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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2603 / 2024
Il Giudice designato NA UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2603 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to PATTUMELLI DAMASO e DANIELE DI BELLA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI Controparte_1
MA NI;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 parte ricorrente – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. in punto di decorrenza della riconosciuta prestazione - ha convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi il suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta CP_2
(indennità di accompagnamento) fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_2
Disposta l'integrazione della CTU medico legale effettuata in esito alla fase sommaria all'udienza cartolare del 15.10.2025 la causa veniva decisa nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. La domanda della parte ricorrente è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Dopo rituale contestazione delle risultanze della CTU espletata in procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva ricorso in esame per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è CP_2 successivo al 1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 d.l. 203/05 conv. con L. n.
248/05, , che subentra al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate CP_2
a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla CP_2 verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
De altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si
è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n.
14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021)”.
Tanto premesso, il CTU medico-legale, nominato (dr. , ha ritenuto durante Persona_1 gli accertamenti svolti nella fase sommaria che la perizianda fosse affetta da “instabilità posturale in soggetto con artrosi polidistrettuale, linfedema arti inferiori, deficit visivo, esiti di pregressa quadrantectomia mammella sx, incontinenza urinaria.” ritenendo che “Trattasi di soggetto di quasi 90 anni anni di età, in condizioni generali discrete, affetto principalmente da poliartrosi con instabilità posturale su verosimile base neurologica senile o mista, con ridotto controllo dell'equilibrio e necessità di aiuto sia nei passaggi posturali che nella deambulazione per rischio di caduta. All'epoca della fase amministrativa, come da verbale della Commissione del 9-1-24, la paziente, sottoposta a visita, fu giudicata invalida in CP_2 misura pari al 100% senza necessità di assistenza continua. Dalla presente visita peritale in data 9-5-24 è risultato che, nel complesso, la paziente si trova in condizioni clinico-funzionali peggiorate rispetto alla fase amministrativa, e che non le consentono di essere autonoma nei fondamentali bisogni della vita quotidiana presentando, soprattutto, una necessità di aiuto per i passaggi posturali e di stretta supervisione per la deambulazione presentando oscillazioni del tronco e disturbi dell'equilibrio con conseguente rischio di caduta. Circa la decorrenza, non essendovi documentazione sanitaria aggiornata e dirimente in atti, si prende come riferimento la data della presente visita peritale:
Ha quindi concluso ritenendo che “al momento della fase amministrativa, le infermità erano tali da rendere la perizianda invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età, in misura pari al 100%, senza necessità di assistenza continua;
-attualmente, al momento della presente visita peritale, le infermità risultano peggiorate e sono tali da renderla totalmente invalida al 100% (cento per cento) con necessità di assistenza continua con decorrenza dal mese di maggio 2024”
La completezza dell'indagine peritale, frutto di accertamenti direttamente compiuto dal consulente d'ufficio, non ha giustificato la richiesta rinnovazione del perito: invero, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere – al pari del mancato esercizio di esso – non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza (vedi, tra le tante: Cass. 9461/2010).
Peraltro, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, se il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice del merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica (ex plurimis Cass. 17324/2005).
Nel presente giudizio la parte ha contestato l'individuazione della decorrenza del beneficio richiesto di talché il nominato CTUI nella fase sommaria è stato chiamato ad integrare il proprio elaborato peritale motivando in merito alla ritenuta decorrenza. Ha quindi ritenuto, dopo sollecitazione del Giudice ad un esame obiettivo e non acriticamente ancorato alle risultanze della visita della Commissione Medica , che “In relazione ai CP_2 chiarimenti richiesti dal Magistrato, in base alla documentazione esaminata tra cui il certificato geriatrico della ASL di Latina del 19-3-24 da cui risulta l'assenza di deficit cognitivi, ed il referto TC del 15-12-23 che depone per “ segni” di artrosi delle ginocchia, e
“segni” di artrosi scapolo-omerale, nonché il referto TC colonna del 6-3-24 che evidenzia” segni” di artrosi somatica ed interapofisaria, piccola ernia discale C4-C5 e protrusione discale C5-C6, ossia una situazione artrosica di non particolare gravità, vista la natura ed entità delle infermità, visto che la perizianda ha necessità di supervisione nella deambulazione per instabilità posturale, senza riferimento anamnestico né segni o sintomi di sindrome da immobilizzazione che consentano una diversa datazione della decorrenza, ho ritenuto il peggioramento evoluto e concretizzatosi nel periodo di maggio 2024. Ritengo di dover quindi confermare quanto in ATP”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono in aperto contrasto con quanto accertato dalla
Commissione Medica , la quale, a seguo di visita espletata in data 9.01.2024, ha CP_2 retrodatato le condizioni medico-legali per l'ottenimento della prestazione richiesta al mese di agosto 2023, un anno prima dell'accertamento compiuto dal nominato CTU.
Deve essere pertanto accertato e dichiarato che si trova, dal mese di agosto Parte_1
2023, permanentemente nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n.
18.
Le spese legali possono essere compensate per la metà, in ragione della accertata decorrenza,
e poste a carico dell' per la restante metà, liquidate in relazione al valore minimo dello CP_2 scaglione di riferimento (cause di previdenza per la fase di opposizione – valore della causa
5.210-26.000) come in dispositivo, computando altresì quella per la precedente fase sommaria
(procedimenti di istruzione preventiva, valore minimo, senza fase decisionale).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico CP_ dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
accerta che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di Parte_1 all'indennità di accompagnamento a far data dal 1.08.2023; compensa per metà le spese di lite e condanna l' , in persona del l.r.p.tt. alla rifusione CP_2 della restante metà, liquidate in euro 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 25.10.2025
Il Giudice
NA UA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2603 / 2024
Il Giudice designato NA UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2603 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to PATTUMELLI DAMASO e DANIELE DI BELLA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI Controparte_1
MA NI;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 parte ricorrente – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. in punto di decorrenza della riconosciuta prestazione - ha convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi il suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta CP_2
(indennità di accompagnamento) fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_2
Disposta l'integrazione della CTU medico legale effettuata in esito alla fase sommaria all'udienza cartolare del 15.10.2025 la causa veniva decisa nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. La domanda della parte ricorrente è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Dopo rituale contestazione delle risultanze della CTU espletata in procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva ricorso in esame per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è CP_2 successivo al 1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 d.l. 203/05 conv. con L. n.
