doglianza non è stata proposta in nessuno dei due ricorsi introduttivi dei processi di primo grado (che peraltro sono pressocché sovrapponibili) e pertanto essa integra un nuovo motivo di appello, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92.
D'altro canto, va riconosciuto che anche la sentenza di primo grado ha generato un equivoco nel pronunciare l'affermazione poi censurata con il motivo in disamina;
essa invero statuisce (a pag. n. 5) che “Tanto dimostra l'infondatezza non solo delle prime due eccezioni sollevate con i ricorsi introduttivi, ma anche della terza, relativa ad un presunto difetto di motivazione degli avvisi impugnati che, al contrario, danno conto sia delle ragioni giuridiche che dei presupposti di fatto che hanno contraddistinto il ragionamento seguito dall'amministrazione”.
In entrambi i ricorsi introduttivi degli originari giudizi di primo grado la terza eccezione sollevata dal contribuente – ossia il terzo motivo di ricorso – quest'ultimo si limita a dolersi del fatto che “l'ufficio non motiva sufficientemente le osservazioni ex art. 12 comma 7 L. n. 212/00 del contribuente” senza investire, in un più ampio spettro di critica, la tenuta della motivazione di ciascun atto impositivo sotto i molteplici profili in precedenza menzionati. Il riconoscimento della loro validità espresso dalla sentenza di primo grado non può quindi travalicare i precisi limiti della doglianza sottoposta al giudice a quo. Qualora l'appellante ritenesse – come parrebbe desumersi dalla formulazione del motivo in disamina – che la sentenza abbia espresso un giudizio sulla complessiva validità degli atti impugnati, allora potrebbe eccepire soltanto l'eventuale vizio di ultrapetizione in cui essa sarebbe incorsa.
Tanto però non è avvenuto. Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.p.r. n.
600/73 e 54 d.p.r. n. 633/72.
Il motivo è articolato in un due doglianze, tra loro sostanzialmente autonome. Con la prima doglianza l'appellante lamenta l'inesistenza della prova della legittimità dell'acquisizione dei files in cui sarebbe stata archiviata la contabilità occulta della Società_1 s.r.l. e della Società_2 s.r.l. e pertanto ne eccepisce l'inutilizzabilità e l'inattendibilità ai fini dell'attività di accertamento. In particolare, egli assume che agli atti del processo non vi è alcun documento in grado di dimostrare la correttezza della procedura di realizzazione della copia forense delle memorie dei personal
Società_1computer presenti nella sede della s.r.l. (seguita dai militari in forza alla Compagnia di Cerignola della Guardia di AN), né tantomeno la sua conformità alla circolare n. 1/2018 della
Guardia di AN, la quale pretenderebbe al riguardo il rispetto del d.p.c.m. 13.11.2014 (il quale detta precise regole tecniche per lo svolgimento dell'attività di estrazione di una copia forense). L'assenza, nel carteggio processuale dell'ufficio impositore, di un verbale che documenti sia le modalità seguite dalla Compagnia di Cerignola della Guardia di AN per la realizzazione della copia forense sia la conformità ad essa dei documenti analogici costituenti gli allegati nn. 1, 4 e 5 al p.v.c. della Compagnia di Trani della Guardia di AN del 9.2.2017 comporta l'inutilizzabilità a fini probatori di questi ultimi documenti.
La doglianza è inammissibile.
Nei ricorsi introduttivi dei processi di primo grado non è stato articolato alcun motivo dal contenuto identico a quello della censura appena esaminata.
Essa, pertanto, integra un motivo nuovo e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs.
n. 546/92. Peraltro, la sentenza di primo grado, laddove a pag. n. 4 fa riferimento ai dati raccolti e verificati dall'ufficio impositore, intende riferirsi alla sintesi ed alla verifica di tali informazioni che è compendiata e contenuta negli allegati al p.v.c. del 9.2.2017 della Compagnia di Trani della Guardia di AN (il quale è per inciso puntualmente richiamato in ciascuno degli avvisi di accertamento impugnati).
