Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2025, proposto il C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EM - Azienda Sanitaria Regionale del Molise, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla EM in relazione alla richiesta del consorzio ricorrente del 08.10.2024 (prot. EM n. 107454 del 08/10/2024) di formale proroga dell’accordo contrattuale per il Centro Diurno “ I Colori della Vita ” di Isernia per l’anno 2024 e adeguamento della retta ai fini ISTAT in virtù delle previsioni di cui al Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 14/2022 e successivo sollecito del 23.04.2025 (prot. EM n. 56810 del 12/05/2025) di formale proroga dell’accordo contrattuale per l’anno 2024 e adeguamento della retta ai fini ISTAT in virtù delle previsioni di cui al Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 14/2022, nonché comunicazione di formale proroga/trasmissione nuovo accordo contrattuale per l’anno 2025 con adeguamento della retta ai fini ISTAT.
e per la conseguente declaratoria
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulle stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. RG CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il C.U.S. Consorzio Utilità Sociale, odierno ricorrente, svolge l’attività di assistenza socio – sanitaria di tipo psichiatrico e, dal 2013 ad oggi, fornisce prestazioni semiresidenziali a pazienti psichiatrici nella città di Isernia, presso il Centro Diurno per utenti psichiatrici “ I Colori della Vita ”: la detta attività è stata espletata, dapprima, giusta aggiudicazione del servizio all’esito di procedura ad evidenza pubblica della EM, conclusasi con la sottoscrizione in data 22/07/2013 del “ Contratto per la fornitura del Servizio di Gestione del centro Diurno per pazienti psichiatrici afferenti il Dipartimento di Salute Mentale di Isernia ”, in data 22.7.2013, e, successivamente, in virtù dell’accreditamento istituzionale da parte della Regione Molise, intervenuto con D.C.A. n. 24 del 30.03.2017, poi rinnovato.
A seguito del suddetto riconoscimento e previo aggiornamento della retta applicabile ai centri diurni della rete della salute mentale, intervenuto con DCA n. 14/2022, la EM, in data 17/05/2023, ha provveduto alla sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale con il consorzio ricorrente: il detto contratto, precisa il centro interessato, prevede in particolare, al suo art. 7, che, “ ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale n. 1/2004 (cfr punto 19.4) e del DCA n. 14/2022, il Committente riconosce all’erogatore una retta giornaliera aggiornata per l’anno 2023 per le attività riabilitative e territoriali erogate ai malati psichiatrici pari ad € 89,50 più IVA ”; mentre al successivo art. 8 esso stabilisce altresì che “ il presente contratto ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2023. Il presente contratto può essere prorogato di un ulteriore anno con provvedimento espresso del Committente che attesti la permanenza del fabbisogno ”.
Tanto premesso, il consorzio ricorrente ha riferito di aver reso le prestazioni contrattualmente previste a suo carico per tutto l’anno 2023 e di aver continuato a renderle per l’anno 2024 “ in attesa della comunicazione di formale proroga vista la permanenza presso la struttura dei pazienti inviati dal Centro di Salute Mentale ” (cfr. ricorso, pag. 3).
In assenza di ogni comunicazione di proroga dell’accordo da parte dell’Amministrazione, il consorzio ricorrente, con istanza del 08.10.2024 (prot. EM n. 107454 del 08/10/2024), ha chiesto all’Amministrazione di provvedere alla comunicazione e alla trasmissione di formale estensione dell’accordo contrattuale per il Centro Diurno “ I Colori della Vita ” di Isernia per l’anno 2024 e all’adeguamento della retta ai fini ISTAT in virtù delle previsioni di cui al Decreto del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 14/2022.
La suddetta richiesta, tuttavia, è rimasta priva di riscontro, sicché in data 23.4.2025 il ricorrente ha sollecitato nuovamente la EM a provvedere alla comunicazione di formale proroga dell’accordo contrattuale per l’anno 2024, all’adeguamento della tariffario ai fini ISTAT, “ nonché alla comunicazione di formale proroga/trasmissione nuovo accordo contrattuale per l’anno 2025 vista la permanenza nella struttura del pazienti inviati dal Centro di Salute Mentale con i rispettivi piani terapeutici ” ( cfr. ricorso, pag. 3): anche il detto sollecito, riferisce la ricorrente, è tuttavia rimasto inevaso.
2. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, per mezzo del quale il C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale ha chiesto a questo T.A.R. l’accertamento dell’illegittimità del silenzio amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., e pertanto dell'obbligo dell’EM, di provvedere con un provvedimento espresso sulle suddette istanze, con la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia.
3. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS N. 502/1992. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE N. 1/2004. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.C.A. N. 14/2022. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI;
II. SULL’OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI ADEGUARE LA TARIFFA AI FINI ISTAT.
In estrema sintesi il centro ricorrente si duole della violazione, da parte dell’EM, dell’obbligo, sancito dalla disciplina primaria di settore nonché dalle previsioni, sopra richiamate, dell’accordo contrattuale siglato, di provvedere con atto espresso sulla richiesta di proroga del suddetto accordo, per l’anno 2024, e di sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale per l’anno 2025, nonché sulla richiesta di adeguamento tariffario.
4. All’udienza camerale del 25.2.2026 il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato avviso alla parte ricorrente del rilievo d’ufficio del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La difesa di parte ricorrente ha quindi chiesto un rinvio della trattazione della causa al fine di depositare della documentazione e di svolgere le proprie deduzioni sul punto. Il Collegio ha disposto, pertanto, il differimento della trattazione dell’affare alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.
5. In vista della suddetta udienza il centro ricorrente ha quindi depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo sulle proprie tesi.
6. E all’udienza camerale del 25.3.2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il Collegio deve, preliminarmente, affermare la propria giurisdizione in ordine alla presente controversia.
Sul punto, giova, in primis , ricordare che le richieste formulate dal centro ricorrente, e rimaste inevase da parte dell’EM, hanno ad oggetto: a) la richiesta di formale proroga per l’anno 2024 dell’accordo contrattuale sottoscritto in data 17/05/2023; b) la richiesta di nuovo accordo contrattuale per l’anno 2025; c) l’adeguamento Tariffario ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 502/1992, del Regolamento Regionale della Regione Molise n. 1/2004, DCA n. 14/2022.
Tanto premesso, il Collegio rileva che l’inerzia serbata sulle predette richieste si correla all’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, rispetto al quale la situazione giuridica vantata dal privato interessato – a fronte dell’ingiustificata inerzia della P.A. - assume la consistenza dell’ interesse legittimo, donde il radicamento della giurisdizione amministrativa.
In particolare, quanto alla richiesta di proroga, deve rilevarsi che, come correttamente osservato dalla difesa ricorrente, ai sensi dell’art. 8 dell’accordo contrattuale siglato tra il centro ricorrente e l’EM per l’anno 2023, “ il presente contratto può essere prorogato di un ulteriore anno con provvedimento espresso del Committente che attesti la permanenza del fabbisogno ”: la proroga, dunque, non è automatica, bensì frutto di un atto discrezionale dell’amministrazione, subordinato ad un accertamento della permanenza del “fabbisogno”.
Ed è parimenti correlato all’esercizio di un potere autoritativo il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla richiesta del consorzio ricorrente di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sulla richiesta ex art. 8 quinquies della legge n. 502/1992, di sottoscrizione di un accorso contrattuale per l’anno 2025, coercibile con l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. sul punto, TAR Molise, sentenza n. 229/2019).
Deve, infine, ritenersi sussistente, la giurisdizione amministrativa anche con riferimento alla violazione dell’obbligo di provvedere all’adeguamento tariffario delle prestazioni erogate (cfr. al riguardo, TAR Molise, sentenza n. 98/2024), il cui aggiornamento annuale, in sede di sottoscrizione degli accordi contrattuali, è stato delegato, all’EM con DCA n. 14/2022 (cfr. memoria depositata in data 9.3.2026, pag. 8).
8. Tanto premesso, venendo al merito di causa, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, atteso che:
- l’EM non ha adottato ancora alcun provvedimento sull’istanza formulata dalla parte ricorrente in data 8.10.2024 e sul successivo sollecito del 23.4.2025, con cui il consorzio ricorrente ha avanzato alla predetta Amministrazione: a) la richiesta di formale proroga per l’anno 2024 dell’accordo contrattuale sottoscritto in data 17/05/2023; b) la richiesta di nuovo accordo contrattuale per l’anno 2025; c) l’adeguamento Tariffario ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 502/1992, del Regolamento Regionale della Regione Molise n. 1/2004, DCA n. 14/2022;
- sono ormai decorsi i termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento (art. 2 della l. n. 241/1990).
9. In accoglimento del presente ricorso deve essere quindi dichiarato l’obbligo dell’EM di provvedere sulle istanze presentate dal centro ricorrente in data 8.10.2024 e 23.4.2025 con l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine ultimativo di giorni 75 dalla comunicazione o notifica della presente sentenza; in caso di perdurante inadempimento, dietro successiva e apposita istanza di parte il Tribunale procederà alla nomina di un apposito commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’obbligo di provvedere.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’EM;
- ordina alla medesima Amministrazione di provvedere secondo legge sulle istanze in epigrafe, articolate dalla parte ricorrente rispettivamente in data 8.10.2024 e 23.4.2025, nel termine ultimativo di giorni 75 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Condanna l’EM al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 oltre ad accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore degli antescritti difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio IL, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG CH, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RG CH | Orazio IL |
IL SEGRETARIO