Art. 5.
(Nazionalita' delle persone giuridiche).
Agli effetti di questa legge, le persone giuridiche sono considerate di nazionalita' nemica:
1° quando posseggano la nazionalita' dello Stato nemico a termini delle leggi di questo;
2° quando in esse abbiano comunque interessi prevalenti sudditi nemici.
(Nazionalita' delle persone giuridiche).
Agli effetti di questa legge, le persone giuridiche sono considerate di nazionalita' nemica:
1° quando posseggano la nazionalita' dello Stato nemico a termini delle leggi di questo;
2° quando in esse abbiano comunque interessi prevalenti sudditi nemici.