248/05, , che subentra al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate CP_2
a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla CP_2 verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
De altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si
è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n.
14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021)”.
Tanto premesso, il CTU medico-legale, nominato (dr. , ha ritenuto durante Persona_1 gli accertamenti svolti nella fase sommaria che la perizianda fosse affetta da “instabilità posturale in soggetto con artrosi polidistrettuale, linfedema arti inferiori, deficit visivo, esiti di pregressa quadrantectomia mammella sx, incontinenza urinaria.” ritenendo che “Trattasi di soggetto di quasi 90 anni anni di età, in condizioni generali discrete, affetto principalmente da poliartrosi con instabilità posturale su verosimile base neurologica senile o mista, con ridotto controllo dell'equilibrio e necessità di aiuto sia nei passaggi posturali che nella deambulazione per rischio di caduta. All'epoca della fase amministrativa, come da verbale della Commissione del 9-1-24, la paziente, sottoposta a visita, fu giudicata invalida in CP_2 misura pari al 100% senza necessità di assistenza continua. Dalla presente visita peritale in data 9-5-24 è risultato che, nel complesso, la paziente si trova in condizioni clinico-funzionali peggiorate rispetto alla fase amministrativa, e che non le consentono di essere autonoma nei fondamentali bisogni della vita quotidiana presentando, soprattutto, una necessità di aiuto per i passaggi posturali e di stretta supervisione per la deambulazione presentando oscillazioni del tronco e disturbi dell'equilibrio con conseguente rischio di caduta. Circa la decorrenza, non essendovi documentazione sanitaria aggiornata e dirimente in atti, si prende come riferimento la data della presente visita peritale:
Ha quindi concluso ritenendo che “al momento della fase amministrativa, le infermità erano tali da rendere la perizianda invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età, in misura pari al 100%, senza necessità di assistenza continua;
-attualmente, al momento della presente visita peritale, le infermità risultano peggiorate e sono tali da renderla totalmente invalida al 100% (cento per cento) con necessità di assistenza continua con decorrenza dal mese di maggio 2024”
La completezza dell'indagine peritale, frutto di accertamenti direttamente compiuto dal consulente d'ufficio, non ha giustificato la richiesta rinnovazione del perito: invero, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere – al pari del mancato esercizio di esso – non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza (vedi, tra le tante: Cass. 9461/2010).
Peraltro, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, se il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice del merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica (ex plurimis Cass. 17324/2005).
Nel presente giudizio la parte ha contestato l'individuazione della decorrenza del beneficio richiesto di talché il nominato CTUI nella fase sommaria è stato chiamato ad integrare il proprio elaborato peritale motivando in merito alla ritenuta decorrenza. Ha quindi ritenuto, dopo sollecitazione del Giudice ad un esame obiettivo e non acriticamente ancorato alle risultanze della visita della Commissione Medica , che “In relazione ai CP_2 chiarimenti richiesti dal Magistrato, in base alla documentazione esaminata tra cui il certificato geriatrico della ASL di Latina del 19-3-24 da cui risulta l'assenza di deficit cognitivi, ed il referto TC del 15-12-23 che depone per “ segni” di artrosi delle ginocchia, e
“segni” di artrosi scapolo-omerale, nonché il referto TC colonna del 6-3-24 che evidenzia” segni” di artrosi somatica ed interapofisaria, piccola ernia discale C4-C5 e protrusione discale C5-C6, ossia una situazione artrosica di non particolare gravità, vista la natura ed entità delle infermità, visto che la perizianda ha necessità di supervisione nella deambulazione per instabilità posturale, senza riferimento anamnestico né segni o sintomi di sindrome da immobilizzazione che consentano una diversa datazione della decorrenza, ho ritenuto il peggioramento evoluto e concretizzatosi nel periodo di maggio 2024. Ritengo di dover quindi confermare quanto in ATP”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono in aperto contrasto con quanto accertato dalla
Commissione Medica , la quale, a seguo di visita espletata in data 9.01.2024, ha CP_2 retrodatato le condizioni medico-legali per l'ottenimento della prestazione richiesta al mese di agosto 2023, un anno prima dell'accertamento compiuto dal nominato CTU.
Deve essere pertanto accertato e dichiarato che si trova, dal mese di agosto Parte_1
2023, permanentemente nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n.
18.
Le spese legali possono essere compensate per la metà, in ragione della accertata decorrenza,
e poste a carico dell' per la restante metà, liquidate in relazione al valore minimo dello CP_2 scaglione di riferimento (cause di previdenza per la fase di opposizione – valore della causa
5.210-26.000) come in dispositivo, computando altresì quella per la precedente fase sommaria
(procedimenti di istruzione preventiva, valore minimo, senza fase decisionale).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico CP_ dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
accerta che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di Parte_1 all'indennità di accompagnamento a far data dal 1.08.2023; compensa per metà le spese di lite e condanna l' , in persona del l.r.p.tt. alla rifusione CP_2 della restante metà, liquidate in euro 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 25.10.2025
Il Giudice
NA UA