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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1122/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara
Gravagna, giusta procura in atti,
E
(C.F. ) nato il [...] a [...], ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Cavallo, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/10/2025;
OGGETTO: modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2025, e Parte_1 CP_1
hanno domandato la modifica del decreto dell'11.11.2015 della Corte di
[...]
Appello di Catania, reso all'esito del giudizio di reclamo iscritto al n. 246/2015, con cui è stato disposto, tra l'atro, l'assegno dovuto da a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli, nati dalla loro convivenza more uxorio, (nata il Persona_1
13.09.1998 a Modica), (nata a [...] il [...]) e Parte_2 Per_2
(nato a [...] il [...]) in € 850,00 mensili.
[...]
Il citato decreto, inoltre, ha confermato il provvedimento di primo grado, decreto emesso in data 12 febbraio- 17 marzo 2015 dal Tribunale per i Minorenni di Catania, nella parte in cui aveva disposto l'affido ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e previsto, altresì, che gli incontri padre-figli sarebbero avvenuti secondo modalità concordate tra le parti a seguito del percorso di mediazione e trascritte nella relazione della dott.ssa Persona_3
Le parti, preso atto della sopravvenuta autosufficienza economica della figlia e delle Per_1 mutate condizioni economiche delle parti, hanno depositato accordo nel quale hanno concordato la revisione alle condizioni di seguito riportate:
1) modificare le condizioni previste nel provvedimento della Corte di Appello di
Catania sopra richiamato, disponendo che il padre, sig. Controparte_1 corrisponda a titolo di assegno di mantenimento la somma complessiva di € 720,00 mensili (€ 360,00 per ciascun figlio), in favore dei figli (nata il [...]) e Pt_2
(nato il [...]) da corrispondere improrogabilmente entro giorno Per_2 sette di ogni mese;
2) Disporre che le spese straordinarie relative ai figli minori e , sia Pt_2 Per_2 con riguardo alla loro individuazione che con riguardo alla necessità del previo consenso di entrambi i genitori, saranno regolate dalle line guida redatte dal
Tribunale di Catania nel luglio 2018 che espressamente si richiamano e nella misura del 50% ciascun genitore;
3) Stabilire che ciascun genitore continuerà a percepire l'assegno unico nella misura del 50%.
2 4) Disporre la rivalutazione annuale dell'assegno secondo gli indici ISTAT;
5) Confermare per il resto le condizioni già stabilite dal decreto della Corte di Appello di Catania n. 246/2015.
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative ai minori Pt_2
e , in quanto non in contrasto con gli interessi degli stessi figli o con norme di Per_2 legge;
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, avendo le parti concluso congiuntamente;
Ritenuto che il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1122 /2025
R.G.V.G., nel quale le parti hanno depositato un accordo, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, a parziale modifica del decreto dell'11.11.2015 reso dalla Corte di
Appello di Catania all'esito del giudizio di reclamo iscritto al n. 246/2015 avverso decreto emesso in data 12 febbraio- 17 marzo 2015 dal Tribunale per i Minorenni di Catania, così decide:
- Omologa le condizioni inerenti ai rapporti economici relativi al mantenimento dei figli minori, provvedendo in conformità alle modifiche concordate, da intendersi qui trascritte;
- Conferma le restanti condizioni relative ai figli contenute nel provvedimento di primo grado, decreto emesso in data 12 febbraio- 17 marzo 2015 dal Tribunale per i
Minorenni di Catania;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara
Gravagna, giusta procura in atti,
E
(C.F. ) nato il [...] a [...], ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Cavallo, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/10/2025;
OGGETTO: modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2025, e Parte_1 CP_1
hanno domandato la modifica del decreto dell'11.11.2015 della Corte di
[...]
Appello di Catania, reso all'esito del giudizio di reclamo iscritto al n. 246/2015, con cui è stato disposto, tra l'atro, l'assegno dovuto da a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli, nati dalla loro convivenza more uxorio, (nata il Persona_1
13.09.1998 a Modica), (nata a [...] il [...]) e Parte_2 Per_2
(nato a [...] il [...]) in € 850,00 mensili.
[...]
Il citato decreto, inoltre, ha confermato il provvedimento di primo grado, decreto emesso in data 12 febbraio- 17 marzo 2015 dal Tribunale per i Minorenni di Catania, nella parte in cui aveva disposto l'affido ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e previsto, altresì, che gli incontri padre-figli sarebbero avvenuti secondo modalità concordate tra le parti a seguito del percorso di mediazione e trascritte nella relazione della dott.ssa Persona_3
Le parti, preso atto della sopravvenuta autosufficienza economica della figlia e delle Per_1 mutate condizioni economiche delle parti, hanno depositato accordo nel quale hanno concordato la revisione alle condizioni di seguito riportate:
1) modificare le condizioni previste nel provvedimento della Corte di Appello di
Catania sopra richiamato, disponendo che il padre, sig. Controparte_1 corrisponda a titolo di assegno di mantenimento la somma complessiva di € 720,00 mensili (€ 360,00 per ciascun figlio), in favore dei figli (nata il [...]) e Pt_2
(nato il [...]) da corrispondere improrogabilmente entro giorno Per_2 sette di ogni mese;
2) Disporre che le spese straordinarie relative ai figli minori e , sia Pt_2 Per_2 con riguardo alla loro individuazione che con riguardo alla necessità del previo consenso di entrambi i genitori, saranno regolate dalle line guida redatte dal
Tribunale di Catania nel luglio 2018 che espressamente si richiamano e nella misura del 50% ciascun genitore;
3) Stabilire che ciascun genitore continuerà a percepire l'assegno unico nella misura del 50%.
2 4) Disporre la rivalutazione annuale dell'assegno secondo gli indici ISTAT;
5) Confermare per il resto le condizioni già stabilite dal decreto della Corte di Appello di Catania n. 246/2015.
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative ai minori Pt_2
e , in quanto non in contrasto con gli interessi degli stessi figli o con norme di Per_2 legge;
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, avendo le parti concluso congiuntamente;
Ritenuto che il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1122 /2025
R.G.V.G., nel quale le parti hanno depositato un accordo, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, a parziale modifica del decreto dell'11.11.2015 reso dalla Corte di
Appello di Catania all'esito del giudizio di reclamo iscritto al n. 246/2015 avverso decreto emesso in data 12 febbraio- 17 marzo 2015 dal Tribunale per i Minorenni di Catania, così decide:
- Omologa le condizioni inerenti ai rapporti economici relativi al mantenimento dei figli minori, provvedendo in conformità alle modifiche concordate, da intendersi qui trascritte;
- Conferma le restanti condizioni relative ai figli contenute nel provvedimento di primo grado, decreto emesso in data 12 febbraio- 17 marzo 2015 dal Tribunale per i
Minorenni di Catania;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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