Con la seconda doglianza l'appellante eccepisce l'illegittimità delle presunzioni operate;
egli innanzitutto muove una serie di analitici rilievi al contenuto degli allegati nn. 1, 4 e 5 al p.v.c. del 9.2.2017: nell'allegato n. 4 vi sarebbe un elenco di “ordini” (e non di effettivi acquisti di merce) effettuati nell'anno 2014, nell'allegato n. 5 vi sarebbe un elenco di pneumatici privo di data e dei
“programmi di scarico” (e comunque non sarebbe spiegato il collegamento tra i programmi di scarico e tale elenco), nell'allegato n. 1 vi è il codice cliente n. 170 che viene attribuito all'appellante senza che siano illustrati i motivi che portano ad associarlo al contribuente in ciascun anno di imposta e senza che sia stabilito nella contabilità di quale delle tre società esso sia presente.
Queste puntuali censure sono assenti all'interno dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, nei quali il contribuente afferma – in modo estremamente laconico, apodittico e scarsamente comprensibile – che “nel caso in esame il fondamento della pretesa è un ritrovamento di files, non si comprende di quale delle tre società, riferibili al ricorrente” (motivo n. 1) e che “viene citato un indizio confuso ed impreciso, con un rinvio ad una tabella, la cui somma non coincide con le risultanze riportate nelle contestazioni” (motivo n. 2).
Tali censure sono inammissibili. Esse infatti sono completamente assenti nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, i cui genericissimi motivi non si prestano ad alcun plausibile sviluppo argomentativo in grado di condurre alla formulazione del loro contenuto, così come emergente dal libello dell'appellante.
Ne consegue che anche esse integrano un nuovo motivo di gravame, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92.
Vi è poi un'ulteriore censura secondo la quale gli avvisi di accertamento impugnati non avrebbero accolto l'osservazione, formulata dal contribuente avverso il p.v.c. del 9.2.2017, relativa all'antieconomicità del presunto acquisto senza fattura dei pneumatici elencati nella contabilità occulta allegata ad esso.
Tale censura è infondata. Invero, secondo un costante orientamento del giudice di legittimità, il mancato accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 12 comma 7 L. n. 212/00 dopo la notifica di un p.v.c. non inficia la validità degli atti impositivi emessi sulla scorta di tale atto istruttorio. Altra censura inoltre obietta che gli allegati al p.v.c. del 9.2.2017 della Compagnia di Trani della Guardia di AN riporterebbero prezzi non coincidenti con il valore degli acquisti “in nero” stimati dall'omologa Compagnia di Cerignola e che alcuni allegati sarebbero privi di data e pertanto non attribuibili ad alcun periodo di imposta. Anche questa censura non è mai stata proposta nei motivi dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado e va pertanto considerata un nuovo motivo di appello, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92. Da ultimo, la doglianza conclude deducendo che l'ufficio impositore non avrebbe esaminato e verificato il contenuto degli allegati cartacei al p.v.c. del 9.2.2017.
Anch'essa non è mai stata proposta nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado e va ritenuta un motivo di appello inammissibile ai sensi dell'art. 57 comma 1 d. lgs. n. 546/92. L'appello va quindi respinto ed ogni ulteriore questione o deduzione sollevata suo tramite o con i successivi atti processuali deve considerarsi assorbita.
In definitiva, gli avvisi di accertamento nn. TVF01030831/2018 e TVF01030836/2018 emessi dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate sono fondati;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria loro sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie irrogate). Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n.
55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass.
SS.UU. civili sent. n. 17406/12); essi vengono quantificati (al netto di quanto già deciso per la fase cautelare con l'ordinanza n. 2155/24 di questa Corte), tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 1.680,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 755/01/19 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio che (al netto delle omologhe voci già liquidate con l'ordinanza n. 2155/24 di questa
Corte) si liquidano in complessivi € 1.680,00 oltre al rimborso delle spese generali.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso