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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG IL
SEZIONE LAVORO
1143/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola, del Foro di Rimini;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro 1.500,00 e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
[...]
; Controparte_1
Contr
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il
Pag. 2 di 7 agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento complessivo di euro 1.500,00 per gli a.s. 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche ed in particolare:
- a.s. 2023/2024: dal 26/09/2023 al 04/10/2024; dal 06/10/2023 al
12/01/2024; dal 13/01/2024 al 12/03/2024; dal 07/06/2024 al 14/06/2024; dal 15/06/2024 al 28/06/2024.
- a.s. 2024/2025: dal 12/09/2024 al 30/06/2025.
- a.s. 2025/2026: 02/09/2025 al 30/06/2026.
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2025/2026 o GPS 2024/26.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
Pag. 3 di 7 competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
Pag. 4 di 7 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato
- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato
Pag. 5 di 7 riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio di carta del docente (Corte di
Cassazione n. 29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore antistatario considerato che si tratta di causa seriale, contumaciale, decisa all'esito della trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1143/2025:
1) Condanna il a rendere Controparte_1
disponibile alla ricorrente la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n.
107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 1.500,00 per gli a.s. 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 49,00 per esborsi ed euro 941,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG IL
SEZIONE LAVORO
1143/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola, del Foro di Rimini;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro 1.500,00 e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
[...]
; Controparte_1
Contr
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il
Pag. 2 di 7 agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento complessivo di euro 1.500,00 per gli a.s. 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche ed in particolare:
- a.s. 2023/2024: dal 26/09/2023 al 04/10/2024; dal 06/10/2023 al
12/01/2024; dal 13/01/2024 al 12/03/2024; dal 07/06/2024 al 14/06/2024; dal 15/06/2024 al 28/06/2024.
- a.s. 2024/2025: dal 12/09/2024 al 30/06/2025.
- a.s. 2025/2026: 02/09/2025 al 30/06/2026.
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2025/2026 o GPS 2024/26.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
Pag. 3 di 7 competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
Pag. 4 di 7 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato
- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato
Pag. 5 di 7 riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio di carta del docente (Corte di
Cassazione n. 29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore antistatario considerato che si tratta di causa seriale, contumaciale, decisa all'esito della trattazione scritta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1143/2025:
1) Condanna il a rendere Controparte_1
disponibile alla ricorrente la carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n.
107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 1.500,00 per gli a.s. 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 49,00 per esborsi ed euro 941,